Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 28 - OTTOBRE 1999
 

Il controllo degli ungulati nelle aree protette
 



Premessa

La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, consapevole, del ruolo istituzionale che le aree protette rivestono nella tutela e conservazione delle specie e degli ecosistemi, nonché dell'importanza e dell'interesse che, sotto molteplici aspetti assume la presenza degli ungulati nel territorio, riprendendo quanto emerso nel convegno di Chianciano Terme (15 e 16 aprile 1999), offre ai propri associati un contributo che espone alcune linee guida per un corretto approccio al problema del controllo degli ungulati nelle aree protette. Nella convinzione che gli obiettivi gestionali di un'area protetta debbano essere sempre fondati su solide basi tecnico-naturalistiche, si deve riconoscere che non sarebbe opportuno trattare in modo indifferenziato le diverse specie. Il cinghiale in Appennino richiede probabilmente soluzioni e attenzioni diverse da quelle riservate al cervo nei parchi alpini e, a maggior ragione considerata la biologia delle specie, la prudenza nei confronti del camoscio va ulteriormente raccomandata. Si invitano pertanto tutti gli aderenti, nel rispetto della propria autonomia gestionale, a tenere presenti tali orientamenti, segnalando eventuali difEcioltà, lacune e situazioni particolari. E inoltre evidente che, spesso, i limiti di estensione delle singole zone protette sono troppo ristretti per poter affrontare il problema della gestione della fauna selvatica (ciò vale a maggior ragione per i grandi predatori) in modo adeguato.

  • 1. Nelle aree protette, com'è storicamente dimostrato, si possono manifestare, a causa di popolazioni di ungulati, rischi sanitari e vari tipi di danni: ai coltivi, alla rinnovazione forestale, alle zoocenosi, a peculiari aspetti delle fitocenosi ecc.. Ciò crea situazioni di conflitto che pongono in difficoltà l'Ente gestore e che esso quindi non può ignorare.
  • 2. Compito dell'Ente, attraverso il Piano del parco, o altri strumenti deliberativi in sua mancanza, è quello di definire gli obiettivi precisi della gestione, valutando il limite di tollerabilità dei danni (anche al fine di ridurre i conflitti sociali), e stabilendo i metodi per la loro diminuzione e per la verifica dei risultati conseguiti.
  • 3. Un compito ineludibile per un ente gestore di arca protetta è quello di mirare alla ricostituzione di un quadro faunistico il più possibile completo e prossimo alla naturalità, se necessario anche attraverso reintroduzioni mirate e ben seguite.
    L'Ente ha a disposizione diversi strumenti, utilizzabili anche sinergicamente, al fine di raggiungere tale obiettivo e ridurre gli effetti negativi derivanti dalla presenza di ungulati. Anzitutto la protezione delle colture mediante predisposizione e/o miglioramenti di offerte alimentari naturali, anche attraverso una loro migliore distribuzione sul territorio. A tali misure si possono aggiungere le recinzioni parziali e/o temporanee, l'indennizzo monetario del danno subito ovvero la recinzione totale e permanente, se limitata a piccole aree e purché non funzioni da barriera che impedisca importanti spostamenti di altre specie. Va inoltre considerato che, in linea di massima, le recinzioni sono un mezzo di prevenzione temporaneo, di regola assai costoso e non idoneo a risolvere il problema nel tempo.
  • 4. Quale ulteriore opzione, allorché se ne dimostri la necessità nel caso del cinghiale, o si rivelino insufficienti gli strumenti detti nel caso degli altri ungulati, si potrà ricorrere al controllo della densità di popolazione, allo scopo di diminuirla, mediante catture e/o abbattimenti.
  • 5. Nel caso di rilascio dei capi catturati è necessario accertarsi delle idonee condizioni sanitarie e dell'esistenza di un piano di gestione serio e ben articolato, che includa anche quello di fattibilità per la liberazione nell'area ricevente.
  • 6. Gli eventuali prelievi dovranno essere organizzati, almeno in una prima fase, in modo da garantire che il numero dei capi sottratti alla popolazione sia superiore all'incremento annuale della popolazione. Tale principio si applica quando il livello di conoscenza delle popolazioni animali è molto avanzato e nel caso che gli interventi estemi (in relazione a dimensioni e orografia delle singole aree protette) non contribuiscano a limitare e risolvere i danni.
  • 7. Per quanto concerne metodi e tecniche si raccomanda di seguire le indicazioni dell'INFS, ispirate a criteri di limitazione del disturbo sulle specie non obiettivo, selettività, effficacia, riduzione dello stress e delle sofferenze per gli animali, sempre tenendo presente che dovrebbe essere perseguita la più alta presenza sostenibile dall' area e in grado a sua volta di sostenere l'eventuale vicinanza umana.
  • 8. La legge 394/91 (art. l l, comma 4; art. 22, comma 6) e la n. 426/98 (art. 2, comma 33) forniscono indicazioni sui soggetti abilitati ad eseguire eventuali abbattimenti. Notoriamente la polemica di fondo, in larga misura strumentale, riguarda il ricorso a personale d'istituto (guardiaparco, guardie forestali, guardie provinciali o comunali) oppure a operatori abilitati, previo adeguato percorso formativo. Nell' attuale situazione delle aree protette italiane (assai diversificate sotto vari profili: amrninistrativo, giuridico-istituzionale, geografico, ambientale, culturale) è inopportuno generalizzare relativamente a questa scelta, ribadendo che, in ogni caso, occorre evitare di offrire pretesti per poter parlare di "caccia" all'interno del parco o della riserva naturale.
  • 9. In qualsiasi circostanza è deterrninante che la programmazione e il controllo dei prelievi siano effettuati a cura diretta dell'Ente Parco. Gli eventuali abbattimenti dovranno essere effettuati a cura di personale abilitato, ben specializzato e professionale, sia d'istituto che volontario, ovviamente nel rispetto delle leggi vigenti. L'effettiva competenza del personale è un requisito molto più determinante di una scelta ideologica a priori.
  • 10. Per la formazione del personale, gli enti gestori delle aree protette sono invitati a organizzare specifici corsi per favorire l'acquisizione di adeguate competenze in materia faunistica. Tali corsi dovranno coinvolgere sicuramente il personale d'istituto ed essere aperti, secondo le esigenze e l'effettiva disponibilità, al volontariato più sensibile alle tematiche inerenti la gestione della fauna selvatica.
  • 11. Considerate le caratteristiche di alcuni ungulati (cinghiale, cervo, daino), non è ipotizzabile che l'eventuale controllo che si rendesse indispensabile, possa interessare solo il territorio intemo all'area protetta. E necessaria una strategia comune su scala più ampia e il parco dovrà interagire con gli altri organi istituzionalrnente competenti (in particolare le provincie). Tale rapporto è comunque auspicabile anche in assenza di problemi ed emergenze specifiche.
  • 12. Il fatto che già nei primi anni di vita alcuni parchi siano stati indotti a intervenire sulla densità delle popolazioni di ungulati ripropone con urgenza la necessità di affrontare seriamente il problema delle aree contigue. Le aree contigue (auspicando la revisione dell'attuale normativa) dovrebbero rappresentare infatti lo strumento più flessibile ed interessante (il legame cacciatore-territorio potrebbe non fondarsi esclusivamente sulla residenza anagrafica) per avviare a soluzione, specialmente in molti parchi montani, i conflitti latenti con il mondo venatorio. La condizione ottimale potrebbe essere quella di un' area contigua coincidente con un singolo Ambito Territoriale di Caccia. Qualora l'area contigua fosse già compresa in un ATC esistente, la priorità d'accesso a fini venatori andrebbe riservata ai residenti nei comuni che conferiscono territorio al parco e/o all'area contigua.
  • 13. E necessario prendere atto che attualmente, il singolo Ente parco non è in grado di intervenire su strategie che si trova invece costretto, anche indirettamente, a subire. E questo il caso, ad esempio, delle immissioni faunistiche che non infrequentemente interessano territori localizzati ai margini delle aree protette. Porre fine alle immissioni non dipende dalla sola volontà dell'Ente Parco. In tal senso si auspicano direttive rigorose che il Ministero dell'ambiente potrebbe concertare con quello delle politiche agricole.
  • 14. In qualsiasi occasione e circostanza la conoscenza dello stato attuale delle popolazioni, delle interazioni con l'ecosistema e con le attività produttive, e il loro successivo monitoraggio (anche in relazione alla valutazione dei danni) devono rappresentare uno degli obiettivi fondamentali di ciascun ente. Tenendo presente che gli animali non seguono i confini amministrativi, diventa quindi indispensabile la collaborazione con gli altri soggetti competenti. Ciò potrebbe significare anche una revisione dei correnti concetti sulla densità venatoria, in relazione al fatto che un generale alleggerimento di tale pressione sarebbe comunque auspicabile.
  • 15. In linea con le finalità istituzionali, anche nell'ambito di un eventuale programma di controllo che si rendesse necessario, l'Ente gestore dovrà attivarsi, e non soltanto con i corsi di formazione per il personale, per promuovere iniziative finalizzate ad accrescere la sensibilità e l'apprezzamento sociale verso scelte gestionali correttamente motivate e ispirate a ripristinare condizioni dell'ecosistema sempre più prossime alla naturalità.