IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio socio-culturale ed etno-antropologico e alla promozione di eventi e di manifestazioni, di attività di animazione socio-culturale, di sensibilizzazione, di educazione permanente, di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive di interesse del Parco

(Deliberazione del Consiglio direttivo n.. 28 del 2 agosto 1999)





Art.1 - In attuazione dell'art l, comma 2, lettere b) e c) e dell'art 7, comma 1, lettere e) e g) della Legge 394/91, l'Ente Parco Nazionale del Pollino elabora annualmente, ai sensi delle presenti norme, un programma di iniziative culturali e promozionali ed il relativo quadro economico-finanziario da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo

Art.2 - Il programma di iniziative, di cui al precedente articolo, ha lo scopo di rendere attivo e propositivo il ruolo dell'Ente Parco e di elaborare un "progetto culturale" complessivo, coordinato e finalizzato, sia nei contenuti sia nelle modalità organizzative, che permetta di realizzare interventi appartenenti ad un unico contesto, ad una logica e ad un disegno operativo in armonia con le finalità del Parco

Art.3 - Rispondono a tali requisiti gli interventi, compatibili con le finalità del Parco, che mirano a:

  • il recupero e la valorizzazione del patrimonio socio-culturale ed etno-demo-antropologico delle comunità locali del Parco;
  • la promozione di eventi e manifestazioni che valorizzano l'immagine e l'identità del Parco;
  • la promozione di attività di animazione socio-culturale, di sensibilizzazione, di educazione permanente delle comunità locali del Parco;
  • la promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive che favoriscono la fruizione del Parco.

Art.4 - Le iniziative da inserire in programma possono essere:

  • iniziative dirette dell'Ente Parco, inserite in un apposito programma;
  • iniziative promosse da Istituzioni, Enti e Organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro e interessati alla promozione e alla valorizzazione del Parco, d'intesa con lo stesso.

Art.5 - Il programma delle iniziative sarà predisposto ed approvato dall'Ente Parco entro il 30 settembre di ogni anno; l'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per la attuazione sarà inserito nel Bilancio di previsione per l'anno successivo da approvare entro il 31 ottobre; le risorse programmate saranno utilizzabili ad avvenuta approvazione del Bilancio da parte del Ministero dell'Ambiente.

Art.6 - Le iniziative dirette dell'Ente Parco riguarderanno eventi e manifestazioni di grande rilevanza inseriti nel programma annuale e realizzati, a cura e spese dell'Ente stesso, in forma

- di organizzazione diretta,

- di partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati da altre Istituzioni, Enti e Organismi.

Art.7 - Le iniziative promosse da Istituzioni, Enti e Organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro e interessati alla promozione e valorizzazione del Parco, ed aventi l'obiettivo di realizzare gli interventi indicati nel precedente Art. 3, sono organizzate e gestite sotto la responsabilità degli stessi soggetti proponenti e possono essere sostenute dall'Ente Parco con apposito contributo.

Art.8 - Per l'ottenimento del contributo di cui al precedente Art 7, i soggetti proponenti, aventi i requisiti indicati nel già citato Art 7 stesso, devono presentare domanda con relativa proposta all'Ente Parco dal 01 marzo al 30 aprile di ogni anno; la proposta dovrà specificare

- le finalità dell'iniziativa che si intende promuovere;

- il contesto generale di riferimento;

- i contenuti dell'iniziativa;

- le modalità organizzative;

- i tempi;

- i responsabili della organizzazione;

- gli autori;

- i partecipanti e gli eventuali ospiti;

- il curriculum dei soggetti proponenti, dal quale si evinca la esperienza degli stessi nelle iniziative di cui sono promotori;

- il computo dettagliato delle previsioni di spesa;

- il quadro finanziario con la specificazione delle entrate e delle relative fonti di finanziamento.

Art.9 - Le proposte, di cui al precedente Art 8, saranno esaminate dall'Ente Parco e, se ritenute meritevoli, finanziate. Dell'inserimento nel programma delle iniziative, sarà data comunicazione formale da parte dell'Ente Parco; detta comunicazione darà diritto ad un contributo dell'Ente Parco fissato nel programma stesso e sarà erogato ad interventi realizzati, previa presentazione della relativa richiesta di liquidazione corredata dalla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute, debitamente documentate con originali o copie autenticate di apposite pezze giustificative; se dalla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute dovesse accertarsi un minor ammontare delle spese stesse rispetto a quelle preventivate, il contributo dell'Ente Parco sarà ridotto proporzionalmente

Art.10 - Tutte le iniziative che si realizzeranno con il contributo dell'Ente Parco, godranno del patrocinio dell'Ente stesso e utilizzeranno il suo marchio; i soggetti beneficiari, in tutte le loro forme pubblicitarie dell'iniziativa ammessa a contributo, dovranno espressamente indicare, in modo ben visibile, la seguente dicitura: "la iniziativa è stata realizzata con il contributo economico dell'Ente Parco Nazionale del Pollino"

Art.11 - Il programma delle iniziative sarà divulgato a cura e spese dell'Ente Parco con la stampa e la distribuzione di apposito calendario e di eventuali specifiche locandine, nonché attraverso attività di informazione

Art.12 - il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione; tutte le richieste pervenute entro la data di entrata in vigore e non finanziate, si intendono decadute.



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