IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Concessione di contributi per interventi di riqualificazione e sostegno delle attività agro-silvo-pastorali nel parco. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 27 gennaio 1998, modificato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 22 dicembre 1998)




Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, promuove interventi nel settore agricolo, finalizzati:

  • alla applicazione di tecniche di agricoltura ecocompatibile;
  • alla conservazione del patrimonio genetico di cultivar e razze locali;
  • alla utilizzazione di fonti alternative di energia;
  • alla conservazione di paesaggi agrari di particolare valenza storica e culturale;
  • alla riqualificazione degli ecosistemi agricoli con conseguente aumento della biodiversità animale e vegetale;
  • alla attivazione di flussi turistici attratti dalla bellezza dei luoghi, dai prodotti genuini, dalla conservazione dell'ambiente.

Gli interventi dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno del territorio del Parco.

Art. 2 - Le iniziative progettuali dovranno essere elaborate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1. A tal fine si individuano le seguenti tipologie di intervento:

A
salvaguardia delle razze locali di animali domestici presenti nell'area protetta e nelle zone contigue, che corrono rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale, praticando sistemi di allevamento estensivi;
B
recupero di cultivar locali arboree, arbustive ed erbacee anche attraverso l'allestimento di campi catalogo, sia a scopo produttivo che divulgativo, da realizzare con preferenza all'interno di aziende agrituristiche.
C
recupero di vecchi castagneti e creazione di nuovi impianti nelle aree vocate, con strutture e attrezzature per la preparazione e la commercializzazione;
D
interventi di restauro di paesaggi agrari particolarmente significativi (mandorleti del versante meridionale del Gran Sasso, orti sul Tirino ed altri); riqualificazione delle strutture aziendali;
E
applicazione di misure di prevenzione atti a eliminare o limitare i danni che la fauna selvatica produce al patrimonio agro-silvo-zootecnico, anche attraverso l'impianto di coltivi d'altura;
F
introduzione dell'uso di energie alternative nelle aziende agricole;
G
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del sottobosco tipici del Parco, ottenuti con tecniche naturali di coltivazione; strutture e attrezzature relative;
H
introduzione in azienda di processi produttivi innovativi e realizzazione di punti vendita prodotti;


Le iniziative dovranno essere caratterizzate da compatibilità con l'ambiente in cui si inseriscono, contenuto innovativo, ed elevata trasferibilità. Tutti gli interventi realizzati e tutte le produzioni conseguite, sia vegetali che zootecniche, dovranno essere rispettosi delle tradizioni locali.

Art. 3 - Sono destinatari dei finanziamenti specificati nell'art. 4:

  • gli imprenditori agricoli a titolo principale residenti nei Comuni del Parco che siano titolari di aziende ubicate negli stessi Comuni, siano essi persone fisiche che giuridiche, singole ed associate, che abbiano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni;
  • le società operanti nel settore agro-alimentare la cui produzione avviene dentro il Parco e che abbiano sede in un Comune del Parco;
  • le Cooperative che operano nel territorio dell'Ente, che abbiano la propria sede nei Comuni del Parco stesso ed abbiano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni, costituite essenzialmente da soci residenti nei comuni del Parco.

Il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale è prevalente rispetto agli altri.

Art. 4 - Il finanziamento concesso è pari al massimo del 70% dell'investimento massimo ammesso a contributo. Per ogni richiedente e per ogni misura, è indicato nella tabella che segue il massimo investimento ammissibile, da intendersi onnicomprensivo (IVA compresa, se non recuperabile):

Misura
Investimento massimo ammissibile in milioni di lire
Descrizione
A
150
Salvaguardia razze locali
B
50
Cultivar locali
C
300
Recupero castagneti e attrezzature
D
150
Restauro paesaggi agrari
E
20
Prevenzione danni fauna
F
20
uso energie alternative
G
300
Lavorazione, trasf. comm. prodotti locali
H
100
Processi produttivi innovativi

Art. 5 - Le domande devono essere presentate all'Ente Parco, a mano, ovvero con lettera raccomandata. La documentazione va presentata in allegato alla domanda, in carta semplice e in duplice copia e deve comprendere:

  • planimetrie e visure catastali degli immobili e/o terreni su cui verranno realizzati gli investimenti;
  • corografia in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'intervento;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione sul titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato o altro contratto d'uso con durata di almeno dieci anni) degli immobili e/o terreni su cui saranno realizzati gli investimenti;
  • relazione tecnico-economica contenente:
  • descrizione dell'azienda allo stato attuale;
  • descrizione e motivazione dell'intervento proposto;
  • stima di massima dei costi dell'intervento distinti per opere, macchinari ed attrezzature.

Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica di ammissione a finanziamento i beneficiari dovranno inviare ad integrazione la seguente documentazione:

  • piano di trasformazione aziendale a firma di un tecnico abilitato;
  • concessione edilizia o autorizzazione del Sindaco ove necessario, ovvero copia della domanda al Sindaco per il rilascio della stessa, completa di elaborati tecnici in scala adeguata;
  • computo metrico estimativo redatto in base al prezzario regionale vigente; per tutte le voci di spesa non contemplate dai prezzari citati, occorre presentare una analisi dei costi redatta da un tecnico abilitato; per quelle riferite all'acquisto di macchinari ed attrezzature, occorre presentare almeno tre preventivi confrontabili di almeno tre ditte concorrenziali;
  • certificati catastali;
  • parere dell'autorità competente per le soluzioni di smaltimento dei reflui.
  • per le forme societarie, delibera del C.D.A. che approva l'iniziativa e autorizza il legale rappresentante a presentare la richiesta di contributo;
  • certificato di vigenza per le forme societarie.
  • certificazione della data di inizio lavori e della durata degli stessi, controfirmata dal direttore dei lavori.

L'Ente si riserva a seconda della specificità dei progetti, di richiedere ulteriore documentazione.

Art. 6 - L'Ente Parco procederà alla valutazione della ammissibilità delle istanze prodotte, in relazione al presente regolamento, alla loro regolarità formale e completezza documentale, fino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio. -

L'Ente Parco può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.

Le istanze presentate verranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri:

  • interventi di agricoltura ecocompatibile;
  • interventi caratterizzati da contenuto innovativo in termini di processo produttivo e di prodotto finale, che si configuri quindi come un intervento pilota all'interno del territorio del Parco;
  • interventi di società e cooperative costituite in maggioranza da soli imprenditori di età non superiore ai 35 anni, residenti nei comuni del Parco.

Art. 7 - Ai beneficiari possono essere concesse delle anticipazioni di contributo: la prima ad inizio dei lavori del 30% e la seconda durante l'esecuzione dei lavori del 30%. Il saldo verrà erogato a consuntivo, dopo la presentazione da parte dei beneficiari della relativa documentazione e la verifica tecnico contabile della stessa da parte dell'Ente.

Art. 8 - Il beneficiario delle agevolazioni deve rilasciare apposita dichiarazione di impegno a:

  • restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza delle condizioni fissate e di mancato rispetto degli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;
  • acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dall'Ente;
  • fornire i dati e le notizie richiesti dall'Ente;
  • comunicare gli importi degli altri finanziamenti pubblici ottenuti per lo stesso intervento;
  • rispettare pienamente, nella realizzazione di più interventi e nelle successive fasi di gestione la normativa sul Parco.
  • non alienare né utilizzare in modo difforme da quello dichiarato nel progetto, gli immobili e i beni strumentali acquistati con il concorso dei finanziamenti di cui al presente regolamento, prima che decorrano dieci anni dalla erogazione dell'acconto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca dell'intervento dell'Ente Parco e il recupero, anche con atti esecutivi, delle somme eventualmente anticipate.



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