IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Val Grande – Modifica schema di convenzione, approvato con delibera di G.E. n. 27 del 22.04.2002, tra Parco Nazionale Val Grande e Guide, per lo svolgimento servizi di accompagnamento e incontri naturalistici.
(Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 dell’11 giugno 2002)



LA GIUNTA ESECUTIVA
(omissis)


DELIBERA


1) DI MODIFICARE lo schema di convenzione approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 27 del 22.04.2002, relativa allo svolgimento dei servizi di accompagnamento e incontri naturalistici, con la nuova bozza allegata che fa parte integrante del presente atto.




CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE E LA GUIDA DEL PARCO SIG…………………………. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INCONTRI DIVULGATIVI


TRA

Il Parco Nazionale Val Grande, in persona del Direttore,

E

Il si-g………………………………………., Guida esclusiva e ufficiale del Parco, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della legge 394/91 e s.m.i.,

si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.


Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il Parco affida al sig ……………………………Guida del Parco, la conduzione di servizi di accompagnamento dei visitatori nei territori del Parco, la realizzazione di serate divulgative e il servizio di informazione in occasione di manifestazioni organizzate dall'Ente Parco o a cui il Parco partecipa, riservandosi il ruolo di coordinamento generale degli stessi.
Il Parco intende affidare analoghi servizi alle guide esclusive e ufficiali del Parco Nazionale Val Grande, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L. 394/91. La presente convenzione non costituisce limitazione alla sovranità del Parco in ordine alla possibilità di esercitare con proprio personale o con personale da esso incaricato, accompagnamenti legati alle proprie finalità istituzionali e non costituisce neppure limitazione alla possibilità della Guida di svolgere in proprio attività di accompagnamento.
Il Parco affida alla Guida i servizi individuati nella presente convenzione e si riserva la facoltà di individuarne di ulteriori, appositamente concordati e definiti attraverso separate convenzioni d'incarico.

Art. 2 – Obblighi dei contraenti
Il Parco Nazionale Val Grande si impegna a:

- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici, a tutti coloro che si rivolgeranno all'Ente, nonché tramite materiali pubblicitari e divulgativi, dell'avvenuto affidamento del servizio di visite guidate alle Guide Esclusive del Parco, e della possibilità di utilizzo delle stesse;
- raccogliere le richieste e le prenotazioni di visite e accompagnamenti, segnalandole quindi alla Guida nei giorni in cui questa si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio; rimane comunque esclusiva responsabilità della Guida la valutazione delle condizioni per l'organizzazione delle visite e accompagnamenti;
- concedere l'uso del nome e il logo del Parco per l'espletamento dei servizi connessi a quanto indicato nella presente convenzione, dando atto che la Guida dovrà recare nello svolgimento delle mansioni connesse alla presente convenzione il distintivo identificativo che sarà fornito dal Parco;
- concedere alla Guida il proprio materiale divulgativo, necessario per il buon espletamento del servizio e autorizzare la Guida alla vendita del materiale promozionale dell'Ente (libri, magliette etc.) acquistato a prezzo agevolato dal Parco e rivenduto al prezzo stabilito dal Parco stesso secondo le modalità previste dalla legge;
- fornire il servizio di prenotazione delle visite guidate e indirizzare le richieste ad esso pervenute alle guide;
- utilizzare prioritariamente le Guide Esclusive del Parco per lo svolgimento di programmi di visite promossi direttamente o concordati con altri enti, nel caso in cui non possa disporre di proprio personale;
- consentire la possibilità alle Guide di usufruire dei Centri Visita come punti di raccolta per i partecipanti, alle iniziative oggetto della presente convenzione, previo accordo con il Parco e con i responsabili della gestione;
- far rispettare alle singole Guide quanto indicato e previsto dalla presente convenzione, rispetto delle tariffe incluso, a garanzia della professionalità della Guida esclusiva del Parco e della propria immagine.

La Guida del Parco si impegna a:

- garantire l'espletamento del servizio di Guida nel Parco;
- rendersi disponibile per eseguire i servizi richiesti dal Parco, adeguatamente comunicati dal Parco stesso;
- segnalare puntualmente, via fax o posta elettronica, agli uffici del Parco, le variazioni di disponibilità rispetto a quanto comunicato nel curriculum;
- segnalare al Parco ogni emergenza ambientale e ogni palese violazione delle leggi e dei regolamenti, che fosse rilevata nel corso di una visita guidata o altri servizi, fermo restando che l'eventuale sanzione rimane di competenza degli organi a ciò preposti;
- segnalare, tempestivamente, i sentieri, i tratti , la segnaletica che necessiti di ripristini e/o manutenzione;
- garantire che il servizio di accompagnamento sia eseguito da una guida esclusiva del Parco per gruppi escursionistici composti da un massimo di 10 persone, quando il percorso è di tipo turistico o escursionistico; per gruppi di numero superiore si dovrà prendere accordi con altre guide del Parco per garantire la presenza di un numero proporzionale a tale rapporto. Per percorsi rivolti a escursionisti esperti le guide devono essere sempre due;
- garantire il servizio di guida nel rispetto delle tariffe stabilite nel presente atto;
- pubblicizzare l'immagine del Parco, sia a livello di turismo locale che cercando forme di collaborazione con aziende di promozione turistica e gli Enti locali della zona, anche attraverso manifestazioni organizzate dall'Ente Parco o a cui lo stesso partecipa;
- tenere, nello svolgimento dei servizi affidati, un comportamento consono alla sua funzione nel rispetto e nella tutela del territorio e dell'immagine del Parco.

Art. 3 – Verifiche di attività
La guida, al termine del periodo di validità della convenzione, farà pervenire al Parco una relazione sulle attività svolte, nella quale sia evidenziato l'impegno dedicato alle attività connesse al presente atto.
Qualora la Guida, senza giustificati motivi, non avesse svolto alcun tipo di attività nel corso del regime di convenzione, o per gravi comportamenti di scorrettezza nei confronti dell'Ente, il Parco potrà, previo avviso scritto, richiedere alla Guida spiegazioni circa la condotta tenuta, e proporre la revoca della convenzione. La Guida potrà far pervenire al Parco documenti giustificativi sulla base dei quali il Parco potrà valutare le decisioni da assumersi in merito al mantenimento del regime di convenzione. Il mancato interesse della Guida alle attività connesse al ruolo ricoperto sarà pregiudiziale per il rinnovo della convenzione per l'anno successivo.

Art. 4 – Responsabilità
Le parti convengono che il Parco non avrà alcuna responsabilità per qualunque accadimento potesse succedere alla guida o ad uno o più visitatori durante gli accompagnamenti o per qualsiasi fatto o sanzione di cui si rendesse responsabile la Guida.
Il parco si riserva di effettuare verifiche sull'attività di accompagnamento della Guida anche richiedendo pareri o giudizi ai fruitori dei servizi regolati dalla presente convenzione.

Art. 5 – Obblighi assicurativi
La Guida deve avere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per rischi derivanti alle persone. La polizza potrà essere stipulata ex-novo o con adeguamento di quella già in possesso, tramite un'appendice, valevole per la attività oggetto della presente convenzione. Per le guide organizzate in gruppo vale la polizza assicurativa generale della Società o Associazione alla quale fanno riferimento.
Entro 8 giorni dalla stipulazione della convenzione, la Guida si impegna a far pervenire la propria polizza assicurativa all'Ente, pena l'esclusione dall'esercizio delle attività in oggetto.

Art. 6 – Periodo di validità
La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2002, con possibilità di rinnovo sulla base delle verifiche da effettuarsi ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco.

Art. 7 – Tariffe
La Guida si impegna a praticare, per l'effettuazione del servizio promosso dall'Ente Parco, le seguenti tariffe:

A) minimo euro 130,00 per giornata intera (8 ore) (su richiesta);
B) minimo euro 72,00 per mezza giornata (su richiesta);
C) importi da concordare per ogni singola escursione a seconda della lunghezza, difficoltà e tematicità nell'ambito del programma di escursioni promosse dall'Ente;
D) per singole manifestazioni o progetto: importo da stabilire;
E) per serate e proiezioni: da euro 60,00 a euro 120,00 (da concordare a seconda dell'impegno);
F) per quanto non specificatamente indicato si impegna di corrispondere un contributo proporzionale pari a euro 52,00 (IVA esclusa), solo per l'anno 2002, ad ogni guida per ogni gita da effettuare nell'ambito del progetto di escursioni promosso dall'Ente.
G) La Guida è tenuta a proporre all'utenza un servizio alternativo in caso di brutto tempo Il contributo sarà erogato anche in caso di non effettuazione dell'escursione per causa di forza maggiore (avverse condizioni meteorologiche o quant'altro).
Per quanto non specificamente indicato, si autorizza la libera contrattazione delle tariffe.

Art. 8 – Pagamenti
Le prestazioni per i servizi di cui alla presente convenzione, nell'ammontare previsto al precedente articolo, saranno liquidate direttamente dai fruitori alla guida, che emetterà i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le guide organizzate in gruppo possono. emettere fattura cumulativa tramite la Società od Associazione referente.

Art. 9 – Penali
Nel caso di difformità nello svolgimento da parte della Guida, rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione, il Parco ha la facoltà di proporre la revoca della convenzione, senza pagamento di alcuna penale.
Il Parco dovrà comunicare la motivazione di tale atto alla Giuda che potrà svolgere eventuali controdeduzioni nel termine di trenta giorni. Resta salva la possibilità di proporre azione penale nel caso di danni subiti dal Parco in dipendenza del comportamento inadempiente della Guida.

Art. 10 – Facoltà di recesso
La Guida potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla data di cessazione del servizio.

Art. 11 –Controversie
In caso di controversie dipendenti dalla stipula della presente convenzione, la sede giudiziale scelta dai contraenti è quella del Tribunale di Verbania.

Art. 12 – Imposte e tasse
Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi bolli ed eventuale registrazione, da effettuarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della L. 634/72, sono a carico della Guida.

Art. 13 – Ulteriori comunicazioni
La Guida si impegna a fornire indicazioni riguardanti l'ambito territoriale del Parco di propria preferenza o prioritario per lo svolgimento del servizio, ferma restando la possibilità in qualunque caso di esercitare l'attività in tutto il territorio del Parco, secondo le sue prioritarie discipline di competenza. La Guida si impegna inoltre a comunicare al Parco la sua eventuale adesione ad una delle associazioni delle Guide esclusive del Parco. La Guida si impegna infine a comunicare al Parco l'esatto recapito dove intende ricevere le comunicazioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14 – Normativa di riferimento
La Guida dovrà gestire i servizi oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme di cui alla Legge Quadro 394/91 e dal Decreto Ministero Ambiente istitutivo del Parco Nazionale Val Grande, nonché dalle direttive specifiche che verranno impartite dal Parco stesso.



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