IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano - Statuto
(Approvato dal Ministero Ambiente il 22 dicembre 1998)




Art. 1 - Natura Giuridica - 1. L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Vallo della Lucania SA. Nel territorio del Parco, così come delimitato ai sensi del successivo art.2 possono essere istituiti, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, uffici distaccati.
3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2 - Competenza territoriale - 1. L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.181 del 4.8.1995.
2. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione delle competenze territoriali dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità - 1. L'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;
b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale - artistico; migliorare la copertura vegetale in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo e protettivo;
c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali, turistiche, con particolare riferimento alla naturalità e biodiversità, ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;
d) promuovere attività di ricerca scientifica e studio di educazione ambientale nonché concernenti la crescita culturale delle popolazioni residenti;
3. L'Ente Parco assume, inoltre, tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:
a) ripristinare le aree marginali mediante ricostruzione e difesa degli equilibri ecologici;
b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;
c) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.
d) Attuare iniziative dirette a valorizzare l'ambiente marino, anche miranti a promuovere l'istituzione (o l'ampliamento) da parte degli organi competenti di aree naturali protette.

4. L'Ente Parco, oltre alle finalità di cui ai commi precedenti, interviene d'intesa con i comuni e le provincie il cui territorio è compreso in tutto o in parte nelle individuazioni delle priorità per la concessione di finanziamenti a favore degli interventi da realizzare nel territorio compreso nell'area da proteggere, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 394/91, ivi comprese le aree di cui all'art.32 della legge predetta, ove già individuate.

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti , si identifica con il nome di Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e con il simbolo che sarà approvato dal Consiglio direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione potrà essere fatta dal Ministro dell'Ambiente nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

Art. 5 - Organi - 1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la Comunità del Parco;
e) la Giunta esecutiva.
3. Gli organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Art. 6 - 1. Il Presidente - Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Campania e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinando le rispettive attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
5. Il Presidente, qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in ripristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere.
6. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'Art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
7. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva:
- definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.
8. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 7 - Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'Art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dura in carica cinque anni confermabili, per ciascun membro, una sola volta.
2. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio direttivo - 1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente e la Giunta Esecutiva.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei consiglieri presenti non può essere inferiore a sette.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è convocato:
a) dal Presidente in carica;
b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma o fax.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede legale dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo - 1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
1. i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi.
Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente.
3. La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
a) elabora lo statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;
b) elegge nelle modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
e) delibera le proposte di pianta organica e ogni sua revisione;
f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
g) adotta il regolamento del Parco previsto dall'Art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
h) predispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
i) esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'Art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco;
j) interviene, qualora lo ritenga opportuno e necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
k) ratifica , entro i sessanta giorni successivi alla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva;
l) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva, dal Presidente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede l'adunanza e dall'incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'Art. 29 sopra richiamato e le facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
4. Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuale atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche, salva diversa motivata deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 15 - Vice Presidente - 1. Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsto per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze - 1. La Giunta Esecutiva è così composta:
a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
c) tre membri del Consiglio direttivo scelti tra i Consiglieri in caricati.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
Alla Giunta compete:
a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio direttivo;
b) l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del Consiglio direttivo.
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta è data comunicazione al Consiglio direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva - 1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice Presidente, con le modalità previste dal presente articolo. L'elezione della Giunta esecutiva avviene in seduta pubblica a votazione palese estesa a due nominativi.
2. Per l'elezione della Giunta esecutiva è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza assoluta del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma le votazioni si ripetono con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta sono eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti.
4. I membri della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva - 1. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax o telegramma.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, la Giunta esecutiva è convocata con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
3. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I membri della Giunta esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente Art. 13.

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva - 1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti la Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 16 e 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva.
3. In caso di vacatio funzionale, le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti - 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'Art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici.

Art. 23 - Comunità del Parco - 1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti delle Regioni e delle Provincie interessate.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni - 1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di un nominativo;
b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Campania e vigila sulla sua attuazione;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo;
g) adotta il proprio regolamento di organizzazione della Comunità.

Art. 25 - Indennità e gettone di presenza - 1. Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta esecutiva, ai Componenti il Consiglio direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e, nei casi contemplati dalla legge, i rimborsi spesa per i dipendenti pubblici.
2. Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente.
3. Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'art.13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, sarà corrisposto un compenso secondo quanto disciplinato dal regolamento del Parco.

Art. 26 - Direttore - 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'Art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
a bis) esercita le funzioni di direzione previste dal D.L.vo 3 febbraio 1993 n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
c) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
d) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
e) svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi;
f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
g) coordina l'attività di sorveglianza svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato funzionalmente dipendente dall'Ente Parco ai sensi dell'art.21 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n°394.

Art. 27 - Personale - 1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice- direzione sono affidate ad funzionario di grado più elevato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma rimane disciplinato dalle disposizioni degli artt.56 e 57 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato; nell'esercizio di tale funzione il contingente del Corpo medesimo è sottoposto funzionalmente al Direttore.
5. Il Presidente, su proposta del Direttore, può attribuire ai dipendenti dell'Ente parco in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.138 del R.D. 13 giugno 1931, n.773 poteri di sorveglianza in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti doveri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.
6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo - forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, il Presidente può avvalersi di consulenti secondo l'art.7 del D. L.vo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 - Corsi di formazione professionale - 1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Art. 29 - Azioni di tutela - 1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al direttore e ai dipendenti, mediante la stipula di una polizza assicurativa, che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 30 - Regolamento del Parco - 1. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art.11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione sentita la Consulta e previo parere degli Enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.
2. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
3. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 31 - Piano per il Parco - 1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispone il piano per il parco di cui all'Art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che viene inviato alla Regione per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati.
2. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione. In tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
3. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al comma 3 la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'Art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
5. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'Art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
6. Il piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici , i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
7. Il piano per il Parco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.
8. Il piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 32 - Nulla osta - 1. Il rilascio di concessione o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art.13 della legge 6 dicembre 1991, n.394.

Art. 33 - Piano pluriennale economico e sociale - 1. La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
2. Il piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Regione ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art.14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. I contenuti del piano si estendono, in particolare, a quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Ente Parco e Regione, la questione del piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministero dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
5. Il piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi - 1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l' Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro - silvo - pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art.15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. Il regolamento di cui all'Art. 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Art. 35 - Entrate dell'Ente - 1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
c) i contributi di altri Enti pubblici;
d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'Art. 3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) gli eventuali redditi - patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelli derivanti dall'art.4 del presente statuto;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 36 - Accordi di programma - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime della amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 37 - Aree contigue - 1. Per il conseguimento di cui all'art.32 della legge 6 dicembre 1991, n.394 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi ed atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa altresì con la Regione e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al comma 1.

Art. 38 - Caratteristiche della partecipazione - 1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione.
2. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

Art. 42 - Modalità di revisione - 1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art.11 comma 3.
2. Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione.



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