IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi - Approvazione regolamento-bando per l'erogazione di contributi in conto interessi agli operatori turistici del parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n 11 del 14 febbraio 1997)




1. Premessa - Al fine di favorire lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali per la realizzazione di un sistema di ospitalità diffusa nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con il concorso delle Province di Arezzo e di Forlì-Cesena, della Comunità Montana del Casentino e della C.C.I.A.A. di Arezzo indice un bando di concorso per l'erogazione a soggetti privati di incentivi in conto interessi per il miglioramento, l'adeguamento e la messa a norma di strutture ricettive. A tal fine il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna finanzia l'abbattimento del tasso di interesse di prestiti contratti con gli istituti di credito convenzionati.

2. Lavori oggetto di finanziamento - Si intendono oggetto di finanziamento:

- sistemazioni di manufatti, opere murarie, con particolare riferimento al recupero di caratteri tipologici ed architettonici originari o tradizionali, ivi comprese le spese di progettazione e di direzione lavori;

- sistemazioni di pertinenze esterne, con particolare riferimento a lavori di recupero paesaggistico;

- messa a norma di servizi ed impianti;

- opere tese al risparmio energetico od all'utilizzo di fonti energetiche scarsamente inquinanti;

- acquisto di arredi indispensabili all'attività e alle iniziative.

3. Soggetti Beneficiari - Si intendono destinatari di fi soggettivi ed oggettivi dei progetti di investimento;b) della qualità del progetto di intervento, valutata in termini di elevazione degli standard qualitativi o di conseguimento di più elevati livelli di compatibilità ambientale e/o paesaggistica;c) ditiva, quali esercizi di agriturismo, di affittacamere, campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi e pensioni.

4. Importo e durata del finanziamento agevolato - Il finanziamento agevolato è concesso nella misura massima dell'80% dell'importo complessivamente previsto per l'esecuzione delle opere e delle forniture ammesse nell'ambito delle finalità previste dall'art. 2 e comunque per prestiti contratti presso uno degli istituti convenzionati dell'importo massimo per ciascuna impresa di £. 50.000.000 (cinquantamilioni) e minimo di £. 10.000.000 (diecimilioni).

L'istituto bancario potrà concedere prestiti superiori a cinquanta milioni di lire, che però non beneficeranno oltre tale limite di nessuna agevolazione da parte dell'Ente Parco.

Sono esclusi dal finanziamento i titolari di esercizi che abbiano fruito, per la stessa destinazione, di benefici previsti da altre provvidenze di legge.

Il contributo a carico del Parco a favore di ciascuna impresa è previsto nella misura annua di 4 punti percentuali.

Il contributo si intende a valere per un periodo massimo di 3 anni, restando pertanto escluso per eventuali periodi successivi al finanziamento.

Il contributo per le iniziative ammesse sarà erogato direttamente dal Parco al soggetto beneficiario tramite l'istituto bancario concedente il prestito, il quale trasmetterà tempestivamente al Parco le specifiche tecniche dell'avvenuta erogazione.

5. Modalità tecniche del finanziamento - Le modalità previste per la concessione del finanziamento sono ascrivibili alle seguenti forme tecniche il cui massimale globale concepibile non potrà superare lire 50.000.000 (cinquantamilioni):

- mutuo chirografo o piccolo prestito;

- mutuo ipotecario e fondiario;

6. Durata massima dei prestiti - La durata massima dell'operazione si intende rapportata alla specifica modalità tecnica: - anni 5 in caso di ricorso al mutuo chirografo o al piccolo prestito; - anni 10 in caso di ricorso a mutuo ipotecario o fondiario, salvo variazioni deliberate dall'istituto erogante.

7. Realizzazione degli interventi - Gli interventi ammissibili al presente regime di aiuti devono risultare:

- progettati in forma esecutiva ai sensi della legge 216/95 alla data di presentazione della domanda di contributo;

- iniziati non oltre centottanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo;

- realizzati entro il 31 dicembre 1998.

Gli interventi si intendono realizzati quando i beni siano stati consegnati, le opere siano state realizzate e le spese siano state effettivamente sostenute in misura pari almeno al 50% dell'ammontare complessivo al netto di I.V.A.

8. Erogazione del finanziamento - Il finanziamento concesso sarà erogato direttamente tramite l'istituto bancario concedente il prestito, sotto forma di contributo attualizzante gli interessi abbattuti.

9. Obblighi dei beneficiari - I beni oggetto di intervento ammessi al presente regime di aiuti non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla realizzazione degli interventi medesimi; i beni immobili sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso, trascritto a spese del beneficiario presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

I beneficiari dei finanziamenti dovranno impegnarsi, all'atto del ricevimento degli stessi, a distribuire per almeno cinque anni presso gli esercizi oggetto di finanziamento, sia gratuitamente sia in conto vendita, il materiale promozionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che allo scopo il Parco distribuirà loro ed a mettere a disposizione le loro strutture per l'eventuale svolgimento di manifestazioni culturali e promozionali del Parco.

10. Decadenza dal finanziamento - La mancata o difforme realizzazione dei progetti di intervento ammessi a finanziamento o il mancato rispetto delle altre disposizioni di cui al presente regolamento costituiscono motivo di decadenza dai benefici concessi.

Nel caso di rinuncia o decadenza il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna provvederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella della restituzione.

11. Modalità di presentazione delle domande - Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli.

Le domande dovranno essere inoltrate, in carta semplice, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata.

L'inoltro delle domande dovrà essere effettuato entro il termine del ......... Le domande inviate oltre questo termine, facendo fede la data di spedizione postale, non saranno prese in considerazione.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione, indispensabile ai fini della valutazione:

1. relazione descrittiva dell'intervento con dettagliato preventivo di spesa;

2. eventuale altra documentazione (piani, programmi, analisi ed indagini di mercato etc.) concernente l'intervento nello specifico riferimento al contesto territoriale in cui si inserisce, volta a fornire elementi di giudizio circa la qualità, l'efficienza, il contributo alla produzione (in termini di incremento previsto del fatturato) ed alla occupazione, la valorizzazione dei caratteri paesaggistici che l'intervento comporta;

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

  • che per l'intervento non sono state ottenute altre agevolazioni;
  • che le opere sono in regola con la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, ambientale;
  • le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta già ottenute e quelle da ottenersi.

4. dichiarazione temporaneamente sostitutiva di atto notorio attestante (se del caso secondo il soggetto beneficiario):

  • l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle C.C.I.A.A.;
  • la qualità di legale rappresentante la società;
  • l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli;
  • l'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo;
  • l'assenza di procedure fallimentari o concorsuali in corso;
  • l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali;
  • la regolare posizione rispetto agli obblighi tributari derivanti dalla legislazione italiana e straniera.

5. autocertificazione ai sensi dell'art. 3 D.L. 490/94 "Disposizioni attuative della legge n. 47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia";

6. l'istituto di credito prescelto per il finanziamento.

La documentazione di cui sopra e le informazioni indicate nell'allegato facsimile di domanda sono considerate indispensabili per l'ammissibilità del progetto; potrà comunque essere allegata alla domanda ogni altra documentazione o informazione ritenuta utile per una più completa valutazione dei progetti di intervento.

12. Valutazione delle domande - Per la valutazione delle richieste è istituito un Comitato Tecnico del quale fanno parte in qualità di Membri effettivi un rappresentante del Parco, uno della Provincia di Forlì, uno della Provincia di Arezzo, uno della Camera di Commercio di Arezzo ed uno della Comunità Montana del Casentino. La valutazione di ammissibilità verrà fatta, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del bando, sulla base dei criteri individuati nei precedenti articoli; delle domande ammissibili verrà compilata apposita graduatoria sulla base dei parametri e dei criteri di cui al successivo art. 15 ed esprimendo parere favorevole al finanziamento per le domande ammissibili sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Il Comitato Tecnico può richiedere agli aspiranti beneficiari ogni altro documento o chiarimento ritenuto necessario ai fini istruttori; in tal caso la documentazione integrativa deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta, pena la non ammissibilità, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata.

L'Ente Parco trasmetterà quindi le domande selezionate alle banche prescelte dai richiedenti attestando che l'investimento è ammissibile a contributo e specificandone l'importo.

Il parere favorevole del Comitato Tecnico non vincola comunque le Banche, ai cui Organi Amministrativi spetta ogni definitiva ed insindacabile decisione sulle singole richieste di finanziamento avanzate.

13. Obblighi dei beneficiari - I beneficiari sono tenuti:

a) a trasmettere al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna le certificazioni prescritte relative alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di atti notori, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria;

b) alla corretta e conforme realizzazione degli interventi ammessi a contributo entro il 31 dicembre 1998; eventuali variazioni al progetto di investimento ammesso a contributo, nei contenuti e nelle modalità attuative, dovranno essere tempestivamente comunicate al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che si riserva la facoltà di revoca dei contributi disposti ove le stesse variazioni configurino una sostanziale variazione del progetto medesimo in relazione ai criteri di priorità;

c) a trasmettere al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, entro il 31 marzo 1997, la documentazione finale di spesa.

Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente a quanto sopra indicato il Parco provvederà alla revoca dell'intero contributo previsto.

I beneficiari che intendessero rinunciare ai benefici di cui al presente bando dovranno darne immediata comunicazione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, mediante lettera raccomandata; qualora il rinunciatario abbia già acquisito il contributo o parte di esso, questo dovrà essere restituito, gravato dagli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione del contributo o della parte di esso.

All'atto della rendicontazione i beneficiari dovranno documentare, pena la revoca del finanziamento concesso:

a) collaudi e certificati di agibilità e sicurezza previsti dalle vigenti normative dei beni immobili risultanti dall'intervento;

b) vincolo di destinazione d uso per le aree e gli edifici costituenti oggetto dell'intervento.

I beneficiari si impegnano a consentire l'accesso alle aree di intervento ed alla documentazione relativa all'intervento ai funzionari del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna o da questo incaricati del controllo della corretta e conforme realizzazione degli interventi.

14. Informazioni sull'avvio del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha luogo il primo giorno successivo al termine della presentazione delle domande. La durata prevista per l'iter amministrativo è determinata in fasi come segue:

il termine per la costituzione del Comitato tecnico è fissato entro il termine per la presentazione delle domande;

il termine per l'approvazione delle graduatorie è fissato entro 60 giorni dal termine della presentazione delle domande.

Il responsabile del procedimento è (omissis).

15. Parametri di valutazione e criteri di priorità - I progetti di intervento saranno valutati dal Comitato Tecnico sotto il profilo:

a) della completezza della documentazione e delle informazioni, nonché della rispondenza alle vigenti normative in materia paesaggistica, ambientale e di procedimenti amministrativi di legittimazione degli interventi urbanistico-edilizi, ferma restando l'inammissibilità delle domande non rispondenti ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei progetti di investimento;

b) della qualità del progetto di intervento, valutata in termini di elevazione degli standard qualitativi o di conseguimento di più elevati livelli di compatibilità ambientale e/o paesaggistica;

c) di particolari elementi di valorizzazione dei caratteri dell'area protetta, soprattutto in relazione alle tipologie ed ai materiali adottati.

Per ciascuno dei profili considerati la commissione potrà attribuire un punteggio da 0 a 3.



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