IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Val Grande - Statuto
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 175 del 27 ottobre 1995)




TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica - 1) L'Ente Parco Nazionale della Val Grande, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
2) L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Cossogno, Fraz. Cicogna.
3) All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2 - Competenza territoriale - 1) L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale della Val Grande, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Piemonte e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. 23.11.93, istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 19.02.1994.
2) Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con Decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Art. 3 - Finalità - 1) Le finalità dell'Ente Parco sono quelle di cui all'art. 1, comma 3 della legge 394/91. In particolare l'Ente Parco sottopone ad uno speciale regime di tutela e gestione il suo territorio allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleantologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Nell'area del Parco possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

2) L'Ente Parco ha quindi il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
a) tutelare, valorizzare e estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia ("wilderness") dell'area protetta;
b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, protettivo, la copertura vegetale;
c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;
d) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

3) L'Ente Parco assume inoltre tra i suoi obiettivi prioritari anche i seguenti:
a) ripristinare aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale;
promuovere interventi a. favore dei cittadini portatori di handicap per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

4) Oltre alle finalità di cui ai commi precedenti l'Ente Parco interviene per favorire la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a favore della provincia del Verbano Cusio Ossola, dei comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del parco ed in particolare i Comuni di Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Cursolo Orasso, Malesco, Miazzina, S. Bernardino Verbano, Premosello Chiovenda, Santa Maria Maggiore, Trontano e delle Comunità Montane Valle Ossola, Valle Cannobina, Val Grande e Valle Vigezzo, qualora delegate ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge 97/94, dai rispettivi Comuni membri sopra enunciati per la realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate all'art. 7, comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e precisamente, nell'ordine:
a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali (agro-silvo-pastorali);
e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
f) interventi nei settori dell'agriturismo;
g) svolgimento di attività sportive compatibili;
h) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Art. 4 - Nome e simbolo del parco - 1) L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale Val Grande" e con il simbolo approvato da Consiglio direttivo.
2) Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
3) Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.


TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE PARCO
Art. 5 - Organi - 1) Sono organi. dell'Ente Parco:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) la Comunità del Parco.

2) Gli organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Art. 6 - Presidente - 1) Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte e dura in carica cinque anni rinnovabili per una sola volta.
2) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo ed adotta provvedimenti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
3) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle 1eggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4) In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
5) Il Presidente, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.
6) In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
7) Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva:
- definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- assegna al direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati.
8) Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 7 - Consiglio direttivo - 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste all'art. 9 comma 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun membro, una sola volta.
2) In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
3) Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questi ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio direttivo.
4) Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

Art. 8 - Prima adunanza del Consiglio Direttivo - 1) Ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2) Nella prima adunanza, successiva alla nomina del Consiglio direttivo nella sua interezza o nella maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo provvede all'elezione del Vice-Presidente e della Giunta esecutiva.
3) Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate di applicano le norme previste dagli articoli 10 e 11 del presente statuto.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio direttivo - 1) Il Consiglio direttivo è convocato:
a) dal Presidente;
b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2) Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno nei mesi di marzo, luglio e in novembre ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
3) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione.
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal membro più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti Giunta esecutiva.
4) L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai membri del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno;
5) L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ancora, a mezzo telegramma.
6) Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio direttivo - 1) Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente il Consiglio direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
b) coloro che si allontano dell'aula prima della votazione.
4) Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco, senza diritto di voto.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1) Il Consiglio direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dai presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3) Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4) I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi del medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio direttivo - 1) Il Consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre, delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2) Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente.
L'elezione del Vicepresidente e della Giunta esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
3) La competenza del Consiglio direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:
a) elabora lo Statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;
b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vicepresidente e la Giunta esecutiva;
c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
e) delibera la proposta di pianta organica e ogni sua revisione;
f) delibera regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
g) adotta il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
h) predispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394;
i) esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato della Comunità del Parco;
l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
m) ratifica, entro i sessanta giorni successivi alla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva;
n) assume ogni altro provvedimento ed esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta esecutiva o dal Presidente.

Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio direttivo - 1) Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, dal Direttore dell'Ente Parco e dal dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione.
2) Ogni Consigliere ha il diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dalle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
4) Le deliberazioni sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute - 1) Le Sedute del. Consiglio direttivo sono pubbliche.
2) Le sedute del Consiglio direttivo sono segrete nei seguenti casi:
a) qualora il Consiglio direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
b) qualora sì tratti questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o giudizi sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e sulle qualità personali.

Art. 15 - Vicepresidente - 1) Il Vicepresidente dell'Ente Parco è eletto dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza dei consiglieri assegnati ed a votazione palese.
2) Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3) Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vicepresidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
4) Il Vicepresidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Giunta esecutiva: composizione e competenze - 1) La Giunta esecutiva è così composta:
a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
b) il Vicepresidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
c) tre membri eletti dal Consiglio direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
2) Alla Giunta compete:
a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
b) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) l'adozione di tutti quegli atti che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo;
d) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
3) Di ciascuna deliberazione della Giunta è data comunicazione a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione della Giunta esecutiva - 1) La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vicepresidente, con le modalità previste nel presente articolo. L'elezione della Giunta Esecutiva avviene in seduta pubblica ed a votazione palese estesa a due nominativi.
2) Per l'elezione della Giunta Esecutiva è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
3) Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma le votazioni si ripetono, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta sono eletti i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
4) I membri della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia, attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo; in caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva, con le modalità prevista del presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Art. 18 - Convocazione della Giunta esecutiva - 1) La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per il quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2) Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3) L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma.
4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vicepresidente.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva - 1) Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2) In caso di assenza o di impedimento del presidente presiede il Vicepresidente, in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la Giunta esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
3) La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o colui che presiede la seduta.
4) I membri della Giunta esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
5) Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6) Le sedute della Giunta esecutiva non sono pubbliche.
7) Il voto contrario del Consiglio direttivo su una proposta della Giunta esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiv - 1) Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva - 1) Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componenti la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio direttivo provvede alle nuove nomine con la modalità previste agli articoli 16 e 17.
2) Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalle data di elezione ed insediamento della nuova Giunta esecutiva.
3) In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta esecutiva sono assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti - 1) Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici.

Art. 23 - Comunità del Parco - 1) La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni di: Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Dursolo Orasso, Malesco, Miazzina, S. Bernardino Verbano, Premosello Chiovenda, Santa Maria Maggiore, Trontano e dai Presidenti delle Comunità Montane Valle Ossola, Cannobina, Val Grande e Valle Vigezzo, dal Presidente della Regione Piemonte e dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
2) La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3) La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

Art. 24 - Comunità del Parco: funzioni - 1) La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi;
b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Piemonte e vigila sulla sua attuazione;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
d) esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco;
e) esprime parere obbligatorio in merito al Piano del Parco;
f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo;
g) adotta il regolamento di organizzazione.

Art. 25 - Indennità e gettoni di presenza - 1) Al Presidente dell'Ente, al Vicepresidente dell'Ente, ai membri della Giunta esecutiva, ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, nonché ai componenti il comitato di cui all'art. 13, comma 3, della L. 394/91, spettano, oltre ai rimborsi spesa previsti dalla legge per i dirigenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente.
2) Le indennità di carica sono erogate a favore degli aventi titolo con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco.
3) Ai componenti degli organi di cui all'articolo 5 spetta comunque, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui al precedente comma 1.


TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE

Art. 26 - Direttore - 1) Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9 comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2) Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, integralmente qui trascritte, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
b) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
c) adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
d) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
e) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive, con il Presidente, gli atti deliberativi.

3) Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente, ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.
4) In caso di assenza o di impedimento del Direttore le funzioni di direzione - con connessa potestà decisionale - possono essere attribuite dal Presidente, per un periodo non superiore a tre mesi, al funzionario di grado immediatamente inferiore al Direttore. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte, stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Art. 27 - Personale dell'Ente Parco - 1) Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice-direttore sono affidate al funzionario di grado più elevato.
2) La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato; nell'esercizio di tale funzione il contingente del Corpo medesimo è sottoposto funzionalmente al Direttore.
3) Per particolari e motivate esigenze, il Presidente, su proposta del Direttore, può conferire poteri di sorveglianza a dipendenti dell'Ente - previa accettazione di questi ultimi - in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che dà luogo al connesso trattamento economico.
4) Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove si sia iscritto il connesso stanziamento.
5) In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell'Ente a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall'Ente Parco, il Consiglio Direttivo può nominare appositi comitati di consulenza, composti da non più di tre membri, o avvalersi di consulenti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi consigli o ordini professionali.

Art. 28 - Corsi di formazione professionale - 1) L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2) L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

Art. 29 - Azioni di tutela - 1) L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.


TITOLO IV - STRUMENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO
Art. 30 - Regolamento del Parco - 1) Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento del Parco, previsto dall'articolo 11 della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco; il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione Piemonte sentita la Consulta e previo parere degli Enti locali interessati e da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.
2) Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune che è tenuto alla loro applicazione.
3) Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Art. 31 - Piano per il Parco - 1) Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispone il Piano per il Parco, di cui all'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che viene inviato alla Regione Piemonte per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati.
2) Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede della Regione Piemonte; in tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
3) Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio direttivo, il proprio parere.
4) Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio direttivo di cui al comma 3, la Regione Piemonte si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previe le intese di cui al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5) In caso di mancata approvazione del Piano si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6) Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
7) Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini ufficiali della Regione Piemonte ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.
8) Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 32 - Nulla osta - 1) Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 33 - Piano pluriennale economico e sociale - 1) La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
2) Il Piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Regione Piemonte ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3) I contenuti del piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge 394 del 1991.
4) In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio del Parco e Regione, la questione del Piano pluriennale economico e sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
5) Il Piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi - 1) L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.
2) L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica; l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi qualitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3) Il regolamento di cui all'articolo 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Art. 35 - Entrate dell'Ente - 1) Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
a i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
c i contributi di altri Enti pubblici;
d i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
e i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della Legge 2 agosto 1992, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
f gli eventuali redditi patrimoniali;
g i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
h i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
l ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 36 - Accordi di programma - 1) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2) Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3) L'accordo di programma consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta esecutiva.

Art. 37 - Aree contigue - 1)Al fine di garantire adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con la Regione Piemonte per la individuazione e la definizione di aree contigue al Parco di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2) L'Ente Parco partecipa altresì all'intesa con la Regione per la formalizzazione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.


TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Art. 38 - Caratteristiche della partecipazione - 1) L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione.
2) Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente Titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio direttivo: tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Art. 39 - Consultazione - 1) L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.

Art. 40 - Istanze, petizioni e proposte - 1) L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2) L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
3) Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
4) Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
5) Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richiesta per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
6) Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 38.

Art. 41 - Pubblicità degli Atti - 1) Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
2) La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3) Il Direttore provvede a che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4) Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblicati ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5) L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6) La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.


TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 42 - Modalità di revisione - 1) La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste all'art. 11 comma 3.
2) Le revisioni statutarie sono adottate dal Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione Piemonte.