IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gargano - Regolamento per le attività di arrampicata nel territorio del Parco nazionale del Gargano
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 46 del 31 ottobre 2000)





1) Oggetto - Il presente documento ha per oggetto la regolamentazione nello spazio e nel tempo delle attività di arrampicata nel territorio del Parco. Esso ha carattere di temporaneità e potrà essere oggetto di variazione e/o integrazione sulla base delle indicazioni che emergeranno dal Piano del Parco e dal Regolamento del Parco e/o da contingenti esigenze di tutela.

2) Disposizione - Nell'ambito del Parco Nazionale del Gargano le attività di arrampicata sportiva o di qualunque altro genere, di palestra di roccia e similari, di seguito definite attività di arrampicata, sono vietate. E' fatta eccezione per le aree di seguito specificate, con tempi e modalità secondo i seguenti articoli e comunque dopo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

3) Siti concessi all'attività di arrampicata - I siti concessi all'attività di arrampicata sono individuati in:

a) Pareti in località "Ripe Rosse" limitatamente a quelle situate a valle della s.s.89;

b) Pareti in località "Posta Capuana'', ad esclusione della gola.

I siti indicati sono comunque concessi come da cartografia, parte integrante del presente regolamento e disponibile presso l'ente Parco. Integrazioni all'elenco dei siti concessi saranno effettuate non appena sarà pubblicata la nuova perimetrazione dell'area protetta dal Ministero dell'Ambiente.

4) Tempi - Nelle aree individuate le attività di arrampicata sono consentite dal 1 agosto al 15 gennaio ed esclusivamente in orari diurni.

5) Modalità - Durante le attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento eticamente accettabile nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi. E' fatto inoltre divieto assoluto di:

- a) Scrivere, segnare sulle pareti di roccia ovvero segnalare le piste, nonché danneggiare o alterare l'Habitat e lo stato dei luoghi;

- b) Lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altre supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione dei chiodi strettamente necessari alla pista.

6) - Autorizzazioni - Le attività di arrampicata sono concesse unicamente a singoli o associati che ne facciano richiesta con apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'utilizzo del sito. Le autorizzazioni saranno concesse per un numero di praticanti non superiore alle 15 unità per sito e previa presa visione del regolamento e dell'area interessata su cartografia; il richiedente assume le responsabilità, per sé e per i componenti del gruppo, riguardo a modalità e comportamenti adeguati nell'avvicinamento agli ambienti considerati e loro fruizione.

7) Sanzioni - L'inosservanza del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 2.000.000, fatte salve le aggravanti costituenti ipotesi di reato.

8) Vigilanza - Il Corpo Forestale dello Stato è specificatamente incaricato di far osservare il dispositivo del presente regolamento.



pagina home