IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale della Majella – Approvazione regolamento Nucleo di Valutazione.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 2 marzo 2001)



IL CONSIGLIO
(Omissis)

DELIBERA

Di approvare lo schema di “regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione del Parco Nazionale della Majella” allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.


REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCELO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Art. 1
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazione ed integrazioni, è istituito il Nucleo di valutazione e controllo di gestione presso l’Ente Parco Nazionale della Majella, di seguito denominato Nucleo.
Il nucleo, previo apposito accordo, può essere utilizzato congiuntamente all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso o ad altri Enti parco che ne facciano apposita richiesta, secondo le indicazioni espresse in tal senso dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero del Tesoro, ripartendo proporzionalmente gli oneri fissi.

Art. 2 - Natura dell'attívità
Il Nucleo è istituito allo scopo di perseguire, con la maggior efficacia possibile, il raggiungimento delle finalità dell'Ente, anche con riguardo alla corretta ed economica gestione delle risorse. A tale scopo il Nucleo è posto in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e risponde esclusivamente :
l) al Consiglio Direttivo dell'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) , del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286, per l'attività di valutazione e controllo strategico;
2) al Direttore generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il controllo di gestione e le attività di valutazione.

Art. 3 – Composizione del Nucleo
Il Nucleo è organo collegiale, nominato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente, previa procedura di evidenza pubblica a cura degli uffici dell'Ente.
Il Nucleo sarà composto da:
&Mac183; Un esperto di controllo di gestione finanziaria scelto tra i dirigenti della pubblica amministrazione, che lo presiede;
&Mac183; Un esperto di tecniche di valutazione e promozione economica della gestione, da individuare tra docenti e ricercatori del mondo universitario;
&Mac183; Un esperto in Tecniche di gestione naturalistica e di conservazione, da individuare tra docenti e ricercatori.

Non possono essere chiamati a far parte del nucleo di valutazione soggetti che svolgono attività di collaborazione con l’Ente in forma continuativa ovvero abbiano con l’Ente conflitti di interesse o facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente l’Ente.
Non possono essere chiamati a far parte del nucleo di valutazione i parenti e gli affini, entro il quarto grado, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Direttore del Parco.
Le funzioni di segreteria del nucleo di valutazione sono svolte da un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VII, incaricato dal Direttore Generale.

Art. 4 – Compiti
Le funzioni svolte dal Nucleo si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente Parco. In particolare, il Nucleo:
&Mac183; Verifica, anche in corso di esercizio, il grado di rispondenza delle iniziative intraprese ai programmi ed agli indirizzi definiti dal Consiglio; a tal fine, ad esso sono trasmessi tutti gli atti a contenuto programmatorio;
&Mac183; Verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse;
&Mac183; Predispone documenti informativi per il controllo di gestione sull’attività amministrativa dell'Ente, accertando l'efficienza e l'efficacia di essa anche attraverso la valutazione dei risultati raggiunti in termini di produttività del lavoro e di miglioramento del livello dei servizi;
&Mac183; Predispone annualmente, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e di intesa con il Direttore Generale, i parametri e gli indici di riferimento per la verifica.
&Mac183; Predispone entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale del Direttore, la valutazione complessiva dell'incarico da questi svolto, ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Nazionale Vigente per la Dirigenza, Area l.

Art. 5 - Potestà di verifica
Il Nucleo , collegialmente, ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati:
&Mac183; Ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Direttore Generale, ai servizi od alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n. 241/1990, necessari alla propria attività.
&Mac183; Può richiedere informazioni ai sensi del D.L. n. 163/1995 a qualsiasi ufficio posto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 29/93 e successive modifiche o integrazioni al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi.

Art. 6 - Rapporto sull'attività svolta
I risultati dell'attività svolta dal Nucleo sono riferiti semestralmente con relazione scritta, al Consiglio Direttivo ed al Direttore Generale.
Tale relazione deve porre in evidenza le eventuali cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, collaborando all'individuazione delle azioni correttive ritenute necessarie e segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate.
La relazione deve fondarsi su dati obiettivi e contenere l'indice di produttività del lavoro come rapporto tra produzione ottenuta, espressa anche in quantità amministrativa e contabile, e costo del lavoro, per dipendenti presenti al lavoro e comunque in organico presso l’Ente, con riferimento ai tempi standard di operazioni, atti ed attività e, ove rilevi, al grado di copertura dei servizi prestati in rapporto alla domanda espressa o potenziale di essi.
Il Direttore Generale ha facoltà di integrare detta relazione con proprio rapporto evidenziando eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Il Consiglio Direttivo può richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.
Il Nucleo riferisce, altresì, al Collegio dei revisori in relazione ai compiti propri dello stesso di cui all'art. 17 comma 4 e 5 della Legge n. 580/1993.

Art. 7 - Interventi del Consiglio Direttivo e del Direttore Generale
Sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Nucleo, il Consiglio Direttivo ed il Direttore Generale per gli aspetti di rispettiva competenza:
&Mac183; Verificano l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei conseguenti provvedimenti stessi, ivi compresa, ove necessario, la ripartizione delle risorse;
&Mac183; Modificano e/o integrano, anche in corso di esercizio, gli indirizzi, le priorità, nonché i provvedimenti adottati;
&Mac183; Assumono, rispettivamente , le iniziative di cui agli articoli 6 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. In particolare le valutazioni fornite dal nucleo sono prioritarie per l'attribuzione della retribuzione di risultato e dei premi incentivanti al personale dell'Ente.

Art. 8 - Norma transitoria
In sede di prima applicazione, fino alla costituzione del Nucleo e per le annualità pregresse, l'attività del Nucleo, al fine della erogazione dei compensi previsti dai contratti nazionali di categoria vigenti, è sostituita dalle valutazioni del Consiglio Direttivo dell’Ente in ordine all'approvazione dei bilanci consuntivi e dei programmi operativi annuali e poliennali

Art. 9 – Compenso
Al Presidente del Nucleo ed ai componenti sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti rispettivamente per il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10.- Durata
I componenti del nucleo durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta per un periodo di eguale durata.