IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Accensione di fuochi d'artificio nel territorio del Parco in occasione di feste e ricorrenze tradizionali
(Decreto del Presidente n. 68 dell'8 agosto 1996)


IL PRESIDENTE
Rilevato che sono pervenute numerose richieste di Enti locali e comitati organizzatori dirette ad ottenere l'autorizzazione all'accensione di fuochi d'artificio per spettacoli pirotecnici in occasione di feste e ricorrenze tradizionali;
Considerato che per quanto disposto dall'art. 11, comma 3, lett. f) e g) della legge 394/91 è vietato all'interno del territorio del Parco l'uso di fuochi all'aperto e di esplosivi e che il comma 4 dello stesso articolo demanda al Regolamento la disciplina delle eventuali deroghe;
Visto l'art. 1, comma 7, del DPR 6.8.1993 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini il quale stabilisce, in via transitoria, fino all'approvazione di detto Regolamento, che sono in vigore le misure di salvaguardia di cui al predetto art. 11 integrate da quelle di cui al D.M. Ambiente 3.2.1990 in quanto compatibili ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 394/91;
Visto l'art. 4, comma 4, del predetto D.M. 3.2.90 che nel dettare le misure di provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nulla prevede in merito;
Considerato, alla luce delle norme sopraindicate, che appare evidente un divieto. a regime, di uso di esplosivi ed accensione di fuochi all'aperto (salve le deroghe da prevedersi nel Regolamento), mentre in via transitoria non vi è un assoluto divieto in materia;
Rilevato che le istanze pervenute in merito all'oggetto sono tutte riferibili a fuochi artificiali in occasione di manifestazione e ricorrenze, civili e religiose, aventi carattere tradizionale;
Ritenuto poter in via transitoria, disciplinare in via generale la materia, in attesa del Regolamento, stabilendo che è consentito nel territorio del Parco l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, alle seguenti prescrizioni:
a) che si tratti di feste tradizionali;
b) che sia tradizione l'uso di fuochi d'artificio in tali occasioni;
c) che i fuochi vengano accesi su aree distanti almeno m. 100 da superfici boscate;
d) che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni a persone, cose, alla flora e fauna protetta;
e) che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
f) che al termine delle manifestazione venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
g) che la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accensione sia garantita dal personale del C.F.S. e dagli agenti di Polizia Municipale;
Visto l'art. 9, comma 3, della legge 394/91;
Assumendo per l'urgenza di provvedere i poteri consiliari, salvo ratifica.

DECRETA
1. di adottare in via provvisoria la disciplina generale per l'accensione e l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici in occasione di feste e ricorrenze tradizionali nel territorio del Parco secondo quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di demandare agli agenti del C.F.S. e al personale della Polizia Municipale dei Comuni la vigilanza per la corretta esecuzione della presente disciplina;
3. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni ricadenti nel territorio del Parco;
4. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del C.D. nella prossima seduta;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





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