IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Approvazione del regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modifiche ed integrazioni.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 19 gennaio 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che, ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ss. mm., agli enti pubblici non economici nazionali è fatto obbligo di adeguare i propri ordinamenti al principio della separazione delle competenze tra organi di governo e organi burocratici, adottando appositi regolamenti di organizzazione anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano.
Vista la proposta di regolamento redatta ai sensi del sopra richiamato articolo 27-bis e allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.
Acquisita la relazione del Presidente promotore della proposta, che appresso si riporta (omissis).
Ritenuto di condividere il contenuto della allegata proposta di regolamento.
Visti:
  • la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ss. mm.;
  • lo statuto dell’Ente parco.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto;
Acquisito altresì il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in ordine alla legittimità amministrativa dell’atto;
Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti,

delibera

per le ragioni di cui in premessa,
1. è approvata la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. il regolamento è emanato con decreto del Presidente ed acquista efficacia il sedicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo dell’Ente parco;
3. la presente deliberazione va inviata:

  • al Ministero dell’ambiente, a norma degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • entro due mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ss. mm.;
  • entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, a norma della determinazione n. 54/96 del giorno 8 novembre 1996.
    Con voti unanimi favorevoli dei presenti,

DELIBERA

1. la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza di dare pronta applicazione al nuovo regolamento che va ad approvare.