IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale della Majella - Disciplinare per l’affidamento degli incarichi ai legali esterni.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 del 7 luglio 2000)



Art. l. - Gli incarichi di difesa e di rappresentanza dell'Ente Parco Nazionale della Majella possono essere affidati ai legati del Libero Foro sulla base degli artt. 26 comma 2 lettera b) dello Statuto, 6 del regolamento di organizzazione e 16 del D.lgs n.29193.

Art. 2. - Non possono essere affidati incarichi ai professionisti che hanno in corso un procedimento contro l'Ente Parco, oppure hanno assunto patrocinio di particolare rilevanza contro l'Ente stesso.

Art. 3 - L'importo dell'onorario richiesto verrà corrisposto previa presentazione della relativa parcella, correlata del visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati qualora superi la somma di Lit.10.000.000 per ogni grado di giudizio.

Art. 4 - La parcella può essere presentata alla conclusone del grado di giudizio, allegando la relativa sentenza.

Art. 5 - I legali esterni entro un mese dall'affidamento dell'incarico, possono fare richiesta affinché il procedimento affidato sia riconosciuto "di straordinaria importanza" al fine di avvalersi della tariffe previste.
Il Direttore Generale entro i successivi trenta giorni decide, con atto notificato al legale esterno, in merito alla richiesta di riconoscimento del procedimento di "straordinaria importanza".
Qualora la richiesta sia respinta ed il legate non rinunci all'incarico, l'onorario verrà liquidato secondo le tariffe minime.
Qualora la richiesta sia accolta viene pattuito l'onorario su proposta del legale ed eventuale controproposta del Direttore Generale.
La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ed il legale esterno può chiedere il riconoscimento di “procedimento di particolare importanza” entro trenta giorni dalla notifica della presente direttiva.

Art. 6 - Nel corso del procedimento il legate esterno può chiedere un acconto ed un fondo spese non superiore a Lit. 3.000.000.
Dopo tre anni dall'affidamento dell’incarico, il legale esterno, qualora l’incarico stesso non sia concluso, può presentare la parcella relativa all'attività processuale svolta in rappresentanza e difesa dell’Ente Parco, chiedendo la corresponsione di un importo non superiore alla metà, comprensivo della anticipazioni già corrisposte.

Art. 7 - Il Direttore generale può procede alla revoca degli incarichi al legale esterno, sia per violazione dell'articolo due della presente direttiva, sia per accertati e documentati comportamenti del legale esterno non ritenuti corretti.

Art. 8 - La presente direttiva viene notificata, contestualmente al conferimento dell'incarico defensionale e per procedimenti in corso, ad ogni legale esterno attualmente incaricato con formale atto dal Direttore generale.

Art. 9 - La corresponsione degli acconti e del saldo a titolo di onorari avverrà nel rispetto delle disponibilità di bilancio.