IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Regolamento riprese foto-video-cinematografiche
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 20 dicembre 2000)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA La “legge quadro sulle aree protette” del 6 dicembre 1991, n. 394, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, di “Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”;
RITENUTO necessario dotare l’Ente di un apposito Regolamento che stabilisca i criteri per le attività di ripresa foto-video-cinematografica, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie nel territorio del Parco, aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco;
ESAMINATA la bozza del Regolamento elaborata dall’Ente e trasmessa con la nota di convocazione del Consiglio Direttivo;
DOPO ampia discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri, avanzando suggerimenti e proposte di integrazione;
ASCOLTATO il Direttore dell’Ente;
AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA

ß di approvare il Regolamento per le riprese foto-video-cinematografiche, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente come parte integrante.



RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE
REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto del presente regolamento sono le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie, nel territorio del Parco e aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco così come definito dall’art. 1, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2
Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo effettuate ai soli fini personali e dilettantistici.
Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

Art. 3
Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca e, se svolte nell’ambito della ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 4
Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dal Parco, subordinate al pagamento del diritto così come determinato dal presente regolamento.

Art. 5
Il diritto di cui sopra viene determinato dal Direttore del Parco secondo le seguenti modalità:

a) riprese con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo: da lire 300.000 a lire 3.000.000;
b) riprese pubblicitarie fotografiche: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
c) riprese pubblicitarie videocinematografiche da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.


Art. 6
Il diritto, così determinato, è comprensivo delle spese per l’assistenza fornita dal personale del Parco durante l’effettuazione delle riprese.

Art. 7
La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20%, qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente riportata la dicitura “Ripresa effettuata nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.

Art. 8
Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato.
Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga utilizzato dall’Ente per fini commerciali.

Art. 9
L’ampiezza della diffusione e il soggetto che ne risulta il beneficiario finale, debbono essere dichiarati dal soggetto che intende effettuare le riprese foto-video-cinematografiche, al momento della richiesta della relativa autorizzazione.

Art. 10
L’autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di apposita istanza scritta alla Direzione del Parco. L’istanza deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere le riprese.
L’autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore dell’Ente.

Art. 11
Il diritto deve essere versato in unica soluzione al momento del rilascio dell’autorizzazione mediante versamento sul conto corrente postale intestate all’Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga o tramite altre modalità d’uso.

Art. 12
In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative.
I contravventori sono perseguiti con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 2.000.000, ai sensi della legge 689 del 24 novembre 1981, salvo l’applicazione di altre norme di riferimento e l’eventuale danno ambientale procurato.



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