IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – Bando per l’erogazione di incentivi alle aziende agricole anno 2001
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 120 del 19 ottobre 2000, All. A)



PROGRAMMA 2001 DI SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NEL PARCO


per riconoscere alle aziende agricole o zootecniche operanti entro i confini del Parco un premio annuo quale contributo alla valorizzazione e promozione di prodotti tradizionali, alla messa in opera di misure per la difesa delle colture e degli allevamenti dai danni causati dalla fauna selvatica, al recupero di manufatti ed infrastrutture di valore paesaggistico


IL DIRETTORE
In attuazione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 120 in data 19/10/2000 emana il seguente Bando:

Art. 1 – Finalità - L'Amministrazione del Parco, riconosciuta l'importanza dell'attività agricola quale elemento culturale e paesaggistico vitale per le finalità ambientali ed istituzionali del Parco stesso, intende riproporre anche per l'anno 2001 il "Programma di sostegno dell'agricoltura nel Parco Nazionale". Tale programma vuole riconoscere alle aziende agricole o zootecniche che operano entro i confini del Parco un premio annuo quale contributo all'esecuzione di opere volte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ad iniziative di recupero, valorizzazione e promozione di colture, pratiche colturali, manufatti e infrastrutture tradizionali e tipiche.
Art. 2 - Destinatari e misure finanziabili - Sono destinatarie del presente programma le aziende agricole e zootecniche operanti ed ubicate entro i confini del Parco (o per la parte in esso ricadente), di cui al DPR 12 luglio 1993, che manifestino interesse, secondo le modalità di seguito indicate, ad eseguire opere od iniziative, finanziabili dal Parco, ricomprese tra le seguenti categorie:
&Mac183; Interventi di prevenzione danni da fauna selvatica: realizzazione di recinzioni temporanee a difesa delle colture, di recinzioni fisse a difesa dì colture di particolare pregio, acquisto e mantenimento di cani da pastore di razza pirenaica;
&Mac183; Acquisto di attrezzature e ristrutturazione di edifici per attività produttive tradizionali e/o sperimentali, sostenibili (apicoltura, produzione di formaggi, gastronomia tipica, salumi ed insaccati);
&Mac183; Interventi, non altrimenti finanziati, di valorizzazione e promozione di produzioni tipiche casearie, apìcolturali e di frutticoltura, effettuate all'interno dei confini del Parco nel rispetto delle tradizioni locali.
&Mac183; Recupero di manufatti di interesse paesaggistico (seccatoi per castagne, fontane, maestà). Recupero di razze e cultivar tradizionali.
&Mac183; Acquisizione o mantenimento di animali da destinare ad operazioni colturali e/o forestali; questa misura è estesa ad aziende agricole operanti, almeno in parte, nel territorio del Parco, indipendentemente dalla localizzazione aziendale; l'esercizio di tale attività nel Parco dovrà essere comprovato attraverso certificazione di incarichi da parte di pubbliche amministrazioni o di privati.

Il termine per l'adesione al programma è fissato al 4 dicembre 2000. Entro tale data le domande dovranno pervenire all'Ente Parco presso la sede di Pratovecchio, via G. Brocchi, 7 - 52015 AR, oppure presso la sede della Comunità del Parco in via Nefetti, 3 - 47018 Santa Sofia FC.

Art. 3 – Requisiti - I soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per l'ammissione al programma ed autocertificarli secondo le indicazioni riportate nei modelli allegati, disponibili presso le sedi del Parco e i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, entro la data sopraindicata e di seguito definiti:
1. Allegato A (domanda di adesione): tale allegato rappresenta per il conduttore l'impegno di aderire all'iniziativa dal momento dell'approvazione della domanda stessa da parte dell'Ente Parco. Nel corpo della domanda il conduttore dovrà anche indicare a quali categorie degli interventi di cui al precedente art. 2 è interessato, sulla base dei caratteri oggettivi dell'azienda.
2. Allegato B (titolo di possesso): con riferimento alle coltivazioni oggetto di premio, loro ubicazione, superficie in ettari, qualità di coltura ed individuazione catastale (numero di foglio e mappale);
3. Allegato C (dati produttivi): dichiarazione delle produzioni conseguite o attese nel 2001, specie, razza e numero di capi riproduttori di bestiame in allevamento al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di comproprietà delle aziende aderenti, l'adesione stessa deve essere firmata da tutti i comproprietari.

Art. 4 – Premio (modalità di determinazione) - In base ai dati forniti e/o autocertificati dai soggetti richiedenti, l'amministrazione del Parco definirà il premio annuale spettante in base ai seguenti fattori di determinazione ed ai relativi premi:


1
UBA pascolanti ordinariamente nel perimetro del Parco Nazionale Razze sottoposte ad erosione genetica Per UBA L. 600.000 Euro 309,87 Si fa riferimento alle razze indicate nei Regolamenti UE 2078 delle rispettive regioni
Razze locali Per UBA L. 500.000 Euro 258,23 Vacca Chianina, Pecora appenninica, Pecora casentinese
Altre razze Per UBA L. 400.000 Euro 206,58
2 Prati pascoli Per ettaro L. 300.000 Euro 154,94 Effettuazione di almeno 1 sfalcio annuo con produzione di foraggio utilizzabile
3 Colture annuali e biennali Per ettaro L. 300.000 Euro 154,94
4 Frutteti Per ettaro L. 600.000 Euro 309,87 Frutteti, vigneti e marronete
5 Colture orticole Per ettaro L. 1.000.000 Euro 516,46 Max 1 ha
6
Residenza entro i confini del Parco Nazionale Una tantum L. 1.000.000 Euro 516,46 Autocertificata
8 Produzioni agricole biologiche od in conversione, certificate da ente abilitato Una tantum L. 1.500.000 Euro 258,23 Certificazione
9 Attività agrituristica certificata Una tantum L. 500.000 Euro 258,23 Certificazione
10 Proprietà di animali da soma o da tiro Per animale L. 500.000 Euro 258,23 Iscrizione agli elenchi di proprietà
11 Adesione alla realizzazione di progetti di valorizzazione, promozione e commercializzazione Una tantum L. 5.000.000 Tale importo dovrà essere utilizzato, eventualmente anche in aggiunta al resto della somma riconosciuta, esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 11
Produzioni tipiche casearie, apicolturali e di frutticoltura, nel rispetto delle tradizioni locali


L’adesione al punto 11 delle precedenti categorie può avvenire anche da parte di più aziende rispetto ad un unico progetto.
Tutti i dati autocertificati dai richiedenti saranno soggetti a controllo e verifica da parte del personale dell'Ente Parco e del Corpo Forestale dello Stato. Nel caso in cui, dopo accertamenti eseguiti, si riscontri che i dati colturali autocertificati relativi al totale dei parametri 2,3,4 e 5, risultino inesatti ma che tale difformità comporti una variazione degli importi assegnati inferiore al 10 %, saranno applicate proporzionali riduzioni sull’importo spettante.
In caso di difformità dei dati colturali autocertificati superiori al 10 % la domanda sarà ritenuta inammissibile ed al dichiarante potranno essere applicate le contestazioni del caso.

Il premio complessivo non potrà comunque superare i 15.000.000 di Lire (pari a Euro 7746,85) per azienda e per soggetto richiedente. Per ciascuna delle categorie di intervento di cui al precedente art. 2, il premio massimo non potrà comunque superare i seguenti importi:

Interventi di prevenzione danni da fauna selvatica: realizzazione di recinzioni temporanee
a difesa delle colture o degli allevamenti, di recinzioni fisse a difesa di colture di particolare pregio, acquisto e mantenimento di cani da pastore di razza pirenaica L. 10.000.000
Acquisto di attrezzature e ristrutturazione di edifici per attività produttive tradizionali e/o
sperimentali, sostenibili (apicoltura, produzione di formaggi, gastronomia tipica, salumi ed L. 10.000.000
insaccati)
Acquisizione o mantenimento di animali da destinare ad operazioni colturali e/o forestali. L. 5.000.000

Interventi, non altrimenti finanziati, di valorizzazione e promozione di produzioni tipiche
casearie, apicolturali e di frutticoltura, effettuate all'interno dei confini del Parco nel rispetto delle tradizioni locali L. 5.000.000
Recupero di manufatti di interesse paesaggistico (seccatoi per castagne, fontane, maestà) L. 15.000.000
Recupero di razze e cultivar tradizionali L. 5.000.000

Ai sensi del presente programma si distinguono le seguenti tipologie colturali:

&Mac183; Praterie: superfici a copertura prevalentemente erbacea non utilizzate ai fini produttivi (assenza di sfalci e di bestiame al pascolo). Tale tipologia non è riconosciuta ai fini del contributo;
&Mac183; Prati permanenti: superfici a foraggiere perenni utilizzate mediante sfalcio del prodotto;
&Mac183; Prati artificiali: superfici a foraggiere poliennali che entrano nell'avvicendamento dei seminativi;
&Mac183; Prati-pascoli: superfici a foraggiere perenni e poliennali dove viene eseguito almeno uno sfalcio con asportazione del foraggio durante l'anno;
&Mac183; Pascoli: superfici prevalentemente erbacee la cui produzione è utilizzata per l'alimentazione diretta del bestiame domestico. Tale tipologia non è riconosciuta ai fini del contributo;
&Mac183; Frutteti: Impianti di coltivazioni arboree da frutto con densità d'impianto di almeno 100 piante /ha;
&Mac183; Vigneti: coltivazioni con densità d'impianto di almeno 200 piante/ha e sottoposti ad ordinarie operazioni colturali;
&Mac183; Castagneti da frutto: con densità d'impianto di almeno 30 piante/ha e sottoposti ad ordinarie operazioni colturali.

Gli UBA interessati dal presente programma sono calcolati in base alle seguenti equivalenze:

Bovini adulti (in età produttiva) 1 UBA
Ovini e caprini adulti 0,2 UBA
Equini adulti 1 UBA


Ai fini del presente programma vengono considerati UBA solamente i capi adulti facenti parte del patrimonio zootecnico ordinario. A tal fine saranno conteggiati tra gli UBA solamente i capi di bestiame condotti stagionalmente al pascolo in aree ricadenti entro i confini del Parco Nazionale, secondo quanto dichiarato con la presentazione della domanda.

Art. 5 - Graduatoria e condizioni per l'ammissibilità - Qualora le aziende interessate al programma portassero ad importi di premio superiori alle disponibilità finanziarie previste per lo stesso, si procederà a stilare una graduatoria definita in base alla presenza dei seguenti elementi di pregio dell'azienda:
&Mac183; Presenza in azienda di strutture e sistemi ecocompatibili per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica, idonei ad una adeguata protezione delle colture e/o degli allevamenti di maggiore valore aziendale (Punti 5)
&Mac183; Residenza del titolare all'interno dei confini del Parco Nazionale (Punti 2)
&Mac183; Possesso di partita I.V.A. per l'attività agricola (Punti 2)
&Mac183; Produzioni biologiche od in conversione; produzioni integrate (Punti 3)
&Mac183; Attività di agriturismo autorizzata (Punti 1)
&Mac183; Allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali minacciate di
erosione genetica (Punti 2)
&Mac183; Esercizio di attività di esbosco con forza animale (Punti 2)

Tutte le produzioni, vegetali e animali, considerate nel presente programma devono essere praticate nel rispetto della tradizione, vocazionalità e sostenibilità ambientale. Di tali aspetti sarà tenuto conto in fase di approvazione della graduatoria.

Art. 6 - Modalità di accettazione della domanda - Entro il 15 gennaio l'Ente Parco comunicherà alle aziende ammesse l'avvenuta accettazione.
Entro il 30 marzo le aziende, con la collaborazione dei tecnici incaricati dal Parco, presentano i progetti finanziati nell'ambito del presente programma, relativi alle categorie di interventi prescelti.
L'Ente Parco approva i progetti presentati e rilascia l'eventuale relativo Nulla Osta entro il 20 aprile.
L'inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie in relazione alle caratteristiche delle opere e degli interventi previsti dal progetto.