IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Statuto
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 19 novembre 1996)




TITOLO I - principi generali

Art. 1 - Natura giuridica - 1. - L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito nel presente Statuto denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. - All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70, nella cui tabella IV allegata esso si intende inserito.

Art. 2 - Competenza territoriale 1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalle leggi e dai relativi provvedimenti di attuazione sul territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, nei limiti previsti dalla norma stessa.

Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco alla nuova perimetrazione.

Art. 3 - Finalità - 1. - L'Ente Parco persegue le finalità di tutela ambientale e di promozione sociale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare opera al fine di:

a) - tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;

b) - salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, e protettivo, la copertura vegetale;

c) - favorire, riorganizzare e migliorare il rendimento delle attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;

d) - promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale;

e) - recuperare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

f) - individuare forme di agevolazione a favore dei privati, singoli o associati, che realizzino iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco;

g) - promuovere lo sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che si svolgano all'interno del Parco in sintonia con le sue finalità istituzionali;

h) - favorire la coordinata gestione del territorio compreso nell'area del Parco e delle zone contigue tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;

i) - sostenere e sviluppare le attività turistiche, agrituristiche ed escursionistiche;

l) - promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

2. - L'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali ai Comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco e delle Comunità Montane, qualora delegate dai rispettivi Comuni componenti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai fini della attuazione degli interventi, delle opere e degli impianti, previsti nel Piano del Parco, per le categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativamente:

a) - al restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) - al recupero dei nuclei abitativi rurali;

c) - alla realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) - alla realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole, forestali e pastorali;

e) - alla promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;

f) - agli interventi nel settore dell'agriturismo;

g) - allo svolgimento di attività sportive compatibili;

h) - alla realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano ed altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

3. - Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ente Parco assicura specifica attenzione alle iniziative di carattere culturale, favorisce e promuove attività didattiche, di studio e di ricerca e sviluppa, a tal fine, gli opportuni rapporti con le istituzioni scolastiche e universitarie e con gli Enti e le istituzioni pubblici e privati interessati.

Art. 4 - Nome e simbolo del Parco - 1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e con il simbolo approvato dal Consiglio direttivo.

2. - Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo, e di quant'altro costituisce contenuto della privativa ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art.16 della Legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione e del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.

3. - Per le finalità previste dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, la citazione del proprio nome e l'uso del proprio simbolo per favorire la pubblica conoscenza e la affermazione di servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

 

 

TITOLO II - organi dell'ente parco

Art. 5 - Organi - 1. - Sono organi dell'Ente Parco:

a) - il Presidente;

b) - il Consiglio direttivo;

c) - la Giunta esecutiva;

d) - il Collegio dei Revisori dei conti;

e) - la Comunità del Parco.

2. - Gli organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni ed i loro componenti possono essere confermati una sola volta.

 

Art. 6 - Presidente - 1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta.

2. - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2, 3 e 4 del presente Statuto.

3. - Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva, ne coordina l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

4. - Nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali in qualsiasi sede e grado e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente, rilascia il nulla osta di cui all'art,. 13 della Legge 5 dicembre 1991 n.394 e, qualora venga riscontrata una attività difforme dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima e, in ogni caso di costruzione o trasformazione di opere, ordina la riduzione in pristino a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del Direttore dei lavori.

6. - In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui all'art. 27, commi 2, 3 e 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto applicabili, e al recupero delle relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e modificazioni.

7. - Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; in particolare, con cadenza annuale e a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Inoltre spetta al Presidente:

fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva: - salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, e 19, comma 4, del presente Statuto - ed adottare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo;

adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, deliberazioni immediatamente esecutive di competenza del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva, portandole a ratifica nella prima seduta utile;

stabilire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze sociali, culturali, economiche e produttive presenti sul territorio;

esercitare tutte quelle altre funzioni a lui demandate da leggi e regolamenti.

Art. 7 - Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394; esso dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun componente, una sola volta,

2. - In caso di dimissioni, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del quinquennio.

3. - Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica al Consiglio direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione; le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.

4. - Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 3, il componente dimissionario può richiedere al Ministro dell'ambiente di prendere atto delle proprie dimissioni.

 

Art. 8 - Prima seduta del Consiglio direttivo - 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

2. - Nella prima seduta successiva alla nomina, nella sua interezza o nella maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo provvede alla elezione del Vice Presidente e della Giunta esecutiva.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente:

a) - di propria iniziativa;

b) - su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;

c) - per deliberazione della Giunta esecutiva.

2. - Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma 1.

3. - Nei casi di cui alle lettere b e c) del precedente comma 1 la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e per lo specifico ordine del giorno proposto, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta o tra i componenti della Giunta esecutiva.

4. - L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio direttivo nei seguenti termini:

a) - almeno 8 giorni prima di quello stabilito per la riunione;

b) - almeno ventiquattro ore prima della riunione per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

5. - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure trasmesso a mezzo telegramma o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. - Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

 

Art. 10 - Validità delle sedute del Consiglio direttivo - 1. Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

3. - Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto.

4. - Il Presidente della Comunità del Parco può essere invitato ad assistere alle sedute del Consiglio con facoltà di parola e senza diritto di voto.

 

Art. 11 - Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. - Il Consiglio direttivo delibera con votazione palese, salvi i casi di votazione segreta previsti dalle disposizioni vigenti, e a maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete; in caso di non accoglimento di una proposta di deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. - Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. - I componenti del Consiglio direttivo che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati ai fini della validità della deliberazione.

4. - I Consiglieri non possono partecipare alle sedute del Consiglio limitatamente alla discussioni di argomenti all'ordine del giorno e alle relative deliberazioni quando le medesime riguardino liti o questioni di contabilità loro proprie o di organismi dagli stessi amministrati in contraddittorio con l'Ente Parco o con organismi soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando esse riguardino questioni di interesse, di liti o di contabilità di propri parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

 

Art. 12 - Competenze del Consiglio direttivo - 1. Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico dell'attività dell'Ente Parco, definisce gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite; il Consiglio direttivo, inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, e ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. - Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente; la elezione del Vice Presidente e della Giunta esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri con le modalità previste dall'art. 18 del presente Statuto.

3. - Il Consiglio direttivo:

a) - elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;

b) - delibera gli atti generali di indirizzo e programmazione;

c) - delibera i bilanci annuali, le relative variazioni e assestamenti e il conto consuntivo;

d) - delibera la proposta di pianta organica e di ogni sua revisione;

e) - delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;

f) - adotta il regolamento del Parco previsto dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

g) - predispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

h) - esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco;

i) - interviene, qualora lo ritenga necessario od opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi delle finalità istitutive del Parco;

l) - ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente o dalla Giunta esecutiva;

m) - definisce ed assegna gli incarichi di lavoro che i singoli componenti si siano dichiarati disponibili ad assolvere;

n) - assume ogni altro provvedimento demandatogli dalla legge o dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta esecutiva o dal Presidente.

4. - In caso impedimento proprio e del Vice Presidente, il Presidente dell'Ente Parco può volta per volta delegare singoli componenti del Consiglio direttivo a rappresentare l'Ente in pubbliche manifestazioni.

 

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la seduta, dal Direttore del Parco e dal dipendente dell'Ente eventualmente incaricato della verbalizzazione.

2. - Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare il proprio voto e i motivi del medesimo.

3. - Il controllo degli atti avviene nei modi, nei limiti e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia; le deliberazioni sono pubblicate all'Albo dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'art. 29 sopra richiamato e la loro eventuale dichiarazione di immediata esecutività, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

4. - Le delibere sono conservate negli uffici dell'Ente Parco, corredate degli estremi di esecutività e degli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

 

Art. 14 - Pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo - 1. Le sedute del Consiglio direttivo sono pubbliche, salvo che:

a) - il Consiglio direttivo non stabilisca altrimenti con deliberazione motivata;

b) - si tratti di questioni che comportino apprezzamenti e giudizi sulle persone relativamente alle loro qualità personali e morali, alle condizioni economiche, alla condotta pubblica e privata.

 

Art. 15 - Commissioni di lavoro - 1. - Il Consiglio direttivo può istituire, nel proprio ambito, commissioni di lavoro permanenti o speciali, con funzioni istruttorie e consultive e senza poteri deliberativi.

2. - Le Commissioni di lavoro permanenti sono disciplinate, con regolamento adottato dal Consiglio direttivo, quanto alle materie di competenza, al numero dei componenti e alle modalità di funzionamento.

3. - Le Commissioni di lavoro speciali sono istituite con deliberazione del Consiglio direttivo, che ne definisce l'oggetto, la durata, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

4. - Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori esperti e rappresentanti di istituzioni e di organismi associativi, di forze sociali, economiche e sindacali, nonché funzionari di istituzioni pubbliche e persone esperte che possano contribuire all'approfondimento di specifiche questioni affidate al loro esame.

 

Art. 16 - Vice Presidente - 1. - Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente Statuto, a maggioranza e a votazione palese.

2. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma 2 la votazione si ripete, con le stesse modalità, in distinte sedute successive e, al terzo scrutinio, è eletto il candidato che comunque riporti il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di età.

3. - Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

 

Art. 17 - Giunta esecutiva: composizione e competenze - 1. La Giunta esecutiva è composta da:

a) - il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;

b) - il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;

c) - tre componenti eletti dal Consiglio direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.

2. - Alle sedute della Giunta esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

3. - Alla Giunta esecutiva compete:

a) - la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio direttivo;

b) - la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

c) - l'adozione di tutti gli atti che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio direttivo;

d) - l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio direttivo.

4. - Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione a tutti i componenti del Consiglio direttivo.

 

Art. 18 - Elezione della Giunta esecutiva - 1. - La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta in votazione palese e in seduta pubblica, nel corso della sua prima riunione successiva alla elezione del Vice Presidente.

2. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 2, del presente Statuto.

3. - I componenti della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo; in caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti della Giunta esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 19 - Convocazione della Giunta esecutiva - 1. - La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai componenti della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

2. - Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. - L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano ovvero trasmesso a mezzo telegramma o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta esecutiva è convocata, con le modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

 

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1. - Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente: in caso di contestuale assenza o impedimento anche del Vice Presidente la Giunta esecutiva è presieduta dal componente più anziano di età presente.

3. - La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.

4. - I componenti della Giunta esecutiva che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della deliberazione.

5. - Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

6. - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. - Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

 

Art. 21 - Deliberazioni di urgenza della Giunta esecutiva - 1. - La Giunta esecutiva può, in caso di urgenza, deliberare in merito ad argomenti di competenza del Consiglio direttivo.

2. - L'urgenza è determinata da cause insorte successivamente all'ultima seduta del Consiglio direttivo e dalla impossibilità di riunire il Consiglio stesso nei tempi imposti dalle circostanze di urgenza.

3. - Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono sottoposte a ratifica del Consiglio direttivo, a pena di decadenza, nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro adozione.

4. - In sede di ratifica il Consiglio direttivo accerta la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 e, in caso di mancata ratifica o di modifica dei contenuti della deliberazione di urgenza, adotta i provvedimenti appropriati in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione di urgenza non ratificata o modificata.

 

Art. 22 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si provvede con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 23 - Cessazione di singoli componenti della Giunta esecutiva - 1. - Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti della Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto.

2. - Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta esecutiva con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta.

3. - In caso di vacanza della Giunta esecutiva le relative funzioni sono assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti - 1. - Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con le modalità previste dell'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici.

Art. 25 - Comunità del Parco - 1. La Comunità del Parco è costituita da:

- i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche;

- i Presidenti delle Province di L'Aquila, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno e Rieti;

- i Presidenti delle Comunità Montane Amiternina, Navelli Campo Imperatore, Monti della Laga, Gran Sasso, Vestina, Vomano-Piomba-Fino, Tronto, Velino;

- - i Sindaci dei Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, L'Aquila, Montereale, Pizzoli, Barisciano, Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia, Campli, Civitella del Tronto, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana, Arsita, Castelli, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Villa Celiera, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice.

2. - La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco; i documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso gli uffici dell'Ente Parco.

3. - La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente; essa si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

4. - Il Presidente dell'Ente Parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

 

Art. 26 - Competenze della Comunità del Parco - 1. - La Comunità del Parco:

a) - designa, a maggioranza dei votanti e con voto limitato a tre nominativi, cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco;

b) - delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale e lo propone all'approvazione delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche e vigila sulla sua attuazione;

c) - esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;

d) - esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco;

e) - esprime parere obbligatorio in merito al piano del Parco;

f) - esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

g) - adotta, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il proprio regolamento di organizzazione.

2. - I pareri della Comunità del Parco o acquisiti presso la medesima sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 27 - Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa - 1. - Al Presidente dell'Ente, al Vice-Presidente dell'Ente, e ai componenti della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti spettano, oltre i rimborsi spesa previsti dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. - Ai componenti degli organi di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché ai componenti del comitato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle commissioni di lavoro di cui all'art. 15 del presente Statuto, spetta, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al precedente comma 1.

TITOLO III - ordinamento del personale

Art. 28 - Direttore - 1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. - Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamate, in particolare il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Direttore del Parco è responsabile della gestione dell'Ente Parco, e in specie:

a) - si uniforma agli indirizzi e alle direttive espressi dagli organi deliberativi dell'Ente Parco:

formula al Presidente dell'Ente Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

organizza gli uffici dell'Ente Parco con l'obiettivo primario di mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in relazione all'organico ed alle risorse attribuite dal bilancio e dal Consiglio direttivo ed alle finalità che l'Ente Parco persegue;

d) - adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente Parco compresi quelli a rilevanza esterna;

e) - dirige il personale dell'Ente Parco, adotta i relativi provvedimenti di gestione e cura le relazioni sindacali;

esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;

vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;

svolge le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente dell'Ente Parco gli atti deliberativi;

coordina l'attività di sorveglianza svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato funzionalmente dipendente dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

formula proposte, ai fini della elaborazione di programmi e progetti agli organi di Governo del Parco;

esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, leggi e regolamenti.

3. - Il Direttore del Parco è responsabile della gestione del personale dipendente dall'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.

4. - In caso di assenza o di impedimento del Direttore del Parco, il Presidente dell'Ente Parco può attribuire, per un periodo non superiore a tre mesi, funzioni di direzione con connessa potestà decisionale al funzionario di grado immediatamente inferiore; per il periodo di svolgimento di tali funzioni spetta al predetto funzionario una integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte, stabilita dalla Giunta esecutiva.

 

Art. 29 - Personale - 1. La pianta organica del personale dell'Ente Parco, commisurata alle esigenze amministrative e operative e articolata per contingenti di qualifiche funzionali e profili professionali, è deliberata dal Consiglio direttivo ed approvata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

2. - Il personale dell'Ente Parco è assegnato ai diversi uffici, definiti per settori omogenei di competenza e coordinati da funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore del Parco.

3. - La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato; nell'esercizio di tale funzione un contingente del Corpo medesimo opera ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. i) del presente Statuto.

4. - Per particolari e motivate esigenze, il Presidente dell'Ente Parco, su proposta del Direttore del Parco, può conferire, a tempo determinato, compiti di sorveglianza a dipendenti dell'Ente Parco, previa accettazione di questi ultimi in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio; nell'espletamento di detti compiti i dipendenti operano in qualità di guardie giurate con l'eventuale trattamento economico straordinario per il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro.

5. - Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco e nel rispetto della normativa vigente, è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale; alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

6. - In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente, cui non possa provvedersi con le professionalità dei dipendenti dall'Ente Parco, il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre componenti, oppure avvalersi di consulenti; ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi Consigli o Ordini professionali.

 

Art. 30 - Formazione professionale - 1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

2. - L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del Parco e, in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

 

Art. 31 - Azioni di tutela - 1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore del Parco e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

 

TITOLO IV - gestione ed organizzazione del parco

Art. 32 - Regolamento del Parco - 1. - Il Consiglio direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, sentita la Consulta tecnica per le aree naturali protette e previo parere degli Enti locali interessati espresso in sede di Comunità del Parco entro quaranta giorni dalla data della richiesta.

2. - Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; decorso tale termine ove i Comuni interessati non abbiano adeguato le proprie regolamentazioni ai contenuti e alle previsioni del regolamento del Parco, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono comunque su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

3. - Le modificazioni al regolamento del Parco sono apportate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

 

Art. 33 - Piano per il Parco - 1. - Il Consiglio direttivo predispone il piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che viene inviato alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche per essere adottato, sentiti gli Enti locali interessati in sede di Comunità del Parco.

2. - Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede delle Regioni dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

3. - Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere.

4. - Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al precedente comma 3, le Regioni si pronunciano in merito ed approvano il Piano per il Parco previe le intese di cui all'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. - In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. - Il piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

7. - Il piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.

8. - Il piano per il Parco è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

 

Art. 34 - Nulla osta - 1. - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 35 - Piano pluriennale economico e sociale - 1. - La Comunità del Parco elabora il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma; il piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo.

2. - Il piano pluriennale economico e sociale, è adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche nei modi ed è approvato nelle forme di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. - I contenuti del piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. - In caso di contrasto sul piano pluriennale economico e sociale tra Ente Parco, Comunità del Parco e Regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando il contrasto, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.

5. - Il piano pluriennale economico e sociale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

 

Art. 36 - Acquisti, espropriazioni, indennizzi, affitto - 1. - L'Ente Parco può prendere in locazione immobili ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme vigenti.

2. - L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli o divieti imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'ambiente in applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. - Il regolamento di cui all'art. 37 del presente Statuto stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla notizia del nocumento.

4. Per finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali l'Ente Parco può assumere in affitto o in gestione aree di patrimonio pubblico o di proprietà privata.

 

Art. 37 - Risorse dell'Ente Parco - 1. - Costituiscono entrate dell'Ente Parco:

a) - i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) - i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;

c) - i contributi di altri Enti pubblici;

d) - i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;

e) - i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) - gli eventuali redditi patrimoniali;

g) - i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

h) - i proventi dalle attività commerciali e promozionali;

i) - i proventi dalle sanzioni amministrative derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

l) - ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

 

Art. 38 - Accordi di programma e strumenti operativi - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente Parco, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. - Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente comma 1 il Presidente dell'Ente Parco può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è, per l'Ente Parco, sottoscritto dal Presidente previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.

L'Ente Parco può, altresì, su deliberazione del Consiglio direttivo, partecipare a forme associative, anche con conferimento di capitale, secondo le seguenti condizioni:

disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;

destinazione di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;

intangibilità del patrimonio dell'Ente Parco da parte dei creditori dell'organismo associativo;

gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

Art. 39 - Aree contigue - 1. - Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con le Regioni per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'Ente Parco partecipa altresì con le Regioni e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al precedente comma 1.

 

TITOLO V - partecipazione dei cittadini

Art. 40 - Forme della partecipazione - 1. L'Ente Parco valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione, promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

2. - Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di cui al presente articolo sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio direttivo, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione.

 

Art. 4 - Istanze, petizioni e proposte - 1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.

2. - I soggetti di cui al precedente comma 1, mediante le istanze chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco, mediante le petizioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità; mediante le proposte avanzano richieste per la adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.

3. - Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i tempi per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 40, comma 3, del presente Statuto.

 

Art. 42 - Pubblicità degli atti - 1. - La pubblicità degli atti dell'Ente Parco e delle Comunità del Parco deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

2. - Al fine di garantire la pubblicità degli atti è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio destinato ad Albo per la affissione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto; il Direttore del Parco provvede a che gli atti vengono affissi e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. - Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

5. - L'Ente Parco adotta le iniziative necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo trasparente la propria attività amministrativa.

La facoltà di chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti amministrativi e ad ottenere copia, i modi per l'esercizio di tale facoltà, le determinazioni amministrative inerenti e le forme di tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

 

TITOLO VI - disposizioni finali e transitorie

Art. 43 - Sede provvisoria - 1. L'Ente Parco ha sede provvisoria nel Comune dell'Aquila.

Art. 44 - Modalità di revisione dello Statuto - 1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica; qualora la proposta di revisione ottenga la maggioranza semplice dei Consiglieri, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. - Le revisioni dello Statuto sono adottate dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.




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