IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso agli impieghi
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 91 del 27 maggio 1998





Art. 1 - Oggetto - Il presente Regolamento disciplina le procedure di accesso agli impieghi nell'Ente Parco Nazionale del Pollino e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di questo Ente, nel rispetto, dei principi e della normativa vigente in materia

TITOLO I - ammissione agli impieghi

Art. 2 - Modalità di accesso - L'assunzione all'impiego nell'Ente avviene per:

  1. concorso pubblico (per titoli, titoli ed esami, esami), corso - concorso o selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
  2. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, che siano in possesso del titolo richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro, per la copertura dei posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
  3. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980 n. 466;
  4. mobilità tra gli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3 - Posti disponibili per le assunzioni - 1. Le assunzioni presso l'Ente sono promosse nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale approvata dal Consiglio Direttivo, con atto della Giunta Esecutiva che ne informa il Dipartimento della Funzione Pubblica ed i Ministeri preposti alla vigilanza ai sensi delle leggi 70/75 e 394/91.

2. Si considerano posti disponibili quelli vacanti alla data di adozione del provvedimento che dispone le assunzioni.

3. Non sono considerati disponibili i posti vacanti che devono essere ricoperti con chiamata numerica per la copertura di carenze di appartenenti alle categorie protette o che siano destinati ad essere ricoperti mediante la mobilità fra Enti, secondo le disposizioni stabilite in materia.

4. Non sono, altresì, considerati disponibili i posti occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti che siano stati riconosciuti fisicamente o permanentemente inidonei alle mansioni proprie del posto ricoperto.

Art. 4 - Partecipazione del personale interno - 1. Nei limiti e con le modalità stabilite dal D.P.R. 01/03/88 n.285, da altre norme di legge o dal CCNL del settore saranno previste procedure interamente o parzialmente riservate al personale interno per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica. A tal fine sarà considerato come servizio prestato nell'Ente anche quello svolto in posizione di comando o distacco.

Art. 5 - Requisiti generali - 1. Possono accedere all'impiego presso l'Ente i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

- ai cittadini sono equiparati gli italiani noni appartenenti alla Repubblica.

- età non inferiore agli anni 18; nell'ambito della programmazione delle assunzioni il Consiglio Direttivo potrà prevedere per determinati profili professionali limiti di età per l'accesso.

- idoneità fisica all'impiego, facoltativamente accertata dall'amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Non possono, in ogni caso, accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

3. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria , nei bandi di concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti.

4. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. I cittadini soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

TITOLO II - concorsi

CAPO I - indizione dei concorsi

Art. 6 - Bando di concorso - 1. Il bando di concorso, approvato con la stessa deliberazione che indice la procedura di concorso, deve contenere:

a) il numero dei posti messi a concorso, con precisazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di inquadramento del CCNL del settore da cui deriva il trattamento giuridico ed economico corrispondente;

b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

c) i documenti e i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria; ove tale documentazione si riferisca a stati, fatti o qualità personali, sarà ammessa la presentazione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/68; prima della assunzione dovrà essere acquisita la documentazione di riferimento;

d) le modalità di presentazione delle domande;

e) l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte, orali ed eventualmente pratiche;

f) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 la quale garantisce la pari opportunità nell'accesso al lavoro tra uomini e donne, come previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 29/93, così come modificato dal decreto legislativo 546/93;

g) l'indicazione delle materie oggetto delle prove scritte ed orali e il contenuto di quella pratica, ove prevista;

h) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego;

i) le modalità di svolgimento delle prove preselettive, ove previste;

j) la votazione minima prevista per l'ammissione alla prova orale, ove prevista;

k) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;

1) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, ove previsto;

m) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. In particolare, nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 4 febbraio 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni;

n) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli;

o) in allegato, lo schema di domanda;

p) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione, se, prevista;

q) la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all'art. 9 del presente regolamento;

r). ogni altra notizia ritenuta opportuna.

2. Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, ove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e, contestualmente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami.

3. Il responsabile del procedimento disporrà che copia del bando integrale sia trasmessa ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Regioni, i cui territori ricadono nel Parco.

4. I bandi relativi ai concorsi interni devono essere portati a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione all'Albo Pretorio e trasmissione ai Responsabili degli uffici e alle Organizzazioni Sindacali interne.

Art. 7 - Presentazione domanda di ammissione ed allegati - 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente Parco Nazionale del Pollino, Via Mordini, 20 - 85048 Rotonda (PZ), con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui il termine ultimo scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente lavorativo.

2. La busta dovrà riportare la dicitura "Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico per ......- .... q.f. (indicare il concorso cui si riferisce).

3. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

4. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;

b) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà esserne dichiarata l'inesistenza;

e) il titolo di studio, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio di cui il concorrente sia in possesso; può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando quando quest'ultimo è presupposto necessario del titolo superiore e nel caso non sia richiesto uno specifico titolo di studio;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;

g) di non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

h) il possesso dei singoli requisiti previsti dall'art. 5;

i) il possesso di titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione.

5. La domanda di dipendenti interni all'Ente, partecipanti alla riserva dei posti prevista nel concorso pubblico, dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste nei precedenti punti a), b) ed e):

a) la figura professionale, l'area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;

b) il possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso;

c) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di concorso.

6. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la documentazione in originale autenticata indicata nel bando di concorso.

I concorrenti verranno esentati dalla presentazione della documentazione già in possesso dell'amministrazione previa esplicita menzione di ciò nella domanda. I concorrenti possono, altresì, presentare, anche contestualmente alla domanda, relativamente agli stati, fatti o qualità personali, dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese ai sensi dell'art.13 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 127/97. Della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dovrà essere redatto un elenco in duplice copia, in carta libera, sottoscritto dal concorrente, dei titoli e documenti presentati (un esemplare sarà restituito dall'ufficio competente con la dichiarazione di ricevuta della documentazione presentata).

7. Ogni bando di concorso recherà in allegato il modello di domanda di partecipazione concorsuale conformemente al modello allegato sub (A) al presente atto.

Art. 8 - Categorie riservatarie e preferenze - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve dei posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, saranno osservati i criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 3, DPR 487 del 09/05/94.

4. Le categorie di cittadini aventi preferenza a parità di merito ed a parità di titoli sono quelle elencate ai commi 4 e 5 del precitato art. 5 DPR 487/94.

5. Ai sensi dell'art. 1, del D.L. 01/10/96, convertito in legge 28/11/96 n. 608, i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

Art. 9 - Proroga, riapertura, revoca del concorso, rettifica del bando - 1. L'Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.

2. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Ente può revocare, prima della scadenza, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione.

3. Il provvedimento di rettifica del bando può essere adottato dalla Giunta Esecutiva prima dell'ammissione dei candidati, per motivi di legittimità, sempre in funzione del pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del bando ed alla riapertura dei termini.

Art. 10 - Contestualità di procedure concorsuali - 1. Nel caso in cui l'Ente bandisca più concorsi contestualmente i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre separate istanze, da far pervenire in plichi distinti.

2. La partecipazione a più concorsi non fonda alcun diritto - pretesa a chè le preselezioni o le prove selettive avvengano in date separate, ragion per cui non costituisce causa di impedimento per la partecipazione alle prove di concorso l'essere impegnato in prove relative ad altra procedura concorsuale.

CAPO II - composizione e attivita' della commissione esaminatrice

Art. 11 - Commissione esaminatrice - 1. La Commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta Esecutiva ed ha, di norma, la seguente composizione:

a) Direttore dell'Ente o, in caso di assenza o impedimento, un Consigliere di Stato, Magistrato, Avvocato dello Stato, dirigente di altro Ente pubblico, in qualità di Presidente;

b) due esperti nella disciplina del posto messo a concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, in qualità di membri. Almeno uno dei posti di componente, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Per i concorsi di qualifica uguale o superiore alla settima e per quelli relativi alla quinta e alla sesta, possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali eventualmente indicate nel bando.

3. Di norma nella scelta dei commissari dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri Enti Pubblici, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso e dell'esperienza acquisita nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.

4. Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'Organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

5. Non possono far parte della Commissione, né esserne segretario, persone legate fra di loro o con alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado, o che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la Commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti.

6. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi una qualsiasi delle condizioni di impedimento o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogati, salvo conferma dell'amministrazione per il solo caso della risoluzione del rapporto d'impiego.

7. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso ad eccezione dei casi di morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della Commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della Commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato dalla Giunta Esecutiva senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dare atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvederà alla sua surroga con provvedimento motivato.

8. I componenti della Commissione non possono svolgere, pena; la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall'Organo dell'Amministrazione di tenere lezioni sulle materie previste nei bandi di concorso nell'ambito di eventuali corsi-concorso.

9. In caso di morte o grave impedimento di uno dei Commissari prima della firma dell'ultimo verbale, lo stesso sarà considerato valido ad ogni effetto, purché rechi la firma di tutti gli altri componenti la Commissione e del segretario.

10. Rimane salva la facoltà di articolare le Commissioni in più sottocommissioni al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, DPR 487/94.

Art. 12 - Segretario della Commissione - 1. Assiste la Commissione un Segretario nominato dalla Giunta Esecutiva. Per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica; per i concorsi ai profili professionali di sesta o di quinta qualifica, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato di VII q.f., mentre per i concorsi di qualifica inferiore le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica. In caso di assenza di impiegati idonei, le funzioni di Segretario potranno essere conferite dalla Giunta Esecutiva a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni in possesso dei necessari requisiti.

2. Il segretario della Commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua responsabilità, i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa con il proprio giudizio ad alcuna delle decisioni della Commissione.

3. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla Commissione.

4. In caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assumerà le funzioni il componente più giovane d'età. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Presidente ne chiederà la sostituzione.

Art. 13 - Compenso alla Commissione - 1. I componenti la Commissione hanno diritto, con gli altri eventuali limiti di cui alle norme vigenti, ai compensi stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.

2. I compensi indicati potranno essere aggiornati, ogni triennio, come previsto dal comma 2 dell'art. 18 del D.P.R. 487/94.

Art. 14 - Operazioni della Commissione - 1. I lavori della Commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito, dal bando e si svolgono con il seguente ordine:

a) verifica della regolarità della propria costituzione, esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del Presente regolamento, pubblicità e diffusione del bando;

b) fissazione del termine del procedimento concorsuale;

c) esame istanze di partecipazione e decisione sulla ammissibilità,. sottoscrizione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, della inesistenza di incompatibilità;

d) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;

e) determinazione del calendario delle prove d'esame;

f) esecuzione della preselezione, ove prevista e, delle prove scritte e/o pratiche;

g) esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli;

h) giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio. Ammissione alla prova orale;

i) svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;

j) formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori di concorso.

Art. 15 - Ammissione dei candidati - 1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dal bando ai fini della ammissione al concorso avviene a cura della Commissione esaminatrice. A tal fine il Responsabile del procedimento trasmette, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, al Presidente della Commissione l'elenco delle domande pervenute al protocollo dell'Ente, con i relativi plichi.

2. La Commissione istruisce ciascuna istanza trasmessa entro il termine prescritto, esaminando le dichiarazioni e la documentazione presentata e la corrispondenza delle stesse e dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando di concorso, entro trenta giorni dalla data di istituzione della Commissione.

3. Per i concorsi ai quali prende parte un numero molto elevato di concorrenti, il Presidente dell'Ente, su richiesta del responsabile dell'ufficio personale, può elevare il tempo a disposizione per l'istruttoria a cinquanta giorni.

4. Ove nel corso dell'istruttoria delle domande venga accertata l'esistenza di omissioni o imperfezioni sanabili, comprese tra quelle tassativamente elencate nel successivo art. 16, il Presidente della Commissione procederà a richiederne la regolarizzazione nel termine perentorio di dieci giorni, in conformità a quanto stabilito nell'articolo predetto.

5. Conclusa l'istruttoria la Commissione predispone gli elenchi dei candidati ammessi o esclusi dal concorso, con la motivazione dell'esclusione, e li trasmette al Responsabile del procedimento, il quale provvede a comunicare l'esclusione con lettera raccomandata A. R. ai candidati interessati, specificandone il motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta per i plichi pervenuti fuori termine o con modalità difformi da quelle prescritte.

Art. 16 - Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità di sanatoria - 1. Sono sanabili le seguenti irregolarità o omissioni rilevate nelle domande nei documenti di rito:

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni tra quelle di cui precedente art. 7, ad eccezione di quelle relative alle generalità, data luogo di nascita e residenza, ove non siano rilevabili implicitamente dalla documentazione allegata;

b) mancanza della ricevuta del bollettino di conto corrente postale comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora prevista dal bando;

c) copie di documenti richiesti o dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, che non siano sottoscritte e/o autenticate nei modi di legge;

2. La sanatoria delle irregolarità di cui sopra, avviene, a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni di cui al precedente art. 15, a mezzo di produzione da parte del candidato della documentazione omessa o mancante.

3. In sostanza, sono insanabili esclusivamente le domande prive della firma in calce, quelle prive di requisiti la cui presenza è prescritta dalla legge come obbligatoria, ovvero che non identifichino con certezza il candidato.

CAPO III - valutazione prove e titoli

Art. 17 - Criteri e punteggi a disposizione della Commissione - 1. Nei concorsi per titoli ed esami la prima operazione da compiere, prima che la Commissione prenda visione della posizione dei candidati al concorso, consiste nella determinazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli e delle modalità di svolgimento del concorso stesso.

2. La concreta valutazione dei titoli è collegiale ed è effettuata sulla base del punteggio previsto per le diverse categorie di titoli dal presente regolamento.

3. Il punteggio complessivo è determinato sommando i punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame e dei titoli; nei concorsi e nelle prove selettive ogni commissario dispone dell'intero punteggio assegnato dal presente regolamento ad ogni prova.

4. Il punteggio attribuito alle prove di ciascun candidato è determinato dalla media aritmetica dei voti espressi dai diversi componenti della Commissione.

5. Nei concorsi sia pubblici che interni e nelle prove selettive la Commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli; ogni commissario dispone, inoltre, di trenta punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.

6. Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno ventuno/trentesimi.

7. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

Art. 18 - Modalità di utilizzo del punteggio riservato ai titoli - 1. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti deve aver luogo dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati e deve essere resa nota agli interessati prima della effettuazione delle prove orali, mediante affissione all'Albo Pretorio.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli, questi sono suddivisi in quattro distinte categorie:

a) titoli di servizio: punteggio massimo attribuibile 5.0

b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3.0

c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 1.5

d) curriculum: punteggio massimo attribuibile 0.5

Totale 10.0

3. Tutti i titoli presentati dal candidato devono essere considerati dalla Commissione, la quale dovrà sempre motivare la eventuale mancata valutazione di alcuno di essi.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati, maturati e conseguiti entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 19 - Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di servizio - 1. La Commissione per la valutazione dei titoli di servizio dispone di 5 punti.

2. E' valutabile il servizio prestato, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di Enti Parco, alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o di diritto pubblico o Aziende Pubbliche, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali e i Consorzi tra Enti Locali, purché di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

3. La valutazione del servizio, viene differenziata a seconda che sia stato svolto nelle sottoelencate categorie:

  1. servizio prestato, a qualsiasi titolo, presso un Ente Parco: per ogni mese, punti zero virgola uno (0.1), elevati a zero virgola due (0.2) se prestato nella stessa area di attività ed a zero virgola tre (0.3), se in qualifica funzionale superiore corrispondente o immediatamente inferiore;
  2. servizio prestato presso altra Pubblica Amministrazione, nella stessa area di attività e nella medesima qualifica funzionale del posto messo a concorso, o in qualifica superiore: punti zero virgola uno (0.1) per ogni mese di servizio;

c) - servizio prestato presso altra Pubblica Amministrazione nella stessa area di attività, nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti zero virgola cinque (0.5) per ogni mese di servizio;

d) - il servizio militare di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri, è valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso, equiparando alla 4a qualifica funzionale il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice, alla 6a il servizio prestato in qualità di sottufficiale, alla 7a il servizio prestato in qualità di ufficiale.

4. Non vengono valutati i servizi prestati in aree di attività diverse dal posto messo a concorso.

5. Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale.

6. Il servizio viene valutato sino alla scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato, se anteriore alla data predetta.

7. Gli anni di servizio richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, congiuntamente al titolo di studio, non vengono valutati, mentre vengono valutati gli anni di servizio richiesti al personale interno per avere titolo alla riserva.

8. I punteggi sono attribuiti ragguagliando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. E' escluso il cumulo di più periodi distinti ai fini del raggiungimento del limite minimo di valutazione di sei mesi continuativi.

Art. 20 - Valutazione dei titoli di studio - 1. Per la valutazione dei titoli accademici e di studio la Commissione dispone di tre punti.

2. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva pubblica non viene valutato qualora risulti conseguito con la sola sufficienza; qualora sia stato conseguito con una votazione superiore alla sufficienza viene valutato proporzionalmente al punteggio e fino ad un massimo di tre punti, come indicato nei commi successivi.

3. Per la licenza di scuola media inferiore, rilasciata con giudizio sintetico, il punteggio verrà considerato come segue:

- buono, pari ad una valutazione di 7/10: punti 1.0

- distinto, pari ad una votazione di 8.5/10: punti 2.0

- ottimo, Pari ad una votazione di 10/10: punti 3.0

4. Il medesimo punteggio verrà attribuito anche alla licenza di scuola elementare qualora sia considerato titolo base per l'ammissione.

5. Per il diploma di scuola media superiore, la votazione conseguita verrà valutata come segue:

- per ogni voto da 37/60 a 48/60: punti 0.05

- per ogni voto da 49/60 a 60/60: punti 0.1

6. Per il diploma di laurea il punteggio verrà considerato come segue:

- per ogni voto da 67/110 a 110/110: punti 0.05

- per la lode: punti 0.3.

7. Quando il candidato viene ammesso al concorso con un titolo di studio, superiore considerato assorbente di quello richiesto dal bando e non presentato o autocertificato precisando il voto riportato, il titolo inferiore si considera acquisito con il punteggio minimo.

Art. 21 - Valutazione titoli vari - 1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, più precisamente:

  1. pubblicazioni;
  2. incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche;
  3. libere professioni;

d) corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione;

e) abilitazione all'insegnamento.

Per la valutazione dei titoli vari la Commissione dispone di unovirgolacinque (1.5) punti.

2. Non sono valutabili nella presente categoria le idoneità ai concorsi.

3. La valutazione dei corsi deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza.

4. Le pubblicazioni a stampa sono valutabili limitatamente ai concorsi a posti ricompresi nella 7a qualifica funzionale. Le pubblicazioni (libri, saggi, articoli) si devono presentare, in originale a stampa o sua copia autenticata, insieme agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.

5. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità ed importanza del titolo per il profilo professionale di che trattasi.

Art. 22 - Valutazione del curriculum - 1. La Commissione valuta collegialmente il curriculum professionale, presentato e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, attribuendo un punteggio massimo di zerovirgolacinque (0,5) punti.

2. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o lo siano stati solo parzialmente, nelle altre categorie di titoli e si estrinseca mediante l'attribuzione del relativo punteggio.

3. Nel caso di insignificanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce nessun punteggio.

CAPO IV- modalita' dl svolgimento delle prove

Art. 23 - Diario delle prove - 1. Le prove d'esame saranno svolte in base al calendario previsto dalla Commissione e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse, nel seguente ordine: prove scritte, prova pratica, prova orale.

Nessuna prova potrà avere luogo nei giorni festivi né in quelli di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. maggio 1994, n. 487.

2. I candidati devono essere avvisati del luogo, della data e dell'ora delle prove scritte con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - entro un termine non inferiore a venti giorni da quello in cui le prove devono essere sostenute.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati a mezzo di lettera A.R. almeno venti giorni prima del giorno in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove devono essere svolte entro un termine di tempo stabilito, di volta in volta, dalla Commissione giudicatrice in relazione alla difficoltà delle prove stesse.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 24 - Prove di esame - 1. Le prove di esame consistono in due prove scritte e una prova orale e possono essere precedute da forme di preselezione.

2. Una delle due prove scritte può consistere, in relazione a quanto stabilito dal bando di concorso:

a) per i profili professionali della settima qualifica o superiore, in una prova a contenuto teorico pratico o in una serie di quesiti a risposta sintetica;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica in una prova pratica o a contenuto teorico pratico.

3. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, inoltre, il bando può prevedere che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Art. 25 - Preselezione - 1. Le prove di esame possono essere precedute, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. I contenuti della prova sono disciplinati dall'Ente Parco.

2. I candidati devono essere avvisati del luogo, della data e dell'ora della preselezione con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - entro un termine non inferiore ai venti giorni da quello in cui le prove devono essere sostenute.

3. La preselezione dovrà aver luogo, salvo accertata impossibilità, mediante sistemi automatizzati che consentano l'immediata correzione degli elaborati e la individuazione degli idonei. Di norma la prova preselettiva consisterà in test o quiz a risposta multipla, da evadere in un tempo predefinito, tesi ad accertare la cultura generale dei candidati, le loro attitudini rispetto ai posti oggetto di concorso, un adeguato livello di preparazione specifica. Le modalità di svolgimento saranno le stesse previste per le prove scritte.

4. Le prove preselettive non comportano attribuzione di punteggio ma solo dichiarazione di idoneità. Gli esiti delle prove preselettive sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e di tale pubblicazione è data anche notizia nella Gazzetta Ufficiale, unitamente all'avviso inerente le prove scritte. Ai candidati che non abbiano superato la preselezione verrà data comunicazione personale presso il domicilio eletto.

Art. 26 - Modalità di svolgimento delle prove scritte - 1. Le prove scritte, da rendersi nelle materie fissate nel bando di gara dovranno svolgersi con le modalità fissate dal DPR 487/94.

2. Ove il numero dei candidati sia tale da imporre lo svolgimento delle prove in più sedi, si provvederà alla costituzione presso ciascuna sede dei comitati di vigilanza ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, DPR 487/94

3. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

4. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

5. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

6. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

7. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

10. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

11. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

12. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

13. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

14. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

15. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

16. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

17. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

Art. 27 - Prova pratica: modalità di svolgimento e valutazione - 1. La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di un'opera, nella stesura di un progetto tecnico, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, mezzi idonei forniti direttamente dalla Commissione giudicatrice e nello svolgimento di determinate operazioni.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della stessa, che deve essere la medesima per tutti i candidati.

3. La Commissione anche per la prova pratica, ove possibile, propone un numero non inferiore a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova scritta.

4. Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in uguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di uguale spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.

5. Nelle prove pratiche di particolare contenuto professionale, il tempo impiegato dal candidato per realizzare il manufatto o portare a termine la prova, può essere valutato dalla Commissione e, pertanto, in tal caso, deve essere registrato.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con le caratteristiche della prova, l'anonimato delle produzioni, mediante espedienti che potranno riprodurre quelli prescritti per le prove scritte o altri accorgimenti che dovranno essere previamente determinati dalla Commissione al momento della individuazione della prova.

7. Quando la prova pratica consiste nella predisposizione di manufatti, dopo la valutazione della Commissione, non vi è l'obbligo della loro conservazione.

8. Per la valutazione delle prove pratiche, la Commissione procede all'esame quanti - qualitativo degli elaborati o dei manufatti prodotti, tenendo conto delle caratteristiche e degli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova. Potranno, altresì, essere considerati il tempo impiegato e/o i criteri tecnici seguiti.

Art. 28 - Prova orale - 1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità alle prove precedenti. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno ventuno/trentesimi o equivalente.

2. Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, ivi indicando anche la votazione riportata nelle prove scritte.

3. Ove non già stabilito nel diario delle prove, l'avviso per la presentazione alla prova orale va notificato agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico onde garantire la massima partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorché si ricada nella fase procedurale della "predeterminazione dei quesiti" e della "valutazione della prova orale" per ogni singolo candidato.

5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato la Commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre agli stessi sulle materie di esame. I quesiti devono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano ad ogni concorrente un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Non è ammessa la domanda improvvisata da parte di alcuno dei componenti la Commissione, salvo che per sviluppare le domande predisposte e per ottenere chiarimenti o precisazioni, nel corso dell'espressione del candidato.

6. I candidati vengono ammessi alla prova orale previa esibizione di un documento di riconoscimento, secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi; il candidato che non si presenti alla prova entro il termine della seduta, viene dichiarato rinunciatario. La Commissione può autorizzare il rinvio della prova orale richiesto dal candidato per gravi e documentati motivi.

7. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la prova medesima; la prova orale si ritiene superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno ventuno trentesimi Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco, firmato da tutti i componenti della Commissione, viene affisso nella sede degli esami, dandone atto nel verbale del concorso.

8. I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

CAPO V - operazioni finali

Art. 29 - Formazione della graduatoria di merito - 1. La Commissione al termine delle prove di esame forma la graduatoria di merito dei candidati idonei. Peraltro, non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

2. Nella formazione della graduatoria, salve le riserve di cui alle vigenti norme, la Commissione deve tenere conto dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo.

Art. 30 - Applicazione delle precedenze e delle preferenze - 1. La precedenza a favore di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini è applicata dall'amministrazione all'atto dell'approvazione delle operazioni concorsuali ed opera in assoluto, nel senso che il soggetto che ne gode, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine nella graduatoria degli idonei, limitatamente ai concorsi relativi ai posti delle qualifiche funzionali 5a, 6a e superiori, considerati corrispondenti a quelli dell'ex carriera di concetto, sempre che sussistano le condizioni di legge.

2. Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della graduatoria devono essere applicate le norme sulle preferenze. A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli elencati nel comma 4 dell'art. 5 del D.P R. 487/94, così come modificato dall'art. 5 comma 2 del D P R. 693/96.

3 A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D P R 487/94, così come modificato dalla legge 127/97.

Art. 31 - Approvazione della graduatoria di merito - 1. Per la determinazione dei vincitori, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli idonei, si procederà come segue:

a) concorrenti dipendenti dell'Ente, aventi diritto per effetto della riserva spettante al personale interno;

b) i posti riservati ai sensi della lettera a) che non siano coperti per mancanza nella graduatoria degli idonei di un numero di concorrenti interni tale da consentire interamente l'assegnazione agli stessi, si aggiungono ai posti disponibili per i concorrenti esterni;

c) concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza nella nomina, per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale diritto di precedenza ha luogo sempre che presso l'Ente non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla legge per la categoria di appartenenza del concorrente ed in ogni caso per il numero di posti scoperti rispetto al limite predetto, che non può comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso;

d) concorrenti da nominare nei posti disponibili che residuano dopo l'applicazione della riserva di cui alla lettera a) e delle precedenze di cui alla lettera b), sia interni che esterni, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

2. La graduatoria di merito, unitamente agli atti del concorso, è approvata con atto della Giunta Esecutiva ed è immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente; di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Le graduatorie dei concorsi hanno efficacia diciotto mesi dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio e l'amministrazione ha facoltà di avvalersene per la copertura di altri posti corrispondenti a quelli per i quali il concorso è stato bandito e che dovessero essere disponibili qualora il vincitore del concorso rinunci o decada dalla carica, ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa.

Art. 32 - Esito del concorso - comunicazione - 1. Divenute esecutive le deliberazioni, che approvano gli atti del concorso e ne determinano i vincitori, a ciascun concorrente viene data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., dell'esito dallo stesso conseguito.

2. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso vengono invitati, con la stessa lettera, a far pervenire all'Ente, nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento di tale invito, i seguenti documenti in carta legale (ad eccezione della certificazione di cui alla lettera c. che viene rilasciata in carta semplice):

a. dichiarazione di disponibilità alla stipula del contratto individuale, nella quale il concorrente dà espressamente atto di conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando di concorso, dal presente regolamento e da eventuali regolamenti speciali di servizio; nel caso di concorsi svolti contestualmente, ove uno stesso candidato sia risultato vincitore in uno o più concorsi, la sua dichiarazione di disponibilità resa relativamente ad un concorso, comporta automatica rinuncia per tutti gli altri concorsi.

b. dichiarazione circa la non titolarità di altri rapporti di impiego pubblico privato (ovvero nell'ipotesi affermativa, dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione) e circa la mancata sussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs. 29/93;

c. estratto dell'atto di nascita;

d. certificato di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea);

e. certificato di godimento dei diritti politici;

f. certificato generale del casellario giudiziario;

g. stato di famiglia;

h. copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero altro idoneo documento o certificato dal quale risulti la posizione del vincitore in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul reclutamento militare (da prodursi dai vincitori soggetti agli obblighi di leva).

3. L'Ente, ove non ritenga di accertare direttamente la sana e robusta costituzione fisica del vincitore, richiederà, inoltre, insieme ai documenti suddetti, un certificato comprovante tale condizione, rilasciato dai competenti Organi sanitari pubblici.

4. Tutti i documenti richiesti, eccettuato l'estratto dell'atto di nascita, debbono essere di data non anteriore a 6 mesi da quella della lettera d'invito inviata dall'Ente all'interessato.

5. I concorrenti che già prestano servizio di ruolo alle dipendenze dell'Ente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui al presente articolo.

6. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione dei documenti viene fatto riferimento alla data di spedizione da parte del concorrente della relativa lettera raccomandata A.R., all'Ente.

7. La documentazione può essere presentata dal concorrente direttamente all'Ente, entro i termini prescritti. Di essa viene rilasciata ricevuta.

Art. 33 - Assunzione del servizio - decadenza dal rapporto di lavoro - 1. Con lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva comunicazione, sempre effettuata con raccomandata A.R., viene notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del contratto e l'assunzione del servizio.

2. L'assunzione del servizio deve essere sempre preceduta dalla presentazione dei documenti previsti dal precedente articolo ed avviene dopo l'avvenuta verifica da parte dell'Ente della regolarità degli stessi.

3. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno stabilito, è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è rescisso.

4. L'Ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data già stabilita per l'inizio del servizio.

5. L'Ente ha, inoltre, facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti documentati dall'interessato, i termini per l'assunzione del servizio.

Art. 34 - Prova e periodo di prova - 1. I vincitori del concorso - dopo la stipula del contratto individuale e la promessa solenne resa - conseguono il diritto d'esperimento in prova la cui durata, salvo diverse previsioni del C C N L del settore, è stabilita come segue:

Due mesi per le qualifiche fino alla quarta;

Sei mesi per le restanti qualifiche.

2. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

4. Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue l'inserimento in P.O. a tempo indeterminato - pieno o parziale - previo giudizio favorevole espresso con atto del Direttore dell'Ente.

5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e per gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n 29. In caso di malattia il dipendente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto di diritto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica il CCNL del settore.

6. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

7. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti (Amministrazione o dipendente) può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti contrattualmente. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Le dimissioni del dipendente significano recesso.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto, il dipendente s'intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno di assunzione a tutti gli effetti.

9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta sino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente in prova la retribuzione corrisposta alle giornate di ferie maturate e non godute.

10. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

11. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova stessa, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.

TITOLO III - avviamento iscritti nelle liste dl collocamento per posti per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Art. 35 - Attivazione procedure - 1. Le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, hanno luogo sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16, legge 28/02/87, n. 56.

2. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 487/94, entro il 1° febbraio di ogni anno l'Ente segnala il contingente di posti da coprire, distinti per categorie, qualifiche e profilo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica. L'Ente Parco provvede alla assunzione in servizio dei lavoratori assegnati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in esito alle operazioni di selezioni svolte ai sensi degli articoli 26 e 27.

3. In casi di particolare urgenza nei quali non sia possibile provvedere tempestivamente ai sensi del comma 2, l'Ente potrà richiedere al Dipartimento per la Funzione Pubblica l'autorizzazione ad attivare direttamente le graduatorie integrate, con le modalità di cui all'art. 26 DPR 487/94 ed a svolgere le selezioni ai sensi dell'art. 27 e delle norme del presente regolamento.

Art. 36 - Bando - offerta di lavoro - 1. Nei casi in cui l'Ente consegua l'autorizzazione di cui al comma 3 del precedente articolo, la Giunta Esecutiva approva un bando - offerta di lavoro, da pubblicare al proprio Albo ed a quelli di tutti gli Enti territoriali in esso ricompresi, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.

3. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

4. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

5. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

Art. 37 - Prova pubblica selettiva - 1. L'Ente, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale del comparto di appartenenza specifica dell'Ente.

3. Alla prova pubblica selettiva si applicano le norme relative alle modalità ed ai documenti necessari, alle Commissioni Giudicatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti a favore del personale interno, alle precedenze e preferenze ed alla efficacia delle graduatorie, stabilite dal presente regolamento per i concorsi, in quanto compatibili.

4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

5. La prova di esame è unica - non comporta valutazione comparativa - ed è stabilita, a seconda dei contenuti professionali dei posti ai quali ci si riferisce, in una delle due forme:

a) Prova pratica applicativa;

b) Prova scritta costituita da domande a risposta multipla, con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, fra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta. Il numero delle domande è stabilito dalla Commissione prima dell'inizio della prova, insieme con la determinazione del tempo per fornire le risposte. Vengono predisposti tre gruppi di domande racchiusi in buste autentiche e prive di contrassegni, eccetto la firma dei commissari di concorso, fra le quali un concorrente, designato dagli altri, effettua la scelta del gruppo sul quale ha luogo la prova selettiva. Il testo prescelto viene distribuito ai concorrenti, dopo il sorteggio, a cura della Commissione, ciclostilato e foto riprodotto in modo idoneo per fornire con chiarezza le risposte. Si applicano, per quanto necessario, le norme procedurali previste per le prove scritte dal presente regolamento, con particolare riguardo a quelle stabilite al fine di rinviare l'identificazione dei concorrenti al momento in cui tutte le prove siano valutate ed assegnate le relative votazioni. La selezione e valutazione delle risposte fornite nei questionari da ciascun concorrente può essere effettuata con sistemi informativi automatizzati, il cui procedimento deve essere previamente approvato dalla Commissione Giudicatrice, alla quale compete di accertare che essi offrano tutti i requisiti di obiettiva esattezza di risultato e che consentano di rinviare l'identificazione dei concorrenti al momento in cui tutte le prove siano valutate ed assegnate le relative votazioni.

6. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la designazione ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta.

7. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'Albo dell'Ente. A tutte le operazioni provvede la stessa Commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nel bando di offerta di lavoro.

8. In particolare ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, le votazioni delle Commissioni per le selezioni si conformano ai criteri seguenti:

INDICI Dl RISCONTRO DELL'IDONEITA' DELLE SELEZIONI

II QUALIFICA
OTTIMA
SUFFICIENTE
SCARSA
Conoscenza pratica
3
2
1
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate
3
2
1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro
3
2
1

II QUALIFICA
OTTIMA
SUFFICIENTE
SCARSA
Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari alla esecuzione del lavoro
3
2
1
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie alla esecuzione del lavoro
3
2
1
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate
3
2
1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro
3
2
1
Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro
3
2
1

 

 

IV QUALIFICA
OTTIMA
SUFFICIENTE
SCARSA
Capacità di uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso
3
2
1
Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa U.O.
3
2
1
Preparazione professionale specifica
3
2
1
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale
3
2
1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro
3
2
1

 

9. Dall'esito della/e prova/e o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopraindicati per qualifica, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo" ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 2 e 3.

10. I giudizi finali saranno così determinati:

 

 

QUALIFICA FUNZIONALE
PUNTEGGIO

Fino a da a

5

6 9

7

8 12

9

10 15

GIUDIZIO FINALE
   
II
NON IDONEO
II
IDONEO
III
NON IDONEO
III
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IV - RAPPORTO Dl LAVORO A TERMINE ED ALTRE FORME

FLESSIBILI Dl ASSUNZIONE

Art. 38 - Assunzioni a tempo determinato - 1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 230/62 e successive modificazioni, l'Ente stipula contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dalla legge e dal CCNL comparto Enti Pubblici non economici.

2. Per la selezione del personale da reclutare, l'Ente applica i principi previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 29/93, nonché le disposizioni e le procedure di cui al DPCM n.127/89.

3. I rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente diritto alla conservazione del posto.

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale: per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito.

5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

  • Le ferie sono proporzionali al servizio prestato. In caso di assenza per malattia, fermi restando i criteri stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato dalle clausole del contratto collettivo di comparto vigente ed in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato;
  • Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio per cui spettano quindici giorni di permesso consecutivi.

6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:

a) L'apposizione del termine non risulta da atto scritto;

b) Sia stipulato al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti.

7. La proroga o il rinnovo del contratto a termine potranno essere disposti nei limiti e con le modalità previste dal CCNL del settore o, in mancanza, dalla legge 230/62, per quanto applicabile.

8. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9. Per l'assunzione di lavoratori agricoli e/o forestali troveranno applicazione le norme del presente articolo per quanto non derogato da norme legislative o regolamentari o aventi carattere speciale.

Art. 39 - 1. Con le stesse modalità previste per le assunzioni a tempo determinato, l'Ente potrà procedere alla costituzione di contratti di formazione e lavoro, nonché alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, secondo la disciplina dettata dal CCNL del settore ed in ossequio ai principi dell'art. 36 del D.lgs.29/93.

TITOLO V - norme speciali, transitorie e finali

Art. 40 - Interpretazione del regolamento - 1. Ai fini ermeneutici il presente regolamento s'interpreta secondo le regole dell'art.12 e seguenti delle preleggi al codice civile e tenendo conto, altresì, delle norme degli articoli da 1362 a 1731 del codice civile.

2. Le norme del presente regolamento costituiscono norme di indirizzo, la cui precettività sarà assegnata dagli specifici bandi di concorso che costituiscono lex specialis.

Art. 41 - Entrata in vigore - 1. Il presente regolamento - contenente normazione di diritto pubblico - approvato formalmente con delibera del Consiglio Direttivo, entra in vigore ad avvenuta esecutività di tale deliberato.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.




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