IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale della Majella - Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241.
(Delibera Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2002)



Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Parco, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Ente devono concludersi con un provvedimento espresso, nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento e che contiene l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella al1egata e salvo che non sia previsto un diverso termine in un'altra fonte legislativa o regolamentare, lo stesso si concluderà nel termine di 120 gg, salva la necessità di proroga, per un periodo comunque non superiore alla metà di quello iniziale, motivata da cause non imputabili all'Amministrazione, dalla particolare complessità del procedimento o dell'attività istruttoria ad esso relativa.

Art. 2 - Responsabile del procedimento.
1. Se non è stato diversamente disposto, l'unità organizzativa responsabile del compimento dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, compreso l'adozione dell'atto finale, è la Direzione dell'Ente.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente Parco, ovvero su designazione di questi, il Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
3. La responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento può essere affidata dal responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, ad altro dipendente del Servizio e/o Ufficio.
4. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, eccetto , salvo i casi nei quali il responsabile del procedimento sia il Direttore dell'Ente, dell'adozione dell'atto finale, è l’Ufficio o Servizio competente, indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 3 - Compiti del Responsabile del Procedimento.
l. Il Responsabile del Procedimento :
a) valuta, al fine di istruire la pratica, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti gli atti a ciò necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e celere svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la correzione di dichiarazioni o domande irregolari ed incomplete, avviare accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone la convocazione di conferenze di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990;
d) provvede alle comunicazioni e notificazioni previste dalle leggi o regolamenti;
e) adotta gli atti del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento svolge inoltre tutti i compiti elencati nel presente regolamento e quelli determinati nelle disposizioni organizzative e di servizio.

Art. 4. - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
l. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo od ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 5 – Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
l. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza da parte dell'ufficio o servizio competente.
2. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all’art. 6 del presente regolamento. Per domande od istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'istante entro 60 gg., indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere ad accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968 n.15 nonché il disposto di cui all'art.18 della legge n. 241/1990.

Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento.
l. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso :
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
b) ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento;
c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali dal provvedimento possa derivarne un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 5 comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n.241/1990. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8 comma 3 della citata legge, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicando le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo dell'amministrazione, salvo esigenze di riservatezza.
3. L'omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla stessa, mediante segnalazione scritta al Responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di 15 giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 5 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 7 - Partecipazione al procedimento.
l. Ai sensi dell'art. 10 lettera a) della legge n.241/1990, presso le sedi dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art.10 lettera b) della legge n.241/1990 coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, salvo un diverso termine sia stabilito da apposite disposizioni normative o regolamentari, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. L'Ente non emette il provvedimento prima che sia scaduto il termine per la presentazione delle memorie e documenti di cui sopra.

Art. 8 - Termine finale del procedimento.
l. Il termine per la conclusione dei procedimenti si riferisce alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini finali dei procedimenti possono essere prorogati, con atto motivato, in caso di particolare complessità del procedimento o per esigenze istruttorie, di un numero di giorni non superiore alla metà del termine iniziale. Di tale circostanza con provvedimento motivato, il responsabile del procedimento rende edotti i soggetti interessati.
3. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge n.241/1990, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine del procedimento si intende sospeso , fintanto che l'amministrazione competente od attributaria non abbia espletato le stesse. Tale circostanza è comunicata dal responsabile del procedimento ai soggetti interessati.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza per l'inosservanza del termine.
5. Nel caso in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta od accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio assenso o rigetto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 9 - Acquisizione obbligatoria dì pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.
l. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento od entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16 commi da 1 a 4 della legge n.241/1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Ove per disposizioni di legge o di regolamento l'adozione del provvedimento debba essere proceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non presentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dell’art. 17 citato, individuati di volta in volta dallo stesso, salvo diversa disposizione, e partecipa agli interessati l’intervenuta richiesta. In tali casi il termine occorrente per le valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Art. 10 – Pareri, accertamenti, richiesta informazioni e valutazioni facoltativi.
l. Quando l'amministrazione, fuori dei casi nei quali sia obbligatorio, ritenga di dover promuovere, ricorrendo particolari esigenze imposte dallo svolgimento dell'attività istruttoria e/o al fine di garantirne la completezza, la richiesta di un parere, di informazioni, di accertamenti o valutazioni in via facoltativa, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione delle informazioni, pareri, valutazioni ed accertamenti di che trattasi, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento: lo stesso, pertanto, si intende nel periodo di tempo citato, sospeso.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri, informazioni, valutazioni tecniche e risultati di accertamenti, da parte di organi, amministrazioni od enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 11 - Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza del1’amministrazione che abbiano inizio far data dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 12 - Accesso agli atti.
l. L'accesso agli atti amministrativi è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n.352.
2. Il rilascio di copia degli atti per i quali è stato accordato l'accesso è subordinato al costo di riproduzione fissato in Euro 0,25 per foglio per le copie in A4 ed in Euro 0, 1 per foglio per quelle in A3, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché di diritti di ricerca e di visione.