IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Regolamentazione del sorvolo del territorio del Parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 5 febbraio 2001)



Art.1 – Generalità

1. Ai sensi dell’art.11, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 nel Parco Nazionale Gran Paradiso sono vietate le attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, la fauna protetta ed i rispettivi habitat.
2. In particolare, ai sensi della lett.h) dell’art.11 della suddetta legge nel Parco Nazionale Gran Paradiso è vietato il sorvolo del Parco da parte di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
3. Il comma 4 dell’art.11 della medesima legge stabilisce che il regolamento del parco può prevedere eventuali deroghe al divieto di cui sopra.
4. Il presente regolamento norma in deroga, fino all’approvazione del regolamento di cui all’art.11 della Legge 394/91, il sorvolo del Parco con velivoli.

Art.2 - Definizione

1. Sono velivoli tutti gli aeromobili più pesanti dell’aria.


Art.3 - Deroghe al divieto di sorvolo

1. Possono essere concesse deroghe al divieto generale di sorvolo del territorio del Parco per i sotto indicati motivi:
a) attività di protezione civile, di emergenza e soccorso;
b) attività di interesse dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
c) esecuzione di lavori in quota, esperibili solo con il mezzo aereo, che comportino il trasporto di uomini, mezzi e materiali;
d) esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite nell’interesse dell’Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell’interesse collettivo;
e) esecuzione di rilevamenti od osservazioni nell’interesse dell’Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell’interesse collettivo;
f) particolari esigenze di rappresentanza nei confronti di qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali;
g) trasporto persone portatrici di handicap.

2. E’ in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per:
a) attività di eliski;
b) attività di trasporto di persone per svago o fini ludico-sportivi;
c) attività di elibarbecuing;
d) attività di elibike;
e) trasporto di paracadutisti;
f) voli pubblicitari;
g) spargimento di sostanze;
h) attività con deltaplani, ultraleggeri e parapendii;
i) riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche o non ricadenti nell’ambito di cui al comma 1 lett.d);
j) in generale ogni attività da diporto o amatoriale o sportiva.

3. Non è soggetto ad autorizzazione il sorvolo del territorio del Parco quando avvenga ad una quota superiore ai 5.000 metri sul livello del mare.
4. I voli di emergenza svolti per le attività di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, possono essere svolti senza preventiva autorizzazione.
5.Nel caso delle riprese cinematografiche e televisive di cui al comma 1, lett.d) del presente articolo dovranno essere consegnate copie del prodotto finale secondo quanto stabilito in apposito regolamento.



Art.4 - Competenza delle procedure

1. Le domande di autorizzazione al sorvolo devono essere indirizzate al servizio Affari generali, del Parco Nazionale Gran Paradiso che terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.
2. Tali domande dovranno contenere i seguenti elementi:
a) soggetto richiedente,
b) motivazione del volo,
c) eventuali committenti,
d) percorso richiesto,
e) giorni di esecuzione del volo,
f) mezzi utilizzati.


Art.5 - Autorizzazione

1. Le autorizzazioni al sorvolo del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso sono rilasciate dal Direttore in applicazione delle norme previste dal presente regolamento.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al servizio Affari generali che, verificata la documentazione e le motivazioni addotte, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore.
3. E’ facoltà della Direzione, a seconda delle necessità e di contingenti elementi di gestione e tutela della fauna e dell’ambiente, sentito il parere dei servizi competenti, accettare o meno il periodo proposto, anche nei casi autorizzabili.
4. In assenza o impedimento del Direttore il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio.
5. Ogni autorizzazione dovrà riportare:
a) il soggetto autorizzato;
b) il periodo autorizzato;
c) le motivazioni del sorvolo;
d) il percorso autorizzato;
e) il mezzo autorizzato;
f) eventuali percorsi alternativi;
g) ulteriori eventuali prescrizioni atte a ridurre il disturbo alla fauna ed a preservare l’ambiente naturale.
6. Qualora particolari condizioni meteorologiche o contingenti impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà concordare direttamente con il Caposervizio della valle interessata una nuova data.

Art.6 - Limitazioni

1. L’autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi.

Art.7 - Revoca dell’autorizzazione

E’ facoltà della Direzione, per cause oggettive e motivate, con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate.



pagina home