IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gargano - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 63 del 9 aprile 1999, modificato con delibera n. 67 del 15 aprile 1999)




Art. 1 - Autorizzazioni - L'Ente Parco Nazionale del Gargano esercita la funzione di autorizzazione per gli interventi riportati nel seguente articolo:

regime autorizzativo generale

a) - nuovi strumenti urbanistici generali, quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del DPR 5.6.95;

b) - eventuali varianti, totali o parziali agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del DPR 5.6.95;

c) - piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F" o ad esse assimilabili di cui al decreto ministeriale del 2 Aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti;

d) - attività di studi e ricerche sulla fauna selvatica e che comportano la raccolta della flora spontanea.

regime autorizzativo in zona 1

In zona 1 sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) - opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie impianti a fiume;

b) - opere fluviali, comprese le opere che comportino modifiche al regime delle acque ai fini della sicurezza della popolazione;

c) - opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, captazione ed adduzioni idriche;

d) - opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) - piani economico forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) - coltivazione di cave e miniere esistenti;

g) - realizzazioni di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) - impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) - la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 Aprile 1968, n. 1444, con esclusione di: interventi autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto; interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria , di restauro conservativo e di risanamento igienico edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457/78; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

 

Regime autorizzativo in zona 2

In zona 2, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, riferiti a:

  1. opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie impianti a fune ed aviosuperfici;
  2. opere fluviali, comprese le opere che comportino modifiche al regime delle acque ai fini della sicurezza della popolazione;
  3. opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusioni delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
  4. opere di trasformazione e bonifica agraria;
  5. piani economico forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;
  6. coltivazione di cave e miniere esistenti; realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche,
  7. impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
  8. apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti nel rispetto della normativa vigente;
  9. la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nel limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2 - Presentazione delle istanze (allegato a) - Il richiedente, unitamente all'istanza, presenta copia degli elaborati tecnici corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, rilasciate degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo la vigente normativa.

Nel caso in cui la richiesta così come avanzata risulti manchevole di atti o documenti di corredo, i termini fissati per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco decorrono dalla data di presentazione della completa documentazione.

Il richiedente può eventualmente omettere la consegna dei pareri e autorizzazioni a condizioni che il tecnico progettista sottoscriva apposita asseverazione attestante l'avvenuto rilascio, da parte degli Enti territorialmente competenti, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, comprensivi delle eventuali condizioni e prescrizioni.

Art. 3 - Responsabile del procedimento - Il direttore del Parco individua l'unità amministrativa responsabile del procedimento, che istruisce l'istanza verificandone la regolarità amministrativa e la relativa documentazione, necessaria ai fini della valutazione da parte del comitato previsto dal successivo art. 9.

Art. 4 - Finalità di tutela - Il Comitato Tecnico, di cui al successivo art. 9, verifica, anche utilizzando la documentazione disponibile prodotta dagli Enti locali, dagli Enti di ricerca, da Amministrazioni dello Stato, dalle Associazioni ambientaliste, se l'intervento proposto sia compatibile con le finalità di tutela così individuate:

- Conservazione di specie animali

- conservazione di specie vegetali

- conservazione di associazioni vegetali o forestali

- conservazione di singolarità geologiche

- conservazione di formazioni paleontologiche

- conservazione di comunità biologiche

- conservazione di biotopi

- conservazione di valori scenici e panoramici

- conservazione di processi naturali

- conservazione di equilibri idraulici ed idrogeologici

- conservazione di equilibri ecologici

- salvaguardia dei valori antropologici

- salvaguardia dei valori archeologici

- salvaguardia dei valori storici

- salvaguardia dei valori architettonici

- salvaguardia delle attivita' agro silvo pastorali e tradizionali

- difesa degli equilibri idraulici

- difesa degli equilibri idrogeologici.

A tal fine, l'Ente Parco acquisisce da Istituti, Enti, Amministrazioni ed Associazioni informazioni sul patrimonio naturalistico dell'area protetta, cartografie riferite allo stato della natura e alla vigenza di vincoli, richiedendo, ove necessario, anche parere ad Enti pubblici.

Art. 5 - Termini per l'adozione del provvedimento - Il responsabile del procedimento, acquisito il parere del Comitato, sottopone al Direttore, per il rilascio del provvedimento, l'istanza debitamente istruita, nel termine massimo di 50 giorni per gli interventi ricadenti nelle zone 2 del parco, e nel termine massimo di 180 giorni per interventi ricadenti nelle zone 1 del parco. Tali termini potranno essere prorogati di ulteriori 30 giorni per necessità di istruttoria. Il Direttore emana il provvedimento entro i successivi 10 giorni.

Art. 6 - Strumenti urbanistici - Le richieste di autorizzazione concernenti:

  • i nuovi strumenti urbanistici generali, o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del DPR 5.6.95, e le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del DPR 5.6.95;
  • i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale 2.4.1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del D.P.R. 5/6/95, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti;

debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata di copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende lasciata.

Art. 7 - Conferenza di servizi - Qualora sia richiesto da una delle amministrazioni pubbliche partecipanti al procedimento, e si ritenga opportuno effettuare un esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Ente Parco partecipa alla conferenza di servizi, o, ove necessario, la indice.

Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.

Non si considera acquisito l'assenso dell'Ente Parco, anche se, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza di servizi o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, anche se esso non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Qualora l'Ente, in sede di conferenza di servizi, esprime un motivato dissenso alla conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi.

In tal caso, la conferenza è indetta dall'Ente Parco o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.

L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta

In sede di conferenza di servizi, l'Ente Parco è rappresentato legittimamente, in sede di assunzione del provvedimento finale, dal Direttore.

Lo stesso può delegare il funzionario/responsabile del procedimento nelle riunioni preliminari.

Art. 8 - Progetti di opere pubbliche - Per l'approvazione di progetti dì opere pubbliche compresi nei programmi triennali degli Enti locali, e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, se convocato, l'Ente Parco partecipa alla definizione di specifici accordi di programma, anche al fine di prevedere tempi accelerati per il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9 - Comitato tecnico - L'esame delle richieste di autorizzazione è affidato ad un apposito Comitato Tecnico, nominato dal Presidente tra i dipendenti dell'Ente Parco, e funzionari dì Enti Pubblici.

Il Direttore dell'Ente è componente di diritto.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in presenza di interventi di particolare complessità o di particolari beni da tutelare, da esperti nei settori: forestale, paesaggistico, archeologico, e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente Parco, che ne è componente di diritto, o da un suo delegato.

L'ordine del giorno è formulato tenuto conto della data di presentazione delle istanze.

Il Comitato valuta l'istanza sulla base dell'istruttoria amministrativa predisposta dal responsabile del procedimento.

Il Comitato esprime la propria valutazione nel termine massimo utile per il completamento dell'istruttoria.

Il Direttore, in caso di decorrenza dei termini, è in facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione della valutazione, sulla base dell'istruttoria del responsabile del procedimento.

Ai membri del Comitato è riconosciuto il rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico ed il gettone di presenza pari a quello riconosciuto ai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'autorizzazione rilasciata. o il diniego, e le autorizzazioni ottenute per decorrenza termini, sono affisse contemporaneamente all'albo del Comune interessato ed all'albo dell'Ente Parco.

L'affissione ha la durata di 7 giorni.

Il verbale della conferenza di servizi tiene luogo del provvedi mento amministrativo conclusivo del procedimento.




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