IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gargano – Regolamento per la conservazione del patrimonio carsico ipogeo e per l’attività speleologica nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 14 marzo 2002)



Art. 1 - Principi ispiratori
Il Parco Nazionale del Gargano riconosce l'importanza del fenomeno carsico, pertanto il presente Regolamento ne disciplina la conservazione nell'ambito del territorio del Parco Nazionale del Gargano, nonché regola le attività escursionistiche, culturali e di ricerca ad esse connesse.

Art. 2 - Divieti
E' vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcuna esplicita autorizzazione da parte dell'Ente Parco. L'autorizzazione verrà concessa unicamente per motivi di ricerca o museali. Il presente regolamento stabilisce, così come all'art. 11 comma 4 della legge 394/91, che i prelievi faunistici devono essere effettuati dal personale dell'Ente Parco o da personale autorizzato, sotto la sorveglianza dell'Ente Parco.

Art. 3 - Conservazione del fenomeno carsico
Al fine della conservazione e fruizione del patrimonio carsico l'Ente Parco promuove:
1. Attività di ricerca e monitoraggio dei fenomeni carsici conosciuti;
2. Censimento e rilievo di nuove cavità ipogee ed epigee;
3. Azioni di conservazione che prestino particolare attenzione ai siti vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico e biospeleologico, nonché per le peculiarità archeologiche e paleontologiche;
4. Iniziative tese ad impedire il degrado del patrimonio carsico e che ne consentano una corretta fruizione;
5. Pubblicazioni ed attività divulgative specialistiche e didattiche.

L'obiettivo di cui al comma 3 del presente articolo si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta di dati sullo stato di conservazione dell'ambiente ed in particolare sull'inquinamento della falda, sulle modificazioni dello stato chimico - fisico delle rocce, sull'alterazione dell'ambiente atmosferico in cavità, così come disposto anche dalla L.R. 32/86.
Tutti i Gruppi speleologici sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente Parco eventuali danni all'ambiente sotterraneo da questi riscontrati (inquinamenti, vandalismi, asportazione di concrezioni), nonché il ritrovamento di reperti d'interesse paleontologico, archeologico e faunistico.

Art. 4 - Collaborazione Gruppi Speleologici
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, l'Ente Parco può avvalersi dell'opera di associazioni speleologiche che svolgono con continuità attività sul territorio e che siano associate alla Società Speleologica Italiana ONLUS (SSI) c/o al Club Alpino Italiano (CAI).

Art. 5 - Riconoscimento Gruppi Speleologici
Ai fini del presente Regolamento, l'Ente Parco riconosce i Gruppi che operano sul territorio e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
&Mac183; Documentata attività speleologica risalente almeno all'ultimo triennio;
&Mac183; Documentata collaborazione con il Catasto Speleologico della Federazione Speleologica Pugliese ONLUS;
&Mac183; Documentata attività di ricerca nell'ambito del territorio del Parco Nazionale del Gargano;
&Mac183; Pubblicazioni inerenti il carsismo del Parco Nazionale del Gargano;
&Mac183; Documentata attività didattica nelle scuole;
&Mac183; Corsi per avviamento all'attività speleologica di 1°, 2° e 3° livello (SSI) e/o altre attività similari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere esibita all'Ente Parco ogni tre anni.

Art. – 6 - Associazioni non speleologiche
Qualora singoli soggetti, associazioni ed enti non speleologici, quali Università, Enti locali e Scuole, intendano organizzare e promuovere attività da svolgere all'interno delle grotte, devono avvalersi esclusivamente della collaborazione delle Associazioni speleologiche locali, oltre ad inoltrare specifica richiesta all'Ente Parco.

Art. – 7 - Autorizzazione per l'accesso in grotta
L'Ente Parco autorizza l'accesso in grotta, fatti salvi i diritti di proprietà privata e di passaggio, a Gruppi ed Associazioni aderenti ad una delle seguenti organizzazioni speleologiche: SSI e CAI.
Eventuali richieste di autorizzazioni da parte di associazioni speleologiche non aderenti a tali organizzazioni, devono essere accompagnate da documentazione contenente gli obbiettivi dell'escursione, nonché la preparazione tecnica dei richiedenti, sempre avvalendosi della collaborazione dei Gruppi speleologici locali, così come specificato all'art. 6.
La richiesta di autorizzazione da parte di singoli soggetti, associazioni ed enti non speleologici (Università, Enti locali e Scuole) dev'essere trasmessa all'Ente Parco 30 giorni prima della presunta escursione o campagna di studi e ritirata prima dell'accesso alla cavità, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Essa, inoltre, dev'essere esibita alle autorità di controllo e vigilanza del Parco nel caso in cui venisse richiesta. La domanda dev'essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità rilasciata da una delle associazioni speleologiche locali riconosciute dall'Ente Parco.
Il rilascio dell'autorizzazione impegna il richiedente a consegnare all'Ente Parco una relazione sull'attività svolta.

Art. 8 - Revoca delle autorizzazioni e sanzioni
L'Ente Parco ha la facoltà di revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate in caso di grave e conclamata inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge.
Chiunque si trovasse sprovvisto di autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa (£ 50.000 - £ 2.000.000), così come stabilito dall'art. 30, - comma 2 della Legge 394/91 e dal relativo Regolamento di attuazione "Regolamento per l'irrogazione e la gestione delle sanzioni amministrative del Parco Nazionale del Gargano".

Art. 9 - Responsabilità
Il rilascio di autorizzazioni di accesso alle grotte non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'Ente Parco, tantomeno da parte dei proprietari dei fondi in cui le stesse si aprono.

Art. 10 - Chiusura degli ingressi
Nell'ambito del territorio del Parco è vietato chiudere arbitrariamente gli ingressi delle grotte.
Per i casi di tutela dell'incolumità pubblica o di protezione delle cavità, gli Enti preposti dispongono, su specifica segnalazione e con apposito provvedimento, la messa in sicurezza.
Nella progettazione degli interventi di chiusura devono essere prese in considerazione le seguenti necessità:
&Mac183; Protezione dalla caduta accidentale di eventuali passanti;
&Mac183; Consentire il passaggio della fauna troglofila, con particolare attenzione ai pipistrelli (già soggetti a particolari norme di tutela);
&Mac183; Permettere il passaggio di acqua ed aria.

Nella progettazione di tali strutture vanno privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica in quanto utilizzano materiali che limitano al massimo l'impatto paesaggistico delle opere stesse.

Art. 11 - Accesso alle cavità chiuse
Le chiavi dei cancelli delle cavità chiuse vengono affidate in copia ai Comandi di Vigilanza Municipale di competenza che provvederanno a loro volta a consegnarle ai richiedenti dopo aver preso visione dell'autorizzazione concessa dall'Ente Parco. Le suddette chiavi possono essere consegnate temporaneamente alle associazioni speleologiche locali riconosciute previo accordi con l'Ente Parco e solo per il perseguimento dei fini previsti all'art. 3 del presente Regolamento.
E' fatto divieto dì duplicare le chiavi dei cancelli.

Art. 12 - Norme transitorie
Il presente Regolamento ha carattere di temporaneità e potrà essere oggetto di variazione e/o integrazione sulla base delle indicazioni che emergeranno dal futuro piano del Parco e/o Regolamento del Parco, così come disposto dall'art. 1l comma 2 della Legge 394/91.



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