IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Regolamento permessi, indennità e rimborsi spese
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 170 del 13 dicembre 1994)




Art. 1 - Oggetto del regolamento - l. Le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente Parco sono contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 2 - Indennità di carica - l. Al Presidente, al Vice-presidente, ai componenti il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva e il Collegio dei Revisori dei conti è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal Consiglio direttivo nella misura stabilita da apposito decreto del Ministro dell'Ambiente a decorrere dalla data del Decreto ministeriale di nomina.

Art. 3 - Indennità di presenza - l. A tutti i componenti gli organi collegiali dell'Ente è corrisposta una indennità giornaliera di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi nella misura stabilita da apposito Decreto ministeriale.

2. Eguale indennità è corrisposta a tutti i soggetti che partecipano alle riunioni dei comitati e delle commissioni previste dalla Legge 394/91 e comunque deliberate dal Consiglio direttivo o dalla Giunta esecutiva.

3. Le indennità di presenza non sono cumulabili nell'ambito di una stessa giornata.

Art. 4 - Indennità di missione - l. A tutti i componenti gli organi dell'Ente nonché ai componenti i comitati e le commissioni di cui al precedente articolo, autorizzati ai sensi del successivo secondo comma, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dell'ambito del territorio del Parco, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio sostenute nonché l'indennità di missione, alle condizioni previste dall'art. 1 primo comma, e dall'art. 3 primo e secondo comma della legge 18.12.1993 n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella H allegata alla medesima legge e successive modifiche e disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'autorizzazione di missione è emessa dal Presidente entro il limite di spesa di L. 2.000.000 e, per importi superiori, dalla Giunta esecutiva.

3. Ai fini del computo dell'indennità la località di partenza è individuata, per il Presidente, nel Comune in cui ha sede l'Ente Parco e, per gli altri componenti, nei rispettivi Comuni di residenza.

4. La liquidazione della indennità di missione è fatta con deliberazione della Giunta esecutiva, su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione relativa alle spese di viaggio e da una dichiarazione sulla durata della missione.

Art. 5 - Rimborsi spese - l. A tutti i componenti gli organi dell'Ente nonché ai componenti i comitati e le commissioni di cui al secondo comma dell'art. 3 spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle riunioni.

2. Ai fini del computo del rimborso di spese la località di partenza è individuata secondo i criteri indicati dal terzo comma del precedente articolo.

3. Qualora si rendano necessari per gli scopi di cui al primo comma il pernottamento e il consumo di pasti viene corrisposto, su richiesta motivata e corredata dalle ricevute fiscali, un rimborso spese entro il limite massimo, per l'alloggio, di L. 150.000 a notte e, per il vitto, di L. 50.000 a pasto.

Art. 6 - Norme transitorie - l. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano l'indennità e i rimborsi spese dei componenti gli organi dell'Ente con effetto retroattivo a decorrere dalla data dei decreti di nomina.

2. Per quanto riguarda la quantificazione del rimborso delle spese già sostenute esse verranno riconosciute su dichiarazione dell'interessato in via forfettaria in lire 25.000 per ciascun pasto nonché in lire 50.000 per ciascun pernottamento resosi necessario in conseguenza delle sedute del Consiglio direttivo dei Comitati e delle Commissioni regolarmente convocati fino all'entrata in vigore del presente regolamento.




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