IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Regolamento per le attività di campeggio nel parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 26 maggio 1998)





Art. 1 - Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare delle disposizioni in vigore per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, lo svolgimento delle attività di campeggio all'interno del territorio del Parco, con particolare riferimento al campeggio libero temporaneo di cui all'art. 3 dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Art. 2 - Per poter campeggiare nelle località di cui all'art. 3, in gruppo organizzato o singolarmente, è necessario richiedere apposita autorizzazione, indicando il numero dei giorni e il numero di persone previsti, presso il Centro Servizi del Parco della zona interessata o gli uffici della organizzazione che gestisce le aree e le attività connesse. In via transitoria, nelle località in cui non risulta attivato il Centro Servizi del Parco, l'autorizzazione è richiesta e rilasciata dal Comune competente per territorio, che ne trasmette immediatamente copia all'Ente Parco. L'attività di campeggio può essere delegata ad associazioni, cooperative e società, previa intesa con l'Ente Parco. Per ogni area di campeggio è preventivamente stabilito, dall'Ente Parco, un numero massimo di presenze, in relazione alle caratteristiche della località interessata, alla vicinanza di centri abitati, alle possibilità di smaltimento dei rifiuti, alla disponibilità di acqua e alle modalità di raggiungimento. Ai gruppi organizzati viene assegnato un apposito sito di campeggio individuato a cura della organizzazione responsabile della gestione all'interno delle località di cui all'art. 3.

Art. 3 - Le località in cui è possibile campeggiare, con il relativo carico massimo di persone ammesse per ogni area, sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente regolamento, che può essere, ove necessario, adeguato e integrato dalla Presidenza dell'Ente, rispetto alle esigenze di tutela, anche sulla base di proposte dei Comuni e dalle altre amministrazioni locali.

Art. 4 - Per campeggio libero temporaneo nel Parco, si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporaneo. Le attività svolte con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche temporaneamente, a tali attività, non sono pertanto consentite nelle località di cui all'art. 3 e si possono invece svolgere nelle apposite aree attrezzate, localizzate in genere nei pressi dei centri abitati o in aree antropizzate. La sosta notturna e/o organizzata di tali mezzi è pertanto vietata sia lungo le strade che in qualsiasi altra località del Parco che non sia appositamente destinata allo scopo.

Art. 5 - Per le attività di trekking per escursioni di più giorni, l'Ente Parco può eventualmente autorizzare la sosta in aree diverse da quelle previste nel presente regolamento, su richiesta di apposita autorizzazione, nella quale devono essere indicati i luoghi, il giorno e il numero delle persone partecipanti. L'Ente Parco non può rilasciare autorizzazioni per le aree individuate nel Piano del Parco come Zona A "Riserva Integrale", nelle quali è vietata qualsiasi forma di campeggio o bivacco, anche momentaneo.

Art. 6 - I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nelle aree di campeggio, sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:

  • E' vietato il taglio delle piante;
  • E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
  • E' vietata qualsiasi manomissione del terreno e, in particolare, intorno alle tende, la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;
  • E' vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, e in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici;
  • E' vietata l'accensione di fuochi, salvo nei siti appositamente attrezzati o indicati dalle Guardie delle Stazioni del CTA/CFS Sorveglianza del Parco, ferma restando la responsabilità degli interessati per qualsiasi danno a persone o cose.
  • Lo smaltimento dei rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione, dovrà essere effettuato esclusivamente negli appositi contenitori R.S.U. allestiti appositamente dal Comune interessato.

Art. 7 - Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti del Parco e, in particolare, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 e relative norme di salvaguardia di cui all'allegato A dello stesso Decreto e dei regolamenti dell'Ente di attuazione di dette norme.

Art. 8 - Il campeggio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, adeguatamente promosso dall'Ente, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente, che può opportunamente informarsi tramite le strutture di servizio, le Guardie delle Stazioni del CTA/CFS Sorveglianza del Parco e la documentazione illustrativa disponibile, anche gratuitamente, presso i Centri Servizi, gli Uffici pubblici, le organizzazioni turistiche e gli stessi responsabili della gestione delle aree di campeggio. Il Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.

Art. 9 - L'autorizzazione del Parco viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni. Per la permanenza nelle aree di campeggio, può essere previsto il pagamento di una quota giornaliera, stabilita in misura diversa, in relazione alle caratteristiche del soggiorno e ai diversi mezzi di fruizione (tenda, roulotte, caravan, etc.).

LOCALITA' per CAMPEGGIO (allegato a Regolamento per le attività di campeggio nel Parco - giugno 1998)

COMUNE
LOCALITA' Art. 3
CARICO MAX

PERSONE AMMESSE

Riferimento

in cartina

ACQUASANTA TERME
F.te Grossa di Umito

Fosso della Montagna di Umito

S. Giovanni

n. 50

n. 10

n. 50

51

50

52

AMATRICE
Madonna di Filetta di Rocchetta

Campo Marte di Voceto

La Cona di Retrosi

S. Cipriano

Prato Pantano di Cornillo

Coste da Sole

n. 40

n. 60

n. 10

n. 60

n. 40

n. 20

4

5

7

6

9

10

ARQUATA DEL TRONTO
Pian Mancini
n. 20
42
CALASCIO
Rifugio di Rocca Calascio
n. 10
44
CAMPOTOSTO
Ponte Rio Fucino

Area Sportiva Camping

Cong S.S. 577 Km. 15,399

Valle Bove

Case Isaia

La Cona di Poggio Cancelli

n. 20

n. 50

n. 30

n. 10

n. 20

n. 60

11

12

30

39

40

41

CASTEL DEL MONTE
Fonte Vetica a Campo Imperatore
n. 20
16
CASTELLI
S. Rocco di Piano del Fallo
n. 50
17
CASTELVECCHIO CALVISIO
Carpine
n. 60
14
CORTINO
Padula

Colle della Fonte di Valle Vaccaro

n. 20

n. 30

25

37

CROGNALETO
Piano Vomano

Fonte Favacchiole

La Cona di Tottea

S. Croce di Alvi

Valle Vigna di Frattoli

Mastrisco di Cesacastina

Figliola Micciola di Cesacastina

Fonte Spugna di Valle Vaccaro

Fonte S. Salvatore di Crognaleto

S. Giorgio

n. 30

n. 50

n. 30

n. 30

n. 20

n. 50

n. 20

n. 30

n. 20

n. 50

27

28

35

34

32

31

36

30

33

29

FANO ADRIANO
Fonte Azinegna

Prato Selva di Pozze Pagano

n. 20

n. 60

23

24

FARINDOLA
Rigopiano
n. 100
15
ISOLA DEL GRAN SASSO
Peschieti di Piana del Fiume di Pretara

Piani S. Pietro

Casale presso ex scuola

n. 30

n. 50

n.10

18

19

45

L'AQUILA
Piane il Castrato in Val Chiarino

Mulino Cappelli in Val Chiarino

n. 20

n. 50

48

49

MONTEBELLO DI BERTONA
Fonte Tre Piane
n. 10
8
MONTEREALE
Madonna di S. Rufo
n. 10
13
PIETRACAMELA
Le Fosse

Mirichigni

Vascone di Prati di Tivo

Vena di Carrozza

Colle di Tivo - Miramonti

n. 30

n. 60

n. 20

n. 30

n. 30

20

21

22

46

47

PIZZOLI
Fonte Capoccia
n. 10
43
TORRICELLA SICURA
Acquachiara
n. 50
26
VALLE CASTELLANA
Macchia da Sole

S. M. degli Angeli di Pietralta

Fonte Tevera di Prevenisco

Fonte S. Rocco - Morrice

n. 30

n. 20

n. 30

n. 10

1

2

3

53




pagina home