IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Aspromonte - Partecipazione alla costituenda società per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “Eolo 21 S.p.a.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 23 gennaio 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la propria deliberazione n.112 del 30/10/2000, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, in corso di approvazione presso il Ministero dell’Ambiente;
- Vista la propria deliberazione n° 126 del 22.12.2000, con la quale è stata richiesta al Ministero l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2001 come sopra adottato;
- Vista la nota del Ministero dell’Ambiente n° SCN/3D/2000/25009 del 28.12.2000, acquisita agli atti dell’Ente al n° 15 di prot. del 3.01.2001, recante l'autorizzazione all’esercizio provvisorio;
- Vista la deliberazione n°2 del 23/01/2001 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato lo schema del Piano di Gestione per l’anno 2001;
- Sentita sull’argomento la relazione del presidente e del Consigliere (omissis);
- Visto lo schema di Statuto per la costituzione, ai sensi dell’art. 2325 Codice Civile e/o 22, co.3, lett. e), Legge 08.06.1990, n° 142, della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “EOLO 21 S.p.A.”;
- Considerato che in atto non può essere adottata la delibera di partecipazione alla suddetta Società in quanto priva di copertura finanziaria e ciò fino all’approvazione del bilancio 2001 da parte del Ministero competente;
- Ritenuto, tuttavia, di potere in questa fase approvare lo Statuto della Società, demandando alla G.E. la delibera di partecipazione con l’assunzione dell’impegno al cap. 4040 denominato "Quote associative diverse" , dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2001 da parte del Ministero competente;
con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare lo Statuto per la costituzione, ai sensi dell’art. 2325 Codice Civile e/o 22, co.3, lett. e), Legge 08.06.1990, n° 142, della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “EOLO 21 S.p.A.”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.
2. Di delegare la Giunta Esecutiva di deliberare, acquisiti i pareri favorevoli dei consulenti dell'Ente, la partecipazione alla Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “EOLO 21 S.p.A.” con l’assunzione dell’impegno al cap. 4040 denominato "Quote associative diverse", dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2001 da parte del Ministero competente.


STATUTO

Titolo 1 - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art.2325 Codice Civile e/o 22, co. 3, lett. e), Legge 8.06.1990, n. 142, la Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata "EOLO 21 S.p.A.".

Art. 2 - La Società ha sede legale in San Giorgio Morgeto presso il Palazzo Municipale.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti uffici, succursali, rappresentanze anche in altre località.

Art. 3 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata o anche anticipata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - La Società ha per oggetto tutte le attività relative alla produzione di energia elettrica derivata dalle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di energia eolica.
La Società si avvale per i suoi scopi delle risorse proprie e di quelle disposte dalle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro anche per lo sviluppo del mezzogiorno, delle zone depresse, delle zone di crisi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società può altresì:
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, e commerciali;
- promuovere, costituire o partecipare ad altre Società o Consorzi, ovvero ad associazioni ejoint ventures, anche transnazionali, purchè tale attività non sia prevalente rispetto all'oggetto sociale;
- richiedere finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.


Titolo Il - Capitale sociale

Art.5 - Il capitale sociale è determinato in £. 300.000.000 (trecentomilioni), rappresentato da n° 300 azioni del valore nominale di £ 1.000.000 cadauna.
In ragione delle finalità della Società la partecipazione azionaria è assunta dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, dagli Enti Locali e da altri soggetti pubblici e/o privati locali.
All'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte spetta una quota azionaria pari al 30% ed il rimanente 70% dovrà essere ripartito in parti uguali tra i Comuni.
Con le modalità di seguito indicate, può essere consentito l'ingresso a soggetti privati, ma non potrà essere attribuita agli stessi una partecipazione azionaria superiore complessivamente al 49%. In questo caso dovrà comunque e sempre rimanere in testa all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte almeno il 15%.

Art. 6 - La azioni sono nominative.
Ogni azione da diritto ad un voto. Non è ammesso il voto divergente.
Il domicilio degli Azionisti, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 7 - Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci e salvo il disposto dell'art 2441, comma 4 Codice Civile.

Art. 8 - Qualora nuovi soggetti vogliano essere ammessi a far parte della Società, possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una quota di azioni.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società, stabilisce il numero di azioni che il nuovo Socio potrà sottoscrivere, comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo delle azioni da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.
I trasferimenti e cessioni di azioni sono consentiti solo tra l'Ente Parco e/o tra i soggetti pubblici entro il primo quinquennio.

Art. 9 - Le azioni sono trasferibili nel rispetto delle quote minime sopra stabilite.
Successivamente al primo quinquennio, nel caso di alienazione delle azioni di proprietà di Soci diversi dagli Enti Pubblici, questi ultimi hanno diritto di prelazione; l'Azionista privata che intenda cedere le proprie azioni dovrà, pertanto, darne notizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i Soci pubblici nel domicilio risultante dal Libro Soci. Nella comunicazione dovranno essere indicati il prezzo unitario di trasferimento, il numero delle azioni che il Socio intende trasferire, nonché il nominativo del terzo disposto ad acquistarle a quelle condizioni. La mancanza di anche uno solo di detti elementi produce la inefficacia della comunicazione.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un Socio pubblico, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, per la quota proporzionale di pertinenza, il diritto stesso si accrescerà a quello spettante agli altri Soci privati, che dovranno esercitarlo entro trenta giorni dall'avvenuto accrescimento, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che potrà esprimerlo solo con riferimento alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva richiesti da norme inderogabili per la partecipazione a tale tipo di Società.
In conseguenza dell'esercizio di tale diritto, da effettuarsi mediante dichiarazione di accettazione alle condizioni proposte, da inviarsi con lettera raccomandata a/r nel termine di sessanta giorni, il Socio alienante le azioni dovrà trasferirle contro il pagamento del prezzo relativo da effettuarsi nel termine di giorni trenta dall'avvenuto esercizio di prelazione.


TITOLO III - Assemblea dei Soci

Art. 10 - L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge ed al presente statuto, obbligano i soci assenti e dissenzienti.
Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Art. 11 - Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quindi giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato agli Azionisti inscritti nel Libro Soci con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, diverso da quello della prima convocazione, l'ora ed il luogo in cui, non essendo valida per difetto di interventi, l'Assemblea è riunita in seconda convocazione.
Anche in mancanza di tale formalità esse saranno validamente costituite ove siano rappresentate tutte le azioni sociali e siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.
L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta a norma dell'art. 2367 del c.c., da tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
L'Assemblea deve essere convocata altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di tre componenti il Consiglio di Amministrazione e siano indicati gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge. Le Assemblee si reputano regolarmente costituite anche senza la formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti il Collegio Sindacale.
Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i titoli azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale o le aziende di credito o società finanziarie citate nell'avviso di convocazione.

Art. 12 - Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio nel rispetto del disposto dell'art. 2372 C.C.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quindi giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ciascun Azionista o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno i 2/3 del Capitale Sociale. E delibera a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.
L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art. 14. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione e può inoltre nominare un Presidente onorario della Società. Quest'ultimo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e rimane in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio stesso.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno i 2/3 (o 3/5) delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti almeno i 2/3 (o 3/5) del capitale sociale.


TITOLO IV - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica per un periodo non inferiore a tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza spetta in ogni caso ai Soci pubblici, i quali possono designare quali propri rappresentanti in seno alla Società anche soggetti non appartenenti agli Organi istituzionali.

Art. 15 - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.
Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente.
Il Consiglio può nominare, altresì, un Vice Presidente, al quale possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia. In quest'ultimo caso sino alla prima Assemblea.
Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. – 17 - Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax o lettere raccomandate a domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo telegraficamente due giorni prima.
Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.
Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purchè non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo possono essere validamente tenute in videoconferenza, purchè risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto ha maturato la terza assenza ingiustificata.
Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti, provvede alla surroga dell'Amministratore decaduto ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e del presente Statuto.

Art. 18 - Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società.
Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 19 - Il Consiglio è munito dei poteri necessari per compiere tutti gli atti, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, che sono da esso ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con eccezione soltanto degli atti che, per inderogabile disposizione di legge, sono riservati alla competente Assemblea ordinaria o straordinaria.
In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.

Art. 20 - Il Consiglio può nominare un Comitato tecnico formato da non più di quattro componenti, scelti tra esperti in materie oggetto della Società e/o tra esperti in materia economica e giuridica.
Il Comitato dura tre anni ed è presieduto dal Direttore Generale della Società.

Rappresentanza

Art. 21 - L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza al Vice Presidente.

Collegio Sindacale

Art. 22 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.


TITOLO V - Bilancio - Riparto Utili - Compensi agli Amministratori

Art. 23 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, insieme con la relazione dei Sindaci.

Art. – 24 - La Società ha scopo di lucro finalizzato al finanziamento degli Enti che ne fanno parte.

Art. 25 - I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea.

Art. – 26 - Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti oggetto dello sopo sociale.
L'attuazione del Regolamento è demandata al Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei poteri ad esso rimessi a norma del presente Statuto.

Recesso

Art. 27 - Qualsiasi Socio può chiedere di recedere dalla Società, purché ne abbia dato preavviso di sei mesi.

Art. 28 - Le azioni della Società del Socio receduto sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Art. 29 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale ne determina le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

Art. 30 - Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente statuto, sarà preliminarmente deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali uno nominato dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, in accordo tra le parti. In difetto di accordo, la nomina del terzo Arbitro competerà al Presidente che provvederà, altresì, alla nomina dell'Arbitro di parte eventualmente non nominato.
Nel caso che una parte non provveda a nominare il proprio arbitro nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto con il quale è nominato l'arbitro, la parte che ha provveduto a nominare il proprio è autorizzata a chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede la Società, la nomina dell'arbitro. Gli Arbitri soci nominati dovranno procedere alla nomina del terzo o del quinto che fungerà da Presidente del Collegio. In difetto di accordo gli arbitri, congiuntamente o disgiuntamente, inoltreranno istanza al Presidente del tribunale ove ha sede la Società per la nomina del terzo o del quinto arbitro, e ciò entro quindici giorni dalla loro nomina. Il Collegio deciderà secondo diritto seguendo le norme del Codice di procedura civile. Il Collegio avrà sede in San Giorgio Morgeto o presso la sede del Presidente.