Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 54



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Di che marchio sei?

l’Emblema del Parco

uno strumento di marketing e premialitàproblemi, esempi e proposte.

Tutti gli enti gestori delle aree protette sono ben consapevoli dell’importanza che l’uso dell’emblema del Parco (o marchio del Parco) può avere, se apposto su prodotti locali o utilizzato da imprenditori, come strumento di marketing.

Nel tentativo di far cambiare l’atteggiamento che, troppo spesso, coloro che vivono ed operano nel Parco hanno nei confronti dell’area protetta, molti enti gestori hanno utilizzato la concessione del proprio emblema nelle maniere più svariate, dando al marchio stesso significati e modalità di gestione del tutto diversi.
Pur comprendendo che, nella fatica di coinvolgere i soggetti locali ed ottenere risultati concreti, qualunque mezzo sia utile e tenendo conto delle differenze tra le situazioni locali e il livello di “maturità” degli interlocutori con cui il parco ha a che fare, non si può sottacere che vi è una grande confusione nel settore e che forse, bisogna interrogarsi se è la concessione dell’emblema del Parco l’unico modo, o il più efficace, per ottenere strategie e attività partecipate e condivise.
Proprio perché l’emblema di un parco richiama alla mente di un utente dei concetti legati alla qualità dell’ambiente naturale e alla presenza di un ente che ha la responsabilità di garantire la corretta gestione del territorio, diventa molto importante che la sua concessione sia ben regolamentata e sia effettiva garanzia di qualità, serietà e trasparenza.
Non solo, poiché le aree protette dovrebbero lavorare secondo una logica di “sistema”, anche l’utilizzo di strumenti, quali la concessione dell’emblema del Parco per promuovere concetti di qualità (ambientale, dei prodotti e dei servizi), dovrebbe rifarsi a regole comuni, chiare e tali da garantire al fruitore/cliente che le suggestioni richiamate dall’emblema corrispondono alla realtà.
Nel momento in cui un utente scoprisse che “dietro” all’emblema non c’è alcuna garanzia e alcun controllo, egli perderebbe fiducia nel concetto stesso del marchio e i risultati attesi, sia ai fini commerciali che di promozione della qualità, verrebbero meno.
Se all’inizio della storia dei nostri Parchi, cinquant’anni fa, l’utilizzo dell’emblema del Parco come mezzo per “premiare” coloro che erano disposti a collaborare con l’Ente, anziché fargli la guerra, è stata una trovata geniale, ora non è più ammissibile che persista la grande confusione e variabilità che si è creata.
Non solo, sicuramente gli emblemi delle aree protette avrebbero una forza decisamente maggiore se facessero riferimento a principi e a regole comuni e potessero essere fatti conoscere, a livello nazionale e internazionale, quali strumenti che garantiscano coerenza ed omogeneità di impostazione.
Nell’affrontare il tema dell’uso dell’emblema delle aree protette a fini di marketing bisogna porsi una serie di domande:
• Cosa è un marchio/emblema? A che serve?
• Quali sono i riferimenti legislativi che regolano l’uso dei marchi/emblemi?
• Come si pone l’emblema del parco all’interno del vasto “mondo” dei marchi territoriali, di qualità e della qualità ambientale dei prodotti agroalimentari e artigianali, o dei servizi?
• Perché un parco dovrebbe concedere a qualche soggetto terzo l’uso del proprio emblema? Per quali fini? A chi?
• Come si differenzia l’emblema del Parco, laddove utilizzato per fini turistici, dagli altri marchi finalizzati alla promozione del turismo?
• Come si comportano le altre aree protette a livello europeo?
E’ a tutti noto, infatti, come l’uso di marchi sia “esploso” negli ultimi anni. Ci sono marchi per tutto, ma, alla fine, cosa significano? Cosa dicono o garantiscono al consumatore?
Il maggior problema si riscontra quando il marchio viene assegnato a prodotti, soprattutto a quelli agroalimentari. Il fatto che un prodotto sia coltivato in un posto o nell’altro cosa garantisce? Assolutamente nulla! Un prodotto, infatti, può crescere nell’aria pura di un Parco ed essere coltivato malissimo, magari su un suolo inquinato, oppure innaffiato con acqua non idonea o, ancora, essere trasformato secondo processi non salubri o che non rispettano l’ambiente circostante.
Può anche essere confezionato da una impresa che risiede all’interno del Parco, ma con materie prime che state acquistate altrove: come può, allora, fregiarsi di un emblema che recita “prodotto del Parco xxxx”? E’ un falso, un inganno per il consumatore.
Tra i vari casi c’è anche chi ha deciso di utilizzare il proprio emblema semplicemente per “far cassa” concedendolo a chi ne facesse richiesta sulla base di una tariffa, senza alcun elemento distintivo o l’applicazione di un qualche disciplinare.
Vista l’esigenza di superare la confusione, già la legge quadro sui parchi, nel 1991, aveva provato a dare indicazioni sull’uso dell’emblema delle aree protette a fini di marketing territoriale, ma in maniera, purtroppo, troppo generica e, quindi, suscettibile di interpretazioni molto variabili.
Il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, nel 2004, ha prodotto anche una linea guida che, però, per ragioni inspiegabili, non è mai stata sostenuta e né è stata diffusa tra i Parchi Nazionali né proposta alle Regioni.
Fatto sta che gli utenti non sono affatto tutelati rispetto al significato e all’affidabilità che possono avere gli emblemi dei parchi concessi a prodotti e servizi.

Il tema è complesso e proveremo ad analizzarlo in dettaglio.
• Marchi, emblemi e normative
Innanzi tutto: marchio del parco o emblema del Parco?
Per “emblema” si intende (Zingarelli) una “figura simbolica ordinariamente accompagnata da un motto o da una sentenza” ovvero un “simbolo rappresentativo”.
Un “marchio”, come definito dal Codice Civile, è uno strumento di identità ed appartenenza e un veicolo di informazione e di marketing.
Tecnicamente, quindi, quando l’emblema del Parco (il logo con il disegno e la scritta con il nome del Parco) viene utilizzato, non sulla carta intestata o negli atti ufficiali e amministrativi propri dell’istituzione, bensì a fini promozionali e di marketing, diventa un “marchio del Parco”.
In realtà, dal punto di vista terminologico, la cosa è abbastanza indifferente. Va bene sia se i Parchi utilizzano il termine Marchio, sia se usano Emblema o Logo del Parco. Forse, per non far confusione tra il marchio del Parco e la moltitudine di marchi esistenti sul mercato, e visto che il Ministero dell’Ambiente parla di emblema del Parco tanto nella legge quadro quanto nel disciplinare elaborato nel 2004, potrebbe essere più opportuno assestarsi sul termine Emblema del Parco.
Ciò che è realmente importante, invece, è che è poco opportuno che il logo concesso per fini di marketing/premialità sia perfettamente uguale a quello utilizzato per fini istituzionali.
Una scelta adottata da molte aree protette, infatti, è stata quella di riprendere il logo ufficiale, che richiama nell’utente l’immagine del Parco, ma modificarlo con scritte, definizioni o altri simboli.
Si portano, a titolo di esempio, le soluzioni adottate per il Marchio che il Parco Fluviale del Po e dell’Orba (Piemonte) concede ai suoi “fornitori di qualità ambientale”, quello utilizzato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nell’ambito del progetto “Carta Qualità” , quello del progetto “Nebrodi Outdoor” promosso dal parco siciliano dei Nebrodi e il marchio di qualità ambientale “Eco Quality” del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Essi sono messi a confronto con i rispettivi loghi ufficiali.
Un approfondimento su alcuni riferimenti normativi può essere molto utile per comprendere il ruolo e le opportunità dell’uso dell’Emblema del Parco.
La 394/91
Come già accennato, la Legge Quadro sulle aree protette, la 394/91, all’articolo 14, comma 4, dice che ”l’Ente Parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco”. Bisogna riconoscere che l’affermazione per cui i requisiti di qualità devono “soddisfare le finalità del Parco”, da sola dovrebbe far individuare come obiettivo il perseguimento comune della qualità ambientale.
Il personale del Parco, infatti, ha competenze per fare rilievi sul territorio, ma non dispone certo di laboratori o competenze per poter giudicare la qualità di prodotti, ad esempio agroalimentari, né si può sostituire ad agenzie regionali per l’ambiente, alle organizzazioni deputate ai controlli da parte del Ministero delle Politiche agricole per alcuni tipi di prodotti alimentari, ai nuclei ispettivi dei carabinieri ecc.. Certo, può fare accordi con soggetti terzi che effettuino i controlli, ma la gestione del marchio avrebbe costi maggiori, soprattutto per l’utente finale.
Il Codice Civile
L'art. 2569 del codice civile recita che: "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto a valersene in modo esclusivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato" e l'art.16 della legge 929 del 1942 (modificato dalla l. 480/1992) riporta: "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche ……………".
Da questi due articoli si desume che, per poter utilmente funzionare, un marchio deve essere un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, deve essere nuovo, nel senso che non deve essere già registrato da altri e deve essere atto a distinguere prodotti e servizi di un'impresa da quelli simili prodotti da altri.
I diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà di fare uso esclusivo dello stesso. Per approfondimenti si rimanda ai documenti reperibili nel sito web http://qualitypark.casaccia.enea.it e, in particolare, al documento “Aree protette e marchio del Parco” (Pellicciari F. e Naviglio L., 2003).
Ciò che interessa, in questa sede, è specificare che un “Emblema del Parco” o “Marchio del Parco”, si classifica come “marchio collettivo”, cioè come un marchio che è gestito da un soggetto che non è produttore, ma è incaricato di controllare i produttori e/o i fornitori. In base al Codice Civile, esso comporta l'esistenza di un regolamento d'uso che ne disciplini il funzionamento.
La funzione del titolare del marchio collettivo non è, pertanto, quella di produrre beni o di prestare servizi contraddistinti dal marchio collettivo, bensì quella di controllare che i soggetti ai quali viene concesso l'uso del marchio collettivo si attengano alle regole da esso stabilite e garantire, nonché tutelare sul mercato, quei prodotti/servizi cui il marchio è stato attribuito.
Il controllo è essenziale ai fini del riconoscimento della tutela da parte dell’ordinamento: se esso dovesse cessare il marchio decadrebbe (art. 43 della legge sui marchi).
Il successo del marchio collettivo dipende, quindi, dalla capacità del titolare del marchio stesso di far sì che il consumatore arrivi a nutrire fiducia nel marchio come tale, indipendentemente dall’attività di chi ne è titolare.
Da quanto detto, appare ancora più evidente come la validità, l’efficacia e i risultati di marketing territoriale, nonché il miglioramento della qualità ambientale del territorio protetto e dello sviluppo economico di chi fa uso dell’Emblema del Parco, sia indissolubilmente legato alla capacità dell’Ente di controllare i processi di gestione di questo strumento e di garantirne trasparenza e, soprattutto, coerenza con i propri fini istituzionali. L’Ente Parco ha una sua competenza unica e specifica nei confronti del mantenimento e del miglioramento della qualità ambientale del territorio. Ha senso, quindi, che il Parco limiti la concessione del proprio emblema a chi lo aiuta a rispettare i propri fini istitutivi o che persegue obiettivi di tutela e qualità ambientale in comune con l’Ente gestore. Ciò vuol dire che l’emblema dovrebbe essere concesso solo a coloro che “fanno qualcosa” che va nella stessa direzione della politica del Parco, sulla base di criteri chiari e condivisi.
Una simile posizione permette di avere come discriminante della possibilità o meno di concedere l’Emblema del Parco, non certo la localizzazione dell’azienda o la sua “capacità” competitiva sul mercato, bensì la sua “posizione” nei confronti del miglioramento della qualità dell’ambiente del territorio protetto.
E’ più facile, così, valorizzare i piccoli produttori, operatori turistici o, comunque, le piccole aziende che fanno degli sforzi per aiutare il Parco nella sua missione.

L’emblema del parco e il “mondo” dei marchi
Abbiamo già detto che un obiettivo del Parco è quello di garantire e promuovere la qualità ambientale e il suo miglioramento, cosa più semplice se coloro che vivono ed operano nel territorio collaborano con il Parco nel perseguimento di questo risultato. L’Emblema del Parco, quindi, si relaziona e contrappone con una serie di altri marchi, più o meno “ufficiali e codificati” e a valenza più e meno internazionale, che promuovono la qualità. Può trattarsi della qualità del prodotto o del servizio in quanto tali, cioè finalizzata alla soddisfazione del cliente, oppure della qualità ambientale dei processi coinvolti nell’erogazione dei servizi o nella fabbricazione di prodotti. Tali marchi possono fare riferimento a standard di performance/prestazioni o di sistema. I primi definiscono delle soglie da raggiungere per ottenere la concessione del marchio, dopo di che si deve aver cura di mantenere il livello di prestazione richiesto. Gli standard di sistema mirano al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, cioè viene richiesto un livello qualitativo “di ingresso” (che comunque comprende sempre la conformità normativa), dopo di che il soggetto interessato deve fare sforzi sempre maggiori per diminuire le proprie pressioni sull’ambiente.
I marchi si possono dividere anche in marchi di prodotto e di processo. I primi sono, tipicamente, quelli che definiscono le caratteristiche oggettive del prodotto finale (ad esempio, per un prodotto agroalimentare quelle organolettiche, sanitarie ecc.): tra gli standard internazionali fanno riferimento alla ISO 9001. Gli standard di processo esaminano cosa succede durante il processo produttivo o di erogazione del servizio e se le varie fasi dell’attività esercitano pressioni negative nei confronti della qualità ambientale. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari fanno riferimento a normative comunitarie, che hanno procedure ben precise e dei soggetti ben identificati preposti alla concessione e controllo del rispetto dei requisiti. Sarebbe logico, quindi, che per i prodotti agroalimentari il Parco si limitasse a promuovere l’utilizzo della gran quantità di marchi “ufficiali” esistenti, limitandosi a concedere il proprio, in aggiunta agli altri, solo qualora i produttori, oltre a rispettare i disciplinari di categoria, seguissero anche disciplinari definiti con l’Ente Parco utili ad aiutare l’Ente Parco a raggiungere i propri fini istitutivi.
Un qualcosa in più può essere detto a proposito del marchio di agricoltura biologica. I controlli sono stabiliti a livello comunitario (Reg. CEE 2091/1991) e nazionali (D.M. 220/1995), si tratta, quindi, di un marchio che garantisce una serie di azioni tese a ridurre la pressione sull’ambiente delle pratiche agricole ed è, quindi, più vicino di per sé agli interessi del Parco. Ciò non toglie che il Parco potrebbe chiedere agli agricoltori biologici, per ottenere la concessione dell’emblema del Parco, in aggiunta, di rispettare altri requisiti, ad esempio concernenti la comunicazione delle problematiche ambientali, iniziative didattiche e formative etc...
Un marchio di prodotto non alimentare, che comprende anche i servizi è l’Ecolabel - Etichetta ecologica europea, che attesta che i prodotti/servizi che lo espongono siano stati ottenuti con ridotto impatto ambientale.
E’ uno strumento di politica ambientale dell’Unione Europea volto all’aumento di prodotti “puliti” (cioè la cui lavorazione ha un ridotto impatto ambientale) sul mercato. Fa riferimento al Regolamento CE n. 1980/2000 (che ha modificato il Regolamento CEE n.880/1992) e si basa sulla valutazione del ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment). E’ interessante notare che, nato per diffondere i “prodotti verdi” e crearne un mercato, l’Ecolabel ha avuto un certo successo solo quando, nel 2000, si è aperto ai servizi. Ai fini di un’area protetta hanno particolare rilevanza la decisione 287/2003/CEE, che ha stabilito i requisiti specifici per la concessione dell’Ecolabel ai servizi di Ricettività turistica, e quella del 2005 riferita ai campeggi.
In Italia questo marchio è gestito dal Comitato Ecoaudit ed Ecolabel, con il supporto dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici).
L’unico Marchio di sistema è quello concesso nell’ambito della registrazione EMAS. EMAS è l’Environmental Management and Audit Scheme, uno schema europeo per lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale, definito con il regolamento 761/2001/CEE .
EMAS ha incorporato la ISO 14001 per la parte di sistema, ma ha fornito alcuni elementi aggiuntivi e, discendendo da un regolamento comunitario, ha forti connotazioni pubbliche e prevede l’interazione dell’organizzazione con organismi di controllo pubblici. E’ anch’esso gestito dal Comitato Ecoaudit ed Ecolabel, con la collaborazione dell’APAT.
Anche il marchio EMAS può essere considerato uno schema di riferimento di interesse nel definire le procedure di gestione dell’Emblema del Parco.
In alcuni casi, soprattutto all’estero, i Parchi si sono dotati del sistema di gestione ambientale (registrandosi EMAS o certificandosi secondo la ISO 14001) ed hanno promosso lo strumento sul territorio stimolando le imprese a fare altrettanto. In Italia c’è stata una esperienza diversa, molto più avanzata, che ha dato un grande valore aggiunto a questo strumento. Se ne parlerà un po’ più avanti, anche perché l’evoluzione avutasi nel nostro Paese ha portato il Ministero dell’Ambiente ad emettere un Disciplinare per la gestione dell’emblema del Parco per le attività turistiche che si rifà, appunto, alla logica di sistema.
Nel mondo della qualità ambientale hanno uno spazio considerevole le Certificazioni o Attestazioni di conformità, che sono utili anche per la gestione del Marchio.
Esse sono, di fatto, semplicemente delle dichiarazioni che “certificano” che un determinato sistema di gestione, ad adesione volontaria, è conforme ai requisiti stabiliti dallo standard di riferimento. Si possono distinguere la norma:
• ISO 9001:2000, che porta alla Certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto o del servizio (per la soddisfazione del cliente); e la
• ISO 14001:2004, che porta alla Certificazione del sistema di gestione ambientale.
L’organismo accreditato verifica che l’organizzazione oggetto di certificazione svolga le sue attività in maniera tale da controllare in maniera affidabile, tramite un sistema di gestione ambientale, il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. La certificazione ISO 14001 non contempla la concessione di un logo con lo stesso significato di quello dei due strumenti europei, ma rilascia un “attestato di conformità” garantito da Sincert.
Ciò che ci interessa mettere in evidenza è che un Ente Parco, qualora abbia sviluppato un sistema di gestione ambientale (sia esso ISO 14001 o EMAS), sarà ben attrezzato con gli strumenti utili a gestire il meccanismo di concessione del proprio emblema in maniera lineare e trasparente e anche i soggetti locali ne potranno essere particolarmente avvantaggiati.
Un’altra cosa da sottolineare è che le esigenze in materia di qualità ambientale di un Parco e di una azienda certificata ISO 14001 possono essere diverse. Ciò vuol dire che se in un Parco vi è un’azienda certificata ISO 14001, o anche registrata EMAS, non è detto che “automaticamente” essa possa meritare l’Emblema del Parco. Tutto dipenderà dal tipo di miglioramenti che tale azienda avrà inserito nel proprio Programma ambientale.
Come già accennato per l’agricoltura biologica, infatti, il Parco potrebbe richiedere all’azienda, oltre che miglioramenti che incidono sulle problematiche globali (emissioni di CO2, consumi energetici, etc...) una maggiore attenzione ai problemi e alle criticità locali e a collaborare in iniziative concrete con l’Ente gestore.

Esperienze italiane di gestione del Marchio/Emblema di Parco
All’interno del sistema delle aree protette italiane vi sono numerose esperienze di gestione dell’emblema del parco quale mezzo di coinvolgimento dei soggetti locali, marketing e premialità di buone pratiche che possono essere indicate come esperienze di successo.
Si tratta di Parchi che, facendo o no riferimento ad un sistema di gestione della qualità/qualità ambientale, si sono dotati di procedure chiare e trasparenti per la gestione del processo di concessione, controllo e ritiro dell’Emblema e, generalmente, hanno definito i requisiti che i soggetti terzi devono rispettare con gli stessi interessati. Alcuni parchi hanno adottato direttamente il disciplinare del 2004 del Ministero dell’Ambiente, benché diffuso in forma ufficiosa.
Riportiamo, a titolo di esempio il caso di parchi che hanno fatto riferimento ai sistemi di gestione. Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba (Parco Fluviale del Po vercellese-alessandrino) ha inserito il processo e le procedure all’interno del sistema di gestione ambientale ISO 14001, sviluppato in forma innovativa (proprio per la sua valenza di mezzo di coinvolgimento e premialità delle best practices) nell’ambito del progetto “Parchi in qualità”: http://qualitypark.casaccia.enea.it, svolto dall’Enea per conto del Ministero dell’Ambiente e che ha coinvolto anche il Parco Nazionale del Circeo.
Il meccanismo adottato è il seguente: il Parco ha attivato un Forum per la definizione delle priorità delle problematiche ambientali per le quali è utile individuare azioni risolutive. Al Forum partecipano, oltre al Parco, tutte le parti interessate del territorio. Lo stesso Forum analizza e approva un Regolamento per l’uso del marchio. Dopo di ciò i componenti approfondiscono, in tavoli di lavoro specifici, cosa una determinata categoria di attività (es. il settore turistico, o agricolo) può effettivamente fare per contribuire a risolvere le criticità esistenti e aiutare il Parco a migliorare la qualità ambientale. I tavoli di lavoro producono dei disciplinari che vengono poi approvati definitivamente in assemblea generale e adottati formalmente dall’Ente Parco. I disciplinari contengono, quindi, le indicazioni per poter essere dichiarati “fornitori di qualità ambientale del Parco” e, essere riconosciuti tali, con la concessione dell’emblema. Il regolamento contiene i requisiti per la qualifica, le regole per la concessione, i controlli e il mantenimento nonché i contenuti della convenzione che dovrà essere siglata tra Ente Parco e il beneficiario.
Alla firma della convenzione, il titolare dell’emblema dovrà sottoscrivere l’impegno al progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, alla collaborazione con l'Ente Parco per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Politica Ambientale, operando in accordo a quanto operativamente individuato nel Progetto d'Azione. Dovrà sottoscrivere anche una dichiarazione formale di adesione ai Disciplinari.
I requisiti cambiano nel tempo divenendo sempre più impegnativi, ma sempre accessibili all’interessato, e si articolano in requisiti obbligatori e facoltativi che concorrono a determinare un punteggio minimo di accesso all’uso dell’emblema. Ad oggi il Parco possiede disciplinari per le attività turistiche, per quelle agricole e per le pubbliche amministrazioni.
Conoscere il numero e la tipologia di soggetti che usano il “Marchio di fornitore di qualità ambientale” è possibile attraverso il sito web del Parco: http://www.Parcodelpo-vcal.it/ , http://www.Parcodelpo-vcal.it/marchio_fornitore.htm e http://www.Parcodelpo-vcal.it/Word/regolamento%20marchioPO_rev0.doc
Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi possiede un meccanismo molto simile. I disciplinari del settore turistico si applicano agli agriturismi, ricettività alberghiera, rifugi, bed&breakfast, affittacamere e fanno riferimento alla ISO 9001, anche se poi il Parco ha sviluppato anche la ISO 14001 e il regolamento EMAS. I protocolli stabiliscono i requisiti in termini di qualità del servizio e di tutela dell’ambiente che le attività produttive devono soddisfare. Anche in questo caso vi sono requisiti obbligatori e requisiti facoltativi che suddividono gli operatori in cinque classi di merito. Essi si articolano in 9 aree tematiche e danno prescrizioni in merito a: gestione ecologica dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti, servizi minimi garantiti al turista, uso di prodotti locali e tipici nelle attività di ristorazione, obbligo di esporre nel proprio esercizio il materiale promozionale del Parco.
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere l’accesso all’uso del “Marchio di qualità ambientale” per le strutture ricettive presenti nel proprio territorio ha stabilito, all’interno di processi partecipativi gestiti secondo la logica dell’Agenda 21 locale, dei percorsi diversi per alberghi, ristoranti e l’insieme di affittacamere, affitta-appartamenti, case vacanza e locande. Le strutture ricettive nel primo anno di avvio del processo stabiliscono con il Parco il rispetto di requisiti da rispettare e che negli anni successivi verranno modificati per garantire un miglioramento delle prestazioni nel tempo. La definizione dei criteri di gestione del marchio si è basata sui principi di condivisione (tra Parco e i diversi attori), di integrazione (tra le problematiche di miglioramento economico e sociale individuale e le problematiche ambientali) e di omogeneità (gli obiettivi di tutela ambientale sono paralleli a quelli di sviluppo economico).
Merita segnalare una opportunità per una corretta gestione dell’Emblema del Parco offerta dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Ancora l’ uso dell’Emblema come elemento premiante per coloro che attuano buone pratiche nell’ambito dei Piani di azione per il turismo sostenibile non sono complete, ma questa opportunità è stata evidenziata nelle modalità applicative della Carta proposte nell’ambito del progetto Interreg IIIB ARCHIMED, denominato Archicharter (http://infosig3.Frascati.enea.it/archicharter ) e progettato dall’Enea.

Il disciplinare del Ministero dell’Ambiente e del Territorio
Approfondiamo, ora cosa è il già citato disciplinare per l’uso dell’emblema dei parchi nazionali per le attività turistiche prodotto a fine 2004 da un gruppo di lavoro per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Al gruppo di lavoro hanno partecipato, oltre a membri dello stesso Ministero dell’Ambiente, anche rappresentanti dei parchi nazionali, della Federparchi, dell’APAT, dell’ENEA, del CTS e del TCI.
Il prodotto finale è stato un “disciplinare nazionale per la concessione dell’emblema dell’area naturale protetta nel settore turistico” (vedi appendice).
Esso è composto da 26 principi e una premessa e da 21 allegati, uno per ogni tipologia di servizio turistico, in cui sono individuati i settori tematici che in un disciplinare devono essere obbligatoriamente presi in considerazione, nonché quelli facoltativi. Gli allegati forniscono una serie di esempi a cui ispirarsi per la contrattazione, all’interno di ogni Parco, tra ente e parti interessate.
Il Disciplinare ha recepito le problematiche esposte più sopra ed ha apprezzato le esperienze di gestione del marchio secondo procedure e processi tipici dei sistemi di gestione. Ne è uscito un prodotto che, pur andando nella logica di EMAS ed Ecolabel ne costituisce un passo intermedio, è molto più elastico e gestibile e può utilmente contribuire ad aiutare gli enti gestori delle aree protette a sfruttare al meglio il potere simbolico e di marketing territoriale dell’uso del proprio emblema.

In conclusione
Per essere efficace un Emblema del Parco, come ogni marchio, deve possedere alcune caratteristiche:
• essere chiaro e trasparente, cioè comunicare adeguatamente i propri fini;
• avere regole certe di concessione, rinnovo o ritiro;
• basarsi su requisiti facilmente controllabili dal Parco;
• essere pertinente con i fini istitutivi del Parco stesso e
• non sovrapporsi ad altri marchi gestisti da diversi soggetti che si basano su disciplinari ben definiti.
L’Emblema del Parco dovrebbe essere qualcosa di “speciale” e “riconoscere” che chi ne gode è un soggetto consapevole che collabora attivamente con l’Ente gestore per il raggiungimento dei propri fini istitutivi.
Da ciò deriva che:
• l’Emblema del Parco deve essere concesso a fronte di requisiti relativi alle buone pratiche che il soggetto che lo detiene svolge a favore della qualità ambientale del territorio protetto;
• i fruitori dell’Emblema, ovvero le parti interessate, devono essere sensibili e consapevoli ed essere in grado di migliorare le proprie prestazioni nel tempo.
Ciò, a sua volta, comporta che si possono ottenere risultati concreti solo se il Parco è in grado di concordare con gli stessi interessati cosa, un po’ per volta, essi sono in grado di fare per contribuire sempre di più e sempre meglio al miglioramento della qualità del territorio protetto.
E’ quindi chiaro che l’Emblema del Parco può acquistare forza contrattuale e contribuire realmente al marketing territoriale se si fa in modo di evitare la confusione tra l’Emblema del Parco e gli altri marchi esistenti e si stabilisce che l’emblema distingue soggetti che svolgono attività e servizi in linea con i fini del Parco piuttosto che prodotti, a cui mal si adatta.

Cosa succede altrove
L’impostazione a cui si è pervenuti in Italia per la concessione dell’emblema del parco, sebbene abbia avuto un suo percorso autonomo ed originale, non è unica in Europa.
Stesse esigenze hanno portato anche altrove a soluzioni simili.
La Spagna ad esempio, ha prodotto una norma nazionale per la concessione del marchio “Q” di qualità turistica, basato sulla costruzione di un sistema di gestione ambientale per le imprese turistiche.
Nell’ambito del programma comunitario Equal è stato formulato anche il marchio “Parques Com Vida”, un marchio di qualità associata alle aree naturali protette.
La Junta de Andalucìa (Regione Andalusia), responsabile di una solida rete di aree protette, ha promosso il “Marca del Parque Natural del Andalucìa” che viene concesso, sulla base di precisi disciplinari che tengono conto delle prestazioni ambientali, ai processi di produzione di prodotti artigianali, agroalimentari e ai servizi turistici. Una esigenza simile è stata sentita dalla regione di Castilla e Léon con il suo “Marca Natural” e dal Parco di Coto Dognana con la “Etiqueta Donana 21”, gestita dalla Fundaciòn Donana. Analogo percorso è stato fatto in Francia. Il problema è talmente generale che si sta creando una rete per stabilire delle regole comuni, non solo a livello di sistema delle aree protette italiane, bensì addirittura a livello europeo.

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http://www.eco-label-tourism.com/frameset/frameset.html
http://www.Parcodeinebrodi.it/pagina.php?nl=&nw=1&idp=554
http://www.Parcodelpo-vcal.it/marchio_fornitore.htm http://www.Parcodelpo-vcal.it/Word/regolamento%20marchioPO_rev0.doc
http://www.Parcodelpo-vcal.it/marchio_fornitore.htm
http://www.Parconazionale5terre.it/64.asp

Allegato 1
Procedura per la concessione dell’Emblema del Parco: una proposta
E’ importante che il Regolamento sia UNO solo per tutte le attività che si svolgono nel territorio protetto, e non riguardi solo le attività turistiche. Ciò permette una maggiore coerenza e facilità di gestione. Ciò che caratterizzerà i vari settori economici saranno i requisiti che Parco concorderà con i soggetti interessati.
Il Regolamento, quindi è composto da criteri GENERALI e REQUISITI SPECIFICI per tipologia di attività. Una procedura utile alla gestione dell’Emblema/marchio del Parco è la seguente, che trova già esempi nella realtà dei parchi italiani:
1 Il Consiglio del Parco delibera una bozza di Regolamento per la concessione dell’Emblema del Parco e una bozza di logo per distinguere il disegno dell’Emblema dal logo istituzionale;
2 Il Parco convoca il Forum e propone tali bozze all’Assemblea Generale, analizza le obiezioni e arriva ad una versione di regolamento condivisa con le Parti Interessate;
3 Il Consiglio delibera l’adozione finale del regolamento condiviso nell’ambito del Forum e il relativo logo, che verrà depositato per renderlo ufficiale;
4 Il Parco sollecita il Forum a costituire dei Tavoli Tematici per la definizione dei Requisiti che le varie categorie di operatori turistici possono rispettare e giungere alla definizione di Disciplinari di settore;
5 Il Forum discute ed approva i Disciplinari e i Requisiti;
6 Il Parco adotta in via definitiva Disciplinari e Requisiti e attiva le azioni di comunicazione per sollecitare l’adesione dei soggetti a questo strumento, ad utilizzare l’Emblema del Parco e a stipulare con il Parco le necessarie convenzioni;
7 Il Parco individua la composizione di una Commissione Tecnica per la gestione dell’Emblema;
8 Il Parco pubblicizza i soggetti che hanno aderito all’Emblema;
9 Il Parco, direttamente, o attraverso organismi appositamente individuati, controlla l’uso dell’Emblema e ne gestisce i rinnovi.
Un elemento rilevante nella concessione dell’Emblema l’individuazione di una gradualità di applicazione degli stessi.
Sia il Disciplinare del Ministero dell’Ambiente, sia quelli adottati dalle aree protette che hanno utilizzato il proprio emblema con successo hanno deciso di utilizzarlo con una logica di miglioramento continuo, cioè stabilire con le parti interessate dei requisiti minimali, appena al di sopra del normale rispetto delle leggi, per facilitare la loro adesione e consapevolezza, per poi passare a requisiti più “stringenti” man mano che i soggetti hanno capito il problema e diventano in grado di collaborare sempre meglio con il Parco.
Anche il Disciplinare del Ministero dell’Ambiente è costituito da Regole generali per tutti e una serie di esempi di requisiti i cui tematismi devono essere presi in considerazione, in parte obbligatoriamente e in parte in maniera facoltativa. Anche l’intensità dei requisiti, cioè come “calibrarli” è lasciata libera per ogni Parco, che deciderà in funzione della maturità del contesto locale e della possibilità reale di avviare un tale percorso.

Allegato 2
Il Disciplinare del Ministero dell’Ambiente per l’uso dell’emblema dei parchi per le attività turistiche
Per una maggiore diffusione del Disciplinare prodotto su iniziativa del Ministero dell’Ambiente, si coglie l’occasione per diffondere il testo delle “regole” d’uso dell’emblema delle aree protette e un esempio di requisiti per una delle 21 attività turistiche considerate. Considerando l’importanza rivestita dalla ricettività turistica, si riporta, a titolo di esempio quanto viene proposto per la categoria “alberghi, pensioni, ostelli”.

DISCIPLINARE NAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELL’EMBLEMA DELL’AREA NATURALE PROTETTA NEL SETTORE TURISTICO
Premessa
A La legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge Quadro sulle aree naturali protette) all’articolo 14, Iniziative per la promozione economica e sociale, comma 4, prevede che “L’Ente parco” - per le finalità di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche locali che rispettino le esigenze di conservazione - “può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco”.
B La legge quadro sulle aree naturali protette non ha definito le modalità con cui le aree protette gestiscono la concessione del proprio emblema. La conseguenza è che nelle numerose esperienze attivate nei parchi nazionali e in altre aree protette, tale concessione è operata secondo criteri non omogenei tra le diverse aree. Si ritiene, dunque, opportuno attivare un processo di armonizzazione dei criteri di rilascio dell’emblema, secondo “requisiti di qualità” riconducibili ad uno standard comune minimo che dia garanzie di sostenibilità ambientale al territorio protetto nel quale l’attività economica concessionaria dell’emblema manifesta i suoi effetti.
C Tra le attività svolte nelle aree protette, il turismo riveste sempre più un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile di questi territori, a fronte, tuttavia, di possibili impatti:
• ambientali, connessi al moltiplicarsi delle pressioni su aree sensibili e di grande pregio naturalistico;
• sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali a favore di una standardizzazione tout-court dell’offerta;
• culturali, connessi al possibile abbandono di attività tradizionali a favore del turismo.
D In tale delicato equilibrio, le politiche di marchio possono svolgere un ruolo decisivo per garantire la sostenibilità del turismo e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio. Inoltre, incrociando la sempre crescente domanda di un turismo responsabile e di qualità, le politiche di marchio possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.
E Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio riconosce l’opportunità rappresentata dall’utilizzo di strumenti volontari per il conseguimento dell’efficienza ambientale – quali le Certificazioni di sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e le Certificazioni di qualità – applicati alle aree naturali protette e ne promuove l’utilizzo.
F Il Ministero riconosce altresì che la qualità del territorio delle aree protette italiane, caratterizzate da una capillare presenza antropica, stratificata in secoli di storia, non può essere definita e perseguita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all’integrità dell’ambiente naturale, anche l’identità locale. Allo stesso modo, occorre considerare che il turismo è un’attività economica che attinge tanto a risorse naturali, quanto a risorse antropiche e culturali, i cui impatti, come esplicitato al precedente punto c), si esplicano sia sull’ambiente, sia sulla struttura socio-economica dei luoghi di destinazione.
G A partire da tali considerazioni, l’emblema del parco, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserito all’interno di un adeguato processo di concessione, può costituire l’elemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e tutela dell’ambiente.
H Pertanto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nel suo ruolo di coordinamento delle politiche nazionali sulla tutela ambientale, in accordo con il sistema delle aree protette nazionali, intende regolamentare la concessione dell’emblema delle Aree protette a favore delle attività svolte in ambito turistico e settori complementari attraverso il presente Disciplinare nazionale, auspicando che – in una visione integrata del sistema delle aree protette – l’armonizzazione delle procedure di concessione dell’emblema possa riguardare l’intero sistema nazionale delle aree statali, regionali e locali e le varie attività economiche in esse presenti.
1. Finalità e obiettivi del Disciplinare nazionale
1.1. Il presente Disciplinare nazionale stabilisce principi e standard comuni per la concessione d’uso dell’emblema delle aree protette nazionali, finalizzati ad assicurare primariamente che la concessione dell’emblema avvenga a favore di attività connesse al turismo che siano coerenti con le finalità istitutive dell’Area protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino:
• esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all’ecosistema globale sia alle specificità del territorio dell’Area protetta
• esigenze di sostenibilità sociale sia dell’utente-fruitore sia della comunità locale
• esigenze di sostenibilità economica sia dell’utente fruitore, sia dell’operatore turistico sia della comunità locale
2. Adozione del Disciplinare nazionale
2.1. Il presente Disciplinare nazionale regolamenta la concessione dell’emblema dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree marine protette a favore delle attività comprese nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2
2.2. Per le attività dell’Allegato 1 la concessione dell’emblema potrà essere rilasciata esclusivamente in conformità al presente Disciplinare nazionale.
2.3. Per tali attività, l’adozione di modalità di concessione conformi al Disciplinare nazionale o l’adeguamento a questo dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro un anno dall’emanazione del presente Disciplinare nazionale. Le concessioni dell’emblema già in essere, allo scadere del loro periodo di validità, potranno venire rinnovate solo per un altro anno con le modalità previgenti. Successivamente, la richiesta di concessione andrà riformulata secondo procedure conformi al presente Disciplinare nazionale.
2.4. Per le tipologie di cui all’Allegato 2 è facoltà dell’ente gestore dell’Area protetta adottare il presente Disciplinare nazionale ovvero, fermo restando i principi di concessione di cui al comma 4 dell’art. 14 della legge 394/91, concedere l’uso dell’emblema secondo le metodologie che riterrà opportune.
3. Modalità di attuazione del Disciplinare nazionale
3.1. L’ente gestore di ogni Area protetta adotterà il presente Disciplinare nazionale con apposito regolamento nel quale, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare medesimo e per quanto non già da esso stabilito, saranno individuate le procedure per il rilascio della concessione, le sue modalità di funzionamento, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, le soglie minime degli stessi e quant’altro la cui definizione è dal presente Disciplinare nazionale espressamente delegata all’ente gestore dell’Area protetta.
3.2. In tutte le fasi di attuazione del Disciplinare nazionale l’ente gestore dell’Area protetta dovrà prevedere e attivare forme di coinvolgimento e di partecipazione dei soggetti locali interessati (operatori economici dei settori coinvolti, comunità locali, organizzazioni sociali, ecc.), e in particolare:
• nell’individuazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere alle attività concessionarie;
• nell’individuazione delle soglie minime;
• nella definizione delle procedure per il rilascio della concessione e delle strutture ad esso preposte;
• nella definizione dei meccanismi di controllo e nella individuazione delle strutture ad essi preposte;
• nella composizione delle eventuali controversie.
3.3. Tali forme di partecipazione potranno trovare attuazione oltre che nell’ambito di sedi istituzionali già previste, quali la Comunità del Parco, anche in organismi di partecipazione volontaria sul modello dei Forum di Agenda 21 locale e potranno prevedere anche la presenza di rappresentanti dei soggetti locali interessati nell’ambito di comitati misti e nelle strutture tecniche preposte al funzionamento del sistema di concessione dell’emblema.
4. Utilizzo di un “logo/dicitura” nazionale
4.1. La concessione dell’emblema secondo le prescrizioni del Disciplinare nazionale viene identificata ed evidenziata dall’utilizzo, accanto all’emblema dell’Area protetta, del “logo/dicitura nazionale” di cui all’Allegato 4.
4.2. Tale “logo/dicitura” potrà essere utilizzato solo congiuntamente all’emblema dell’Area protetta e secondo le prescrizioni relative all’utilizzo di quest’ultimo contenute nel presente Disciplinare nazionale.
4.3. Il “logo/dicitura nazionale” assume valore di marchio nazionale di conformità al presente Disciplinare e, allo stesso tempo, rappresenta un veicolo di promozione della qualità delle aree protette nazionali.
5. Azioni di coordinamento, promozione e monitoraggio
5.1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con le Regioni e con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, promuove una serie di azioni volte a:
• far conoscere finalità, obiettivi e modalità di attuazione del Disciplinare nazionale;
• supportare una corretta attuazione del Disciplinare nazionale da parte degli enti gestori delle Aree protette anche mediante la realizzazione di un supporto informativo relativo alle normative vigenti nei settori di attività interessati dal presente Disciplinare nazionale;
• promuovere il “logo/dicitura nazionale” quale strumento di valorizzazione della qualità ambientale, sociale ed economica delle attività connesse al turismo nelle aree naturali protette nazionali.
5.2. Ai fini del monitoraggio dell’applicazione del Disciplinare nazionale, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la collaborazione della Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, un Osservatorio permanente sull’attuazione del Disciplinare nazionale. Compiti dell’Osservatorio sono:
• monitorare lo stato di attuazione del Disciplinare nazionale nelle aree protette;
• verificare il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare, valutando, in particolare, la coerenza con il presente Disciplinare nazionale dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica utilizzati dalle aree protette.
5.3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con la Federazione nazionale dei parchi e delle riserve naturali, procederà con cadenza biennale all’aggiornamento del presente Disciplinare nazionale, adottando quelle modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie ai fini dell’adeguamento alle mutate condizioni e del recepimento delle istanze locali e valutando, in particolare, l’opportunità di un progressivo passaggio di attività dall’Allegato 2 all’Allegato 1.
6. Ambito territoriale di riferimento per la concessione dell’emblema
6.1. L’Area protetta stabilirà l’ambito territoriale di riferimento nel quale deve aver sede il soggetto richiedente ovvero deve essere svolta l’attività in questione.
6.2. Per i parchi nazionali, l’ambito territoriale non può essere inferiore al perimetro dell’area protetta e, in linea di massima, non può essere più ampio dell’area di riferimento del Piano Pluriennale Economico Sociale. Per le riserve naturali statali e le aree marine protette l’ambito territoriale deve tenere conto di dove vengono esercitate le pressioni ambientali che influenzano la qualità ambientale, sociale ed economica dell’area protetta e, comunque, non può essere più ampio del territorio dei comuni territorialmente interessati.
6.3. Laddove l’ambito territoriale prescelto sia più ampio del perimetro dell’area protetta, esso va determinato sulla base di un’adeguata analisi dei rapporti funzionali del territorio in questione con l’Area protetta, che tenga conto delle relazioni esistenti tra le pressioni esercitate sull’ambiente dalle attività turistiche in questione e la qualità dell’ambiente. In tal caso il richiedente la concessione dovrà possedere caratteristiche che riscontrino l’esistenza di tali rapporti.
7. Generalità della concessione
7.1. La concessione dell’emblema avviene a favore del soggetto che gestisce una determinata attività in relazione all’attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell’attività medesima, né alla struttura o impianto nella quale essa si esercita.
7.2. Qualora l’attività sia relativa alla gestione di una struttura o impianto, la concessione avviene in relazione a quella specifica struttura o impianto per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all’interno della stessa struttura o impianto.
8. Attività beneficiarie
8.1. Per le attività di cui al punto 1 dell’Allegato 1 “Alberghi, pensioni, ostelli” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all’Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.2. Per le attività di cui al punto 2 dell’Allegato 1 “Campeggi” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.3. Per le attività di cui al punto 3 dell’Allegato 1 “Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all’Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.4. Per le attività di cui al punto 4 dell’Allegato 1 “Rifugi” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di rifugi, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.5. Per le attività di cui al punto 5 dell’Allegato 1 “Agriturismo” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all’Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.6. Per le attività di cui al punto 6 dell’Allegato 1 “Ristoranti” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.7. Per le attività di cui al punto 7 dell’Allegato 1 “Residence, villaggi turistici” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di residences e villaggi turistici con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori. Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione. Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui agli art. 12 e 13 e all’Allegato 3 del presente Disciplinare nazionale.
8.8. Per le attività di cui al punto 8 dell’Allegato 1 “Gestione di impianti sportivi di risalita, impianti sciistici e strutture connesse”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di sciovie, seggiovie, cabinovie ecc., piste da sci, di discesa e di fondo e strutture connesse.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.9. Per le attività di cui al punto 9 dell’Allegato 1 “Gestione di campi da golf”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di campi da golf e strutture connesse.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.10. Per le attività di cui al punto 10 dell’Allegato 1 “Gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse” la concessione dell’emblema è riferita alla gestione delle strutture definite, i sensi del DPR del 1997 n.509, come segue:
• “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• “approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
• “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.
8.11. Per le attività di cui al punto 11 dell’Allegato 1 “Gestione di stabilimenti balneari”, la concessione dell’emblema è riferita alla gestione di stabilimenti balneari marittimi lacuali e fluviali e strutture connesse ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.12. Per le attività di cui al punto 12 “Agenzie di viaggio e turismo” la concessione dell’emblema è relativa alla gestione di Agenzie di viaggio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. Per tali attività la concessione è condizionata all’impegno da parte dell’esercente a non promuovere o vendere attività, prodotti e servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dell’Area protetta.
8.13. Per le attività di cui al punto 13 dell’Allegato 1 “Tour operator” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio di servizi di intermediazione turistica consistenti nell’organizzazione e promozione di pacchetti di offerta turistica, indipendentemente dalla struttura in cui essa viene svolta e dall’ambito territoriale di riferimento in cui viene esercitata.
Per tali attività, la concessione dell’emblema è riferita allo specifico pacchetto di offerta per il quale viene richiesta a condizione che il pacchetto medesimo sia specificamente indirizzato alla promozione dell’Area protetta per la quale si richiede la concessione dell’emblema e non includa attività, prodotti o servizi turistici che siano in evidente contrasto con le finalità dell’Area protetta.
8.14. Per le attività di cui al punto 14 dell’Allegato 1 “Servizi di guida turistica e naturalistica” la concessione dell’emblema è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per l’attività purché rientrante nell’ambito territoriale di riferimento.
In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all’interno di un’area protetta allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sea-watching, immersione subacquea, sci-alpinismo, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, con racchette da neve, arrampicata, speleologia, ecc. In tale categoria sono altresì comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione.
Per tali attività è facoltà dell’ente gestore dell’Area protetta prevedere specifiche forme di agevolazione o preferenza – oltre quanto già previsto in fase di valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all’art. 12 e all’Allegato 3 – a favore del soggetto richiedente che sia in possesso, se opera individualmente, del titolo di Guida del parco ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge 394/91 ovvero, nel caso di associazioni o imprese, utilizzi personale operativo in possesso del medesimo titolo.
8.15. Per le attività di cui al punto 15 dell’Allegato 1 “Pescaturismo” la concessione dell’emblema è riferita all’esercizio dell’attività di pescaturismo ed è in relazione allo specifico mezzo con il quale viene esercitata.
Per tale attività si intende l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999 n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.
8.16. Per le attività del punto 16 dell’Allegato 2 “Noleggio di attrezzature sportive” la concessione dell’emblema è riferita all’attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, sci, racchette da neve, slittini, snowboard, attrezzature per le immersioni subacquee, canoe, pedalò, windsurf, ecc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.17. Per le attività di cui al punto 17 dell’Allegato 2 “Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati” la concessione dell’emblema avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nell’ambito territoriale previsto.
Per tali attività la concessione dell’emblema è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali e nautici ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:
• a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative (alberghi, residence, stabilimenti balneari ecc.);
• connessi in modo specifico ad attività di guida di cui al punto 14 dell’Allegato 1.
8.18. Per le attività di cui al punto 18 dell’Allegato 2 “Noleggio di autovetture e motocicli” la concessione dell’emblema è riferita ad attività di noleggio di autovetture e motocicli a condizione che dispongano di un parco mezzi nel quale almeno il 20% degli stessi sia ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.19. Per le attività di cui al punto 19 dell’Allegato 2 “Noleggio di imbarcazioni sportive e da diporto” la concessione dell’emblema è riferita ad attività di noleggio di natanti e imbarcazioni a condizione che le imbarcazioni a motore siano conformi alla Direttiva 2003/44/CE ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
8.20. Per le attività di cui al punto 20 dell’Allegato 2 “Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali”, la concessione dell’emblema è riferita all’attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
In tale settore la concessione dell’emblema è riservata a:
• esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92);
• esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d’artigianato, nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell’artigianato tipico locale.
Per tali attività sarà cura dell’ente gestore dell’Area protetta stabilire soglia quantitativa atta a definire una quota minima di prodotti agroalimentari o artigianali in vendita di provenienza locale o regionale o tipica.
8.21. Per le attività di cui al punto 21 dell’Allegato 2 “Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei” la concessione dell’emblema è relativa all’organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso.
In tale settore l’utilizzo dell’emblema è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:
• la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
• lo sviluppo sostenibile;
• i valori e i luoghi dell’area protetta.
9. Condizioni per la concessione dell’emblema
9.1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare, ovvero autocertificare, per l’attività per la quale si richiede l’uso dell’emblema il possesso al momento della richiesta:
• dei requisiti di base di cui all’art. 11;
• dei requisiti di qualità ambientale, sociale, economica, secondo prescrizioni e modalità di cui all’art. 12.
9.2. I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il “Piano di miglioramento” di cui all’ art. 14, ad eccezione delle attività di cui al punto 21 dell’Allegato 2.
10. Gestione integrata di attività diverse
10.1. Laddove l’attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l’esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Disciplinare nazionale (es. attività di ristorazione o di commercio o di noleggio svolte all’interno di strutture ricettive o di impianti e infrastrutture per il tempo libero o nell’ambito di manifestazioni ed eventi temporanei), per ciascuna delle attività andrà verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e all’art. 12 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui all’art. 14.
11. Requisiti di base
11.1. I requisiti di base sono relativi all’osservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi di informazione e comunicazione verso l’utente e il pubblico.
11.2. Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività dallo stesso svolta e dell’utilizzo della struttura in cui l’attività medesima è esercitata.
11.3. L'attività commerciale, agricola, artigianale, socioculturale, professionale o di altra natura dovrà essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritti per la stessa dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell’attività stessa.
11.4. Dovrà essere verificata l’iscrizione nel registro delle imprese lì dove la legge la richieda, nonché l’iscrizione in albi professionali, registri o elenchi dove essa sia per legge condizione necessaria per l'esercizio della relativa professione o attività.
11.5. L'attività dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo e negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell’Area protetta e alle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale dell'area protetta perseguite dall'ente gestore.
11.6. Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/ miglioramento dei requisiti per i quali l’emblema è stato concesso e che curi i rapporti con l’ente gestore dell’Area protetta per quanto riguarda la concessione dell’emblema.
11.7. Per la pubblicità e la promozione dell’attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità dell’Area protetta e del presente Disciplinare nazionale.
11.8. Nell’esercizio dell’attività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo all’Area protetta nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell’ambito territoriale di riferimento dell’emblema (ad esempio, informazioni su musei, eventi, ecc.) e che siano concessionarie dell’emblema dell’Area protetta.
12. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
12.1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all’adozione, da parte dell’attività che richiede la concessione dell’emblema, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all’ambiente globale e locale, alla specificità del territorio dell’area protetta e alla comunità locale.
12.2. Tali misure dovranno essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già rientranti tra i requisiti di base, dovranno risultare già adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati ma non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.
12.3. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nell’ambito dello specifico regolamento di attuazione dello stesso, l’ente gestore dell’Area protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce:

• un elenco di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica il cui possesso dà luogo all’attribuzione di un punteggio, i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica andranno individuati nelle aree tematiche dell’Allegato 3 secondo le prescrizioni ivi contenute;
• il punteggio da attribuire al possesso di ogni singolo requisito.
12.4. L’Allegato 3, per ciascuna tipologia di attività, definisce:
• le aree tematiche nel cui ambito andranno individuati gli specifici requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica da richiedere;
• il peso relativo che ciascuna area tematica dovrà avere sul totale, ossia il valore del punteggio totale di ciascuna area tematica rispetto al massimo ottenibile dalla somma dei punteggi di ciascuna area tematica;
• le aree tematiche per le quali deve essere obbligatorio il possesso di almeno un requisito.
12.5. L’Allegato 3 riporta anche degli esempi di requisiti specifici suddivisi per area tematica che potranno essere utilizzati dall’ente gestore dell’Area protetta nella definizione del proprio elenco di requisiti di richiedere
13. Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica
13.1. La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi e l’attribuzione ad essi di punteggi che concorrono al raggiungimento di una soglia minima utile ai fini della concessione dell’emblema.
13.2. In fase di adozione del Disciplinare nazionale e nell’ambito del proprio regolamento di attuazione dello stesso, l’ente gestore dell’Area protetta, per ciascuna tipologia di attività stabilisce la soglia minima di punteggio complessivo da raggiungere.
13.3. E’ facoltà dell’ente gestore dell’Area protetta differenziare le soglie minime di punteggio, sulla base delle condizioni soggettive del richiedente, agevolando i soggetti più deboli dal punto di vista economico e organizzativo.
14. Piano di miglioramento
14.1. Il soggetto richiedente la concessione dovrà redigere un “Piano di miglioramento” nel quale sia previsto, con scadenze temporali determinate, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all’atto della richiesta di concessione dell’emblema.
14.2. Gli obiettivi del “Piano di miglioramento” dovranno prevedere il possesso di almeno un ulteriore requisito di qualità ambientale, sociale ed economica compreso nelle aree tematiche relative a quella specifica attività, in modo tale che comunque allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile ai requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica maggiore di quello di partenza.
14.3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della concessione.
15. Classificazioni di merito
15.1. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento delle prestazioni, l’Area protetta può prevedere l’assegnazione, accanto all’emblema, di una classificazione di merito progressiva, da 1 a 4, che sia commisurata all’attribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all’Allegato 3.
16. Rilascio della concessione
16.1. I soggetti richiedenti la concessione dell'emblema acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione così come regolamentata dall'ente gestore dell’Area protetta e conseguentemente alla stipula di una apposita convenzione con lo stesso ente.
16.2. Detta convenzione regolamenterà, in accordo con il presente Disciplinare nazionale e con lo specifico regolamento di attuazione dello stesso, le caratteristiche della concessione e i diritti e gli obblighi conseguenti.
17. Durata della concessione
17.1. La concessione dell’emblema ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
17.2. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell’ente gestore dell’Area protetta.
18. Onerosità della concessione
18.1. L’ente gestore dell’Area protetta stabilirà l’eventuale carattere oneroso della concessione.
18.2. L’entità del corrispettivo dovuto per la concessione verrà stabilita dall’ente gestore dell’Area protetta secondo criteri di proporzionalità in relazione alle dimensioni finanziarie e organizzative del soggetto richiedente e preferenza verso i soggetti organizzati in forma associativa e cooperativistica.
19. Modalità di utilizzo dell’emblema
19.1. L’emblema dell’Area protetta unito al “logo/dicitura nazionale” deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso.
19.2. Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dall'ente gestore dell’Area protetta.
19.3. Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera difforme dalle predette indicazioni, il concessionario avrà l'obbligo di contattare l'ente gestore dell’Area protetta al fine di ottenere dallo stesso il benestare per il suo utilizzo.
19.4. In assenza di tale autorizzazione, l'uso siffatto dell’emblema sarà ritenuto illegittimo.
19.5. Il concessionario può utilizzare l’emblema esclusivamente per promuovere l’attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.
19.6. Il concessionario non può utilizzare l’emblema:
• per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
• per la promozione della propria attività quando l’attività medesima è esercitata al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
• per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant’altro di cui si serve nell’esercizio dell’attività
19.7. Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura o impianto nel quale l’attività viene svolta, il concessionario non può utilizzare l’emblema:
• per promuovere l’esercizio della propria attività svolto in strutture differenti;
• per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
• per promuovere attività condotte da terzi all’interno della struttura.
19.8. L’emblema dell’Area protetta unito al “logo/dicitura nazionale” non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l’applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all’attività.
20. Obblighi del concessionario
20.1. Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato circa le attività svolte nell’Area protetta e, in particolare, sulle iniziative dell’ente gestore dell’Area protetta di promozione del sistema turistico alle quali si impegnerà a prestare, per quanto possibile, attiva partecipazione.
20.2. Il concessionario dovrà rendere disponibile all’utente/fruitore dell’attività e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgativo, sull’impatto ambientale, sociale ed economico dell’attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell’ottenimento della concessione dell’emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione – che andranno commisurate alle dimensioni economiche e organizzative del concessionario – saranno definite dall’ente gestore dell’Area protetta nella convenzione di concessione.
20.3. Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dall’ente gestore dell’Area protetta.
21. Azioni di informazione, promozione e supporto dell’ente gestore dell’Area protetta
21.1. L'ente gestore dell’Area protetta informerà i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, di tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno dell'area protetta nonché dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi dalla stessa forniti. L’ente gestore dell’Area protetta fornirà ai concessionari il relativo materiale informativo, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate, nonché quello inerente agli aspetti di interesse naturalistico del territorio.
21.2. L'ente gestore dell’Area protetta redigerà e renderà pubblica, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, una Relazione ambientale nella quale saranno esposte le finalità della concessione dell'emblema, un'analisi degli impatti ambientali prodotti dalle attività turistiche sul territorio di sua competenza e dei miglioramenti conseguenti dalle misure adottate ai fini dell'ottenimento della concessione dell’emblema.
21.3. L'ente gestore dell’Area protetta pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio emblema, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Disciplinare nazionale.
21.4. L’ente gestore dell’Area protetta pubblicizzerà, altresì, le attività che hanno ottenuto la concessione dello stesso, mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione e, in particolare:
• realizzando una banca dati di tali attività disponibile su internet;
• attraverso il materiale promozionale dell’Area protetta, pubblicazioni e riviste specializzate;
• nell’ambito di iniziative, attività e progetti svolti dall’ente gestore dell’Area protetta.
21.5. L'ente gestore dell’Area protetta supporterà le attività concessionarie mediante la previsione di specifiche agevolazioni e facilitazioni per l’utilizzo dei servizi erogati dallo stesso.
21.6. Dette agevolazioni potranno essere differenziate a seconda del punteggio totale attribuito all’attività concessionaria per il possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito.
21.7. Al fine di facilitare le procedure per la concessione dell’emblema, l’ente gestore dell’Area protetta fornirà, tramite un proprio organo tecnico preposto, assistenza alla redazione del Piano di miglioramento.
22. Organizzazione delle strutture tecniche preposte alla concessione dell’emblema
22.1. L’ente gestore dell’Area protetta, dovrà individuare le strutture tecniche preposte allo svolgimento dei seguenti compiti:
• istruttoria delle domande per il rilascio e il rinnovo della concessione;
• attività di supporto ai richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione del Piano di miglioramento;
• controlli successivi alla concessione.
22.2. Compatibilmente con le possibilità organizzative e tecnico-gestionali dell’ente gestore dell’Area protetta, la struttura tecnica preposta ai controlli non dovrà svolgere le altre attività relative al rilascio della concessione e al supporto ai richiedenti e dovrà prevedere l’utilizzo di personale non dipendente dall’ente gestore.
22.3. Per tali finalità, gli enti gestori delle Aree protette potranno avvalersi di strutture comuni tra loro gestite in maniera consorziale.
23. Istruttoria tecnica per il rilascio della concessione
23.1. La procedura per il rilascio della concessione dovrà essere stabilita dall’ente gestore dell’Area protetta e prevedere, in particolare, le seguenti fasi:
• istruttoria delle domande di concessione d’uso dell’emblema;
• verifica, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica necessaria ai fini del rilascio della concessione;
• valutazione del Piano di miglioramento;
• predisposizione della convenzione tra l’ente gestore dell’Area protetta e il soggetto richiedente per l’utilizzazione dell’emblema;
• (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.
24. Meccanismi di controllo
24.1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire all’ente gestore dell’Area protetta di effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti.
24.2. I controlli dovranno essere periodici e finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata nonché l’utilizzo dell’emblema con modalità conformi alle prescrizioni del Disciplinare nazionale e dello specifico regolamento di attuazione dello stesso e di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema.
24.3. Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.
24.4. I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.
25. Sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni
25.1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Disciplinare nazionale, dello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema, l’ente gestore dell’Area protetta potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.
25.2. L’ente gestore dell’Area protetta provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l’avvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decorso tale termine, l’ente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare l’avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo dell’emblema. Qualora l’esito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata.
25.3. In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dall’ente gestore dell’Area protetta anche senza previa applicazione della sospensione.
25.4. La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto all’uso dell’emblema e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dall’ente gestore dell’Area protetta, di tutto il materiale in cui l’emblema stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dall’ente gestore e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.
26. Risoluzione delle controversie
26.1. Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare nazionale o nello specifico regolamento di attuazione dello stesso o di quelle contenute nella convenzione per l’utilizzazione dell’emblema saranno risolte in prima istanza da una camera di conciliazione costituita presso l’organismo individuato per la partecipazione dei soggetti locali di cui al l’art. 3.3.
26.2. La convenzione di concessione dell’emblema indicherà il foro competente da adire nel caso in cui dette controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata.

ESEMPIO
Per facilitare la lettura della tabella si ribadisce che le celle oscurate nella colonna del “minimo obbligatorio” indicano le aree tematiche per cui “obbligatoriamente” va individuato almeno un requisito di miglioramento. I requisiti possono essere anche due, tre, o quanti se ne vuole, e possono essere scelti tra gli esempi riportati a valle della tabella, in funzione delle possibilità reali degli interlocutori e della loro sensibilità. I tematismi obbligatori non hanno, comunque, tutti lo stesso “peso”, e la colonna “peso delle aree” indica, appunto, cosa, il Ministero, ritiene più rilevante. Questo serve a indirizzare il Parco a decidere a quali tematismi possa assegnare un punteggio maggiore o minore per il raggiungimento del “livello minimo” di accesso per l’utilizzazione del “marchio del Parco”.
Nel caso specifico, nel concordare i requisiti per la concessione del marchio con i gestori di alberghi o pensioni bisogna fare in modo che sia presa in considerazione ALMENO una azione positiva relativa al risparmio energetico, al contenimento dei consumi idrici, ala manutenzione delle infrastrutture ecc. Se poi, gli interessati accettano anche di includere requisiti relativi, ad esempio, all’utilizzo di energie rinnovabili è meglio, ma non discriminate per l’accesso all’uso del marchio. La tabella ci indica anche che il risparmio energetico, così come il contenimento dei consumi idrici sono più rilevanti della manutenzione degli impianti, benché anche questo requisito debba essere obbligatoriamente considerato, con almeno una attività positiva, in quanto una corretta manutenzione degli impianti porta con sé una riduzione di consumi e un aumento nella sicurezza per le persone e per l’ambiente.

ALLEGATO 3
Criteri per la valutazione del possesso dei requisiti di qualità
Alberghi, pensioni, ostelli

AREE TEMATICHE DEI REQUISITI Peso delle aree Min. obbligatorio
Risparmio energetico 3 •
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile 2
Contenimento dei consumi idrici 3 •
Mantenimento dell’efficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti 2 •
Gestione sostenibile aree verdi e spazi aperti annessi alle strutture (*) 2 •
Tutela dei beni naturali annessi alle strutture
(sorgenti, rogge, grotte, boschi, coste, ecc.) (*) 2 •
Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture 2
Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture 2
Contenimento occupazione di suolo e impermeabilizzazione dei terreni 1
Mobilità sostenibile connesse alla propria attività 2
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti 2
Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui 3 •
Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili 2
Qualità dell’aria interna 1
Contenimento dell’inquinamento acustico 1
Contenimento dell’inquinamento luminoso 1
Riduzione e corretto uso delle sostanze chimiche tossiche o non degradabili 2 •
Accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili 2
Fruibilità da parte dei bambini 2
Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certificata (**) 2 •
Utilizzo di prodotti agroalimentari biologici (**) 1
Utilizzo di materiali e prodotti dell’artigianato tipico locale 1
Promozione di prodotti artigianali e agroalimentari tipici locali 1
Sensibilizzazione clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili 2 •
Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali
connesse alla propria attività e sull’area protetta 3 •
Formazione operatori sulle tematiche della cultura e delle tradizioni locali 1
Collaborazioni con altre attività turistiche locali 2 •
Agevolazioni per la comunità locale 2
Impiego di personale locale 2
Impiego di personale svantaggiato 1
Utilizzo di prodotti dell’economia solidale 1
Utilizzo di strumenti e servizi propri della responsabilità sociale d’impresa 1

(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che hanno a disposizione e utilizzano aree verdi e beni naturali.
(**) Area tematica da considerare solo per le strutture che forniscono il servizio di prima colazione.

N.B. Il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente i requisiti delle aree tematiche “Risparmio energetico”, “Contenimento dei consumi idrici”, “Riduzione della quantità di rifiuti prodotti”, “Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui”, “Utilizzo di fonti di energia rinnovabile”, “Promozione di comportamenti atti a contribuire al contenimento dei consumi e alla riduzione degli impatti ambientali, “Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili”, “Mantenimento dell’efficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti”, “Qualità dell’aria interna”, “ Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali connesse alla propria attività” esclusi i requisiti relativi alle conoscenze sull’area protetta, “Riduzione e corretto uso delle sostanze chimiche tossiche o non degradabili tossiche o non degradabili”.
Si riportano di seguito gli esempi individuati a valle di una rassegna di tutte le buone pratiche applicate nei parchi fino al 2004. Si tratta di esempi, elencati per aiutare il Parco e le sue parti interessate a individuare le azioni più idonee a contribuire ala miglioramento della qualità ambientale del territorio di appartenenza. Nulla vieta di individuare azioni diverse, non elencate in questo esempio, purché portino un effettivo beneficio al Parco.

1. Alberghi, pensioni, ostelli
ESEMPI DI REQUISITI PER AREE TEMATICHE

Risparmio energetico
• Almeno il 70/80/90% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l’attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE.
• Punteggio maggiorato nel caso di utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC).
• Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)
• Gli impianti di condizionamento devono presentare un’efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o con una capacità superiore a 12 kW
• Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare una efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE.
• miglioramento del livello di isolamento termico dei serramenti
• miglioramento del livello di isolamento termico delle strutture
• dispositivi di spegnimento automatico dell’impianto di riscaldamento
• Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema elettrico stanze con chiave
• Utilizzo di Pompe di calore per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria
• Sistemi di termoregolazione magnetica
• Boiler a bassa temperatura
• Pannelli radianti
• Batterie ricaricabili
• Teleriscaldamento
• Cogenerazione
• Utilizzo di apparecchiature per ufficio ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star, reg. CE 2422/2001)
Contenimento dei consumi idrici
• Installazione di impianti per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti;
• Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti
• Cassette di scarico a flusso regolabile
• Realizzazione di impianti di fitodepurazione e riutilizzo delle acque
• Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia
• Programmazione dei turni di irrigazione, per le zone a prato, in funzione delle specie erbacee presenti, della compresenza di specie arboree, delle condizioni pedoclimatiche, delle pratiche colturali, delle condizioni meteorologiche e del tipo di utilizzo del tappeto erboso
• Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico in modo tale che non ci sia spreco di acqua
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti
• Utilizzo di materiali e prodotti riciclabili
• Utilizzo di materiali e prodotti riutilizzabili
• Non utilizzo di prodotti monouso, monodose e/o monoporzione
Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti e dei reflui
• Separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall’amministrazione locale.
• Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti.
• Smaltire i rifiuti organici presso aziende agricole o allevatori, o compostaggio in proprio
• Raccolta differenziata ed adeguato gestione di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali e pericolosi
• Impianto idrico per le acque grigie
Formazione degli operatori sulle tematiche ambientali connesse alla propria attività e sull’area protetta
• Formazione/istruzione del personale sulle tematiche ambientali connesse all’attività svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti
• Formazione sulla gestione e il corretto utilizzo delle sostanze chimiche
• Istruire il personale sulle procedure di pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche
• Distribuzione di materiale informativo
• Formazione degli operatori sugli specifici valori naturali e culturali dell’Area protetta e sulle norme comportamentali da tenere all’interno dell’area stessa
• Formazione degli operatori sul funzionamento dell’Area protetta (organi di gestione, competenze, regolamenti, ecc.)
Sensibilizzazione della clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili
• Distribuzione e/o esposizione di note informative per la riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici
• Invitare gli ospiti a segnalare l’eventuale presenza di perdite di acqua nelle stanze
• Possibilità di ritardare il cambio della biancheria quando non necessario
• Distribuzione e/o esposizione di note informative per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento
• Distribuzione e/o esposizione di note informative su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici o su altri mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale.
Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegradabili
• Limitazione dell’uso dei detergenti e disinfettanti ai soli locali che ne necessitano per motivi sanitari
• Evitare o ridurre al minimo l’utilizzo di prodotti chimici
• Stabilire procedure per l’utilizzo appropriato di tali sostanze
• Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzi il quantitativo minimo necessario ad assicurare l’igiene.
Gestione sostenibile delle aree verdi e degli spazi aperti annessi alle strutture
• Evitare l’uso di fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, insetticidi
• Non danneggiare le specie autoctone e favorirne la presenza;
• Cura, conservazione e/o ripristino di spazi naturali e di elementi del paesaggio agrario;
• Utilizzare accorgimenti per il mantenimento dei corridoi ecologici;
Tutela dei beni naturali annessi alle strutture (sorgenti, rogge, grotte, boschi, coste, ecc.)
• Adozione di accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi
• non immettere sostanze potenzialmente inquinanti (ad es. vietare l’uso di creme quando ci si immerge in acque termali)
• evitare lo sfruttamento di ecosistemi fragili
Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certificata
• Almeno il 70/80/90% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione devono essere di provenienza locale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92) e segnalazione nei menù;
• Per ogni pasto nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale, opportunamente indicati;
• Offerta di un menù tradizionale regionale contenente le informazioni sulle caratteristiche e l’origine dei prodotti;
• Non utilizzare materie prime, semilavorati ed alimenti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM);
• Non utilizzare carni o verdure di specie protette;
• Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o carni impiego prevalente di prodotti freschi;
• Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati;
Collaborazioni con altre attività turistiche locali
• Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), privilegiando gli operatori qualificati dall’emblema dell'area protetta
• Convenzioni o accordi con fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione (ad es. guide turistiche), l’attività sportiva, il tempo libero, la ristorazione, ecc. appartenenti all’ambito territoriale di riferimento, privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dell’area protetta
• Accordi con servizi turistici (agenzie e t.o.) locali, privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dell’area protetta
Mobilità sostenibile connessa alla propria attività
• Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale
• Disponibilità di biciclette in uso alla clientela
• Predisposizione di servizi di navetta collegati al trasporto pubblico
• Disponibilità di parcheggio riservato ai mezzi di trasporto a basso impatto
• Agevolazioni per chi utilizza mezzi di trasporto a basso impatto
• Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati
Agevolazioni per la comunità locale
• Possibilità di utilizzo delle strutture da parte della comunità locale per attività alternative
• Agevolazioni tariffarie per la comunità locale
Accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili
• Adozione di provvedimenti per l’accessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
• Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;
• Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità.
Impiego di personale locale
• Almeno l’X % del personale impiegato deve essere residente nell’ambito territoriale di riferimento
Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture
• Rispetto dello stile architettonico locale
• Utilizzo di materiali naturali locali
• Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle insegne
• Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature
Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture
• Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali
• Applicazione di criteri bioclimatici in fase di progettazione
• Riduzione e limitazione dei campi elettromagnetici (impianto elettrico stellare con disgiuntori)
• Utilizzo di sistemi solari passivi
• Utilizzo sistemi di raffrescamento naturale
Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili
• Utilizzo di prodotti certificati con marchi qualità ecologica e di efficienza energetica
• Utilizzo di materiali e prodotti riciclati e biodegradabili
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile
• Almeno X % dell’energia elettrica deve provenire da fonti rinnovabili (Dir 2001/77/CE) attraverso l’acquisto o l’autoproduzione da:
• Impianti solari termici
• Impianti fotovoltaici
• Impianti mini e micro-eolico
• Biomasse a fini energetici
• Impianti di mini-Hydro
• Impianti geotermici
Mantenimento dell’efficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti
• Adozione di un programma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed impianti.
Qualità dell’aria interna
• Presenza di camere riservate ai non fumatori
• Divieto totale di fumo nelle camere
• Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori
• Sistemi di ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti chiusi
• Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dell’aria
• Analisi periodica della qualità dell’aria interna per l’igiene e la salute degli occupanti (VOC, radon).
Contenimento dell’inquinamento acustico
• Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti
• Presenza di barriere antirumore ecocompatibili.
• Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari, generatori.
• Contenimento delle emissioni sonore.
Contenimento dell’inquinamento luminoso
• Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne.
• Installazione di apposite schermature.
• Luci esterne limitate a garantire l’orientamento e la sicurezza delle persone
Contenimento dell’occupazione di suolo e dell’impermeabilizzazione dei terreni
• Parcheggi confinati in aree dedicate
• Riduzione delle superfici impermeabilizzate
• Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti
Formazione degli operatori sulle tematiche della cultura e delle tradizioni locali
• Formazione degli operatori sulle caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti somministrati
Fruibilità da parte dei bambini
• Presenza di attrezzature specifiche per i bambini
• Presenza di spazi attrezzati dedicati ai bambini.
• Presenza di servizi di baby-sitting e di animazione
• Menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno il servizio di prima colazione)
Impiego di personale svantaggiato
• Impiego di personale appartenente a categorie sociali svantaggiate (persone provenienti da comunità di recupero, ecc.)
Utilizzo di prodotti agroalimentari biologici
• Almeno il 20/40/60% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione è ottenuto con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche) e segnalato nei menù.
• Offerta di menù biologici opportunamente indicati.
Utilizzo di materiali e prodotti dell’artigianato tipico locale
• Utilizzo di materiali e prodotti dell’artigianato tipico locale per decorare le proprie strutture o i propri locali
• Utilizzo di prodotti artigianali tipici locali per la propria attività
Promozione di prodotti artigianali e agroalimentari tipici locali
• concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita dedicato alle produzioni artigianali o agroalimentari locali;
• distribuzione e/o esposizione di informazioni sulla storia, le tradizioni e la reperibilità dei prodotti tipici locali (agroalimentari e artigianali) che si utilizzano nella propria attività;
• presenza nei menù di pietanze della tradizione locale adeguatamente segnalate e descritte
Utilizzo di prodotti dell’economia solidale
• Utilizzo di prodotti del commercio equo-solidale non in concorrenza con i prodotti locali.
Utilizzo di strumenti e servizi propri della responsabilità sociale d’impresa
• Elaborazione di un bilancio sociale
• Adozione di un codice etico
• Attività di marketing sociale
• Utilizzo di strumenti della finanza etica

Lucia Naviglio