IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Servizio di economato e cassa interno. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 19 dicembre 1996, modificato con deliberazione n. 35 del 2 ottobre 1997)




Articolo Unico

  1. Per la particolare strutturazione, le caratteristiche, le finalità istituzionali e le esigenze di funzionamento dell'Ente Parco Nazionale e Monti della Laga, è istituito un servizio di Economato e di Cassa interno;
  2. Il Servizio è istituito presso la Sede dell'Ente e, ove necessario, può essere organizzato tra la Sede stessa e uffici periferici;
  3. L'incarico di Economo Cassiere è conferito dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dell'Ente ad un impiegato di ruolo, per una durata determinata, non superiore a tre anni rinnovabile e può essere revocato in ogni momento, su richiesta dello stesso Direttore;
  4. L'Economo/Cassiere è funzionalmente dipendente dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile ed è soggetto al controllo dello stesso Direttore;
  5. Ove necessario, e per esigenze di funzionalità dell'Ente, il Direttore può affidare l'incarico di gestire parte del fondo a disposizione dell'Economo/Cassiere a personale dell'Ente in servizio presso uffici periferici. Il rendiconto periodico per il rimborso, sarà dato all'Economo/Cassiere dell'Ente;
  6. L'Economo/Cassiere e dotato di un "Fondo di Economato", nella misura stabilita dalla normativa vigente per un importo di lire 10 milioni;
  7. Il "Fondo di Economato" può essere reintegrato periodicamente nel corso dell'esercizio in base a rendiconto delle spese effettuate;
  8. "Il Fondo di Economato" è istituito per provvedere al pagamento delle minute spese necessarie al normale e regolare funzionamento degli uffici e delle attività dell'Ente, ciascuna di importo non superiore a quello stabilito da disposizioni di legge o equivalenti. Con il Fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole manutenzioni di immobili e locali, delle spese postali, di vettura, per acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche;
  9. Le spese dell'Economo/Cassiere devono essere autorizzate dal Direttore dell'Ente o dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
  10. L'Economo/Cassiere, per la registrazione delle operazioni effettuate, tiene un apposito registro, con pagine numerate e timbrate;
  11. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui agli articoli 26-27-28 e 29 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.




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