IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gargano – Regolamento per la concessione del Marchio del Parco e schema di convenzione
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 19 luglio 2001)



Art. 1 - Denominazione ed emblema del Parco
L'Ente Parco Nazionale del Gargano è titolare della denominazione “Parco Nazionale del Gargano" e del relativo emblema e pertanto ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del Parco, con le previsioni di legge nonché con le finalità di cui all'art. 14, comma 3, della legge 394/91 e con le disposizioni del Piano per il Parco, del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale.
Il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Gargano" sono stati registrati presso l'UPICA di Foggia il 28/04/2000 (Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) al n. FG2000C000020, integrato con domanda del 30/01/2001 n. FG2001C000006.

Art. 2 - Finalità del Marchio del Parco
L’Ente Parco, al fine di perseguire le proprie finalità, in particolare la promozione delle attività di cui all'art.14 della legge 394/91, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della denominazione e dell'emblema del Parco a soggetti che svolgono la loro attività nei settori: a) agroalimentare, b) artigianale, c) servizi turistici, d) editoriale.
Tale iniziativa scaturisce dalla consapevolezza che il Marchio del Parco:
  • abbinato ai prodotti e servizi offerti all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gargano ne garantisce la qualità, a salvaguardia della natura del suo territorio;
  • soddisfa il maggior interesse del pubblico verso un'informazione sui prodotti a minor impatto ambientale;
  • garantisce un sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, tenendo conto degli interessi di tutti i principali attori coinvolti, prevedendone l'adeguata partecipazione alla definizione dei gruppi di prodotti e dei criteri ecologici specifici per ciascuno di essi;
  • deve essere complementare ad altri sistemi di etichettatura presenti o futuri dei soggetti proponenti;
  • è un incentivo all’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio;
  • è sentinella delle tradizioni del nostro territorio;
  • abbinato al marchio privato, può diventare il biglietto da visita delle imprese che lavorano nel Parco e nello stesso tempo contrassegnare la bontà, là tipicità e la genuinità dei prodotti del Parco;
  • è incentivo al consumo ed alla commercializzazione dei prodotti tipici tradizionali locali;
  • è garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco;
  • ha lo scopo di svolgere attività promozionale;
  • e motivo per inculcare nelle nuove generazioni il concetto di Parco e di salvaguardia ambientale;
  • crea un introito per l'Ente Parco da reinvestire nelle attività di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche del nostro territorio.

Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per :
l. Prodotti del Parco: tutti i prodotti o servizi appartenenti ai settori di seguito elencati, sui quali, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è possibile apporre il Marchio del Parco:
a) Agroalimentare;
b) Artigianale;
c) Servizi turistici;
d) Servizi editoriali.

2. Marchio del Parco: l'emblema del Parco Nazionale del Gargano (vedi allegato l.)
3. Richiedente: la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, l'uso del Marchio del Parco.
4. Beneficiario: la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente regolamento, espressamente autorizzata all'uso del Marchio del Parco.
5. Verifica ispettiva: conferma sul campo sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti specificati nel presente regolamento vengono soddisfatti dal richiedente.
6. Non Conformità: non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento.
7. Azione correttiva: azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

Art. 4 - Principi generali
Il Marchio del Parco può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità di cui all'art. 2 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.
Il Marchio del Parco non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione geografica.
L'uso del Marchio del Parco è concesso al beneficiario per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di concessione dello stesso.
Al termine del periodo di concessione del Marchio il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente regolamento. Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del marchio, il beneficiario potrà continuare ad utilizzarlo, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art.15.
Il Marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall'art.7 e successivi.
Le organizzazioni che in passato abbiano fatto uso del Marchio del Parco sono tenute, entro 30 giorni dalla emanazione del presente regolamento, ad inoltrare domanda di concessione dell'uso del marchio, secondo le modalità di cui all'art.8. Esse verranno sottoposte alla procedura di valutazione prevista da questo regolamento; in caso di concessione dell'uso del Marchio del Parco, questo potrà essere comunque utilizzato secondo le modalità previste agli artt.14 e 15. In caso di mancata concessione dell'uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art.22.

Art. 5 - Beneficiari dell'uso del Marchio del Parco
Possono beneficiare dell'uso del Marchio del Parco tutte quelle imprese individuali o in forma societaria o cooperative, consorzi, enti, fondazioni od associazioni che realizzano i prodotti (tipici e tradizionali) ed espletano i servizi indicati dell'art. 6, nell’ambito dei Comuni rientranti in toto o in parte nella perimetrazione ufficiale del Parco Nazionale del Gargano e che operano con un proprio marchio aziendale o lo creano ex novo, secondo le previsioni del successivo art. 12.

Art. 6 - Settori per la concessione del Marchio del Parco
Il Marchio del Parco può essere richiesto per le attività produttive svolte nei seguenti settori:
a) Agroalimentare;
b) Artigianale.
Il Marchio del Parco può essere altresì richiesto per le attività di servizio e scopo turistico, esercitate nei seguenti settori:
a) Editoriale;
b) Assistenza, accoglienza ed animazione turistica;
c) Attività alberghiera, turismo rurale;
d) Agriturismo;
e) Attività di ristorazione;
f) Patrocinio.

Art. 7 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio del Parco
La concessione all'utilizzo del Marchio del Parco avviene da parte del Parco del Gargano, con l'ausilio di tecnici appositamente predisposti, e a seguito di verifica documentale, verifica ispettiva in azienda e, laddove possibile, analisi dei prodotti interessati.
Il Parco del Gargano ha stipulato apposita convenzione con il Lachimer, Laboratorio Chimico Merceologico - Az. speciale della Camere di Commercio di Foggia - al fine di disporre di una struttura avente personale e competenze idonee all'espletamento delle verifiche ispettive e delle analisi di prodotto, da effettuarsi secondo le modalità riportate nel presente regolamento.
L'accesso all'uso del Marchio del Parco avviene secondo il seguente iter procedurale:
l. Domanda di concessione dell'uso del Marchio del Parco da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art.8.
2. Istruttoria da parte del Terzo Settore dell'Ente Parco, delle domanda presentate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.
3. Relazione del Terzo Settore dell'Ente Parco alla direzione dell'Ente, nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente e vengono indicate le eventuali azioni correttive richieste.
4. Inoltro, da parte del Terzo Settore dell'Ente Parco, della necessaria documentazione al Lachimer per la predisposizione della verifica ispettiva in azienda.
5. Effettuazione da parte del Lachimer della verifica ispettiva in azienda, secondo le modalità di cui all'art.10.
6. Definizione da parte del Lachimer di un rapporto di verifica ispettiva, nel quale viene espressa la valutazione di idoneità tecnica del richiedente e vengono indicate le eventuali azioni correttive richieste.
7. Prelievo di opportuni campioni di prodotto da parte del Lachimer ed effettuazione delle determinazioni analitiche necessarie alla verifica del soddisfacimento dei requisiti del regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 11.
8. Le attività descritte al punto 7 non si ritengono necessarie per le aziende in possesso di certificazioni di sistema (ISO 9000) e/o di prodotto (biologico, DOP, etc.). Le certificazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati SINCERT tanto per la certificazione di prodotto (conformità dell'organismo alla norma EN 45011) tanto per la certificazione di processo (conformità dell'organismo alla norma EN 45012).
9. Relazione finale del Lachimer alla direzione dell'Ente Parco contenente una valutazione tecnica complessiva del richiedente e dei prodotti per i quali è stato richiesto l'uso del Marchio del Parco.
10. Ratifica dell'elenco dei beneficiari dell'uso del Marchio del Parco da parte della Giunta esecutiva dell'Ente Parco.
11. Stipula di apposita convenzione tra il beneficiario del Marchio e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, per la disciplina dell'uso del Marchio stesso.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di assegnazione del Marchio del Parco devono essere compilate seguendo lo schema riportato nel modello di cui all'Allegato 2.
Le domande devono essere corredate dalle seguenti documentazioni:
l. Iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli e/o al registro delle imprese della Camera di Commercio competente, (albo artigiani, REA,)
2. Certificazione Antimafia;
3. Bilancio, o dichiarazione IVA, dell'ultimo anno, approvato e depositato;
4. Dichiarazioni da parte di organismi competenti attestanti che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
5. Indentificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
6. Indicazione particolareggiata dei prodotti tipici e tradizionali per i quali viene richiesto l'uso del Marchio, con descrizione dettagliata del processo produttivo e delle materie prime utilizzate, nonché della loro provenienza.
7. Bozza delle etichette da apporre sui prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
8. Dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel presente regolamento e di collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio del Parco;
9. Ricevuta del bollettino di C/C postale n.14509723, intestato a Parco Nazionale del Gargano - Servizio Tesoreria - 71037 Monte Sant’Angelo (FG) Causale: "Diritto annuale per rilascio concessione Marchio per l'anno ………………..(indicare l'anno di riferimento)" , per un importo pari al corrispettivo dovuto all'Ente Parco.
10. Assegno bancario o circolare intestato a Lachimer - Laboratorio Chimico Merceologico per un importo pari al corrispettivo dovuto o copia della ricevuta del bonifico bancario sul C/C n. 1347/6 presso Banca Popolare di Bari - Agenzia di Foggia, ABI 5424, CAB 15700, relativo all'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto al Lachimer.
La documentazione sopra elencata può essere sostituito da apposita autocertificazione resa ai sensi delle vigenti leggi.
Le domande, in busta chiusa recante la dicitura "Domanda di assegnazione del Marchio del Parco", devono essere spedite a mezzo Raccomandata A/R o consegnate a mano, al seguente indirizzo:

Ente Parco Nazionale del Gargano
Terzo Settore
Via Sant'Antonio, 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Art. 9 - Attività del Terzo Settore dell'Ente Parco
Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l'istruttoria delle domande di assegnazione del marchio, il Terzo Settore dell'Ente Parco ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.
In caso di documentazione esaustiva il Terzo Settore procede all'istruttoria della domanda, inviando alla direzione dell'Ente Parco una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente ed al Lachimer la richiesta di effettuazione delle verifiche ispettive e, se del caso, di prelievo ed analisi dei prodotti, specificando i prodotti e/o servizi per i quali è stato richiesto il rilascio del Marchio del Parco.
In caso di mancanza di uno dei requisiti espressamente richiesti dal presente regolamento il Terzo Settore provvede a formalizzare al richiedente l'impossibilità del rilascio del Marchio, specificandone le motivazioni.
L'ordine di istruttoria utilizzato dal Terzo Settore è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande.
A tal fine viene istituito un "Registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco", nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. Ad ogni domanda viene attribuito un numero progressivo univoco.

Art. 10 - Verifiche ispettive
Il Lachimer, al ricevimento della formale richiesta da parte del Terzo Settore dell'Ente Parco, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa.
Scopo della verifica ispettiva è quello di verificare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Regolamento.
La verifica ispettiva viene effettuato da personale del Lachimer opportunamente qualificato dal CEPAS (organismo di certificazione del personale), utilizzando idonea ed opportuna check-list.
Precedentemente all'effettuazione della verifica ispettiva, il programma, la data, i tempi ed il luogo di effettuazione, le persone da contattare e la check-list da utilizzare vengono notificate per iscritto dal Lachimer al richiedente.
Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva e sui quali viene predisposta la check-list sono almeno i seguenti:
a) i prodotti devono essere tipici e tradizionali;
b) Origine delle materie prime;
c) Ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;
d) Svolgimento del processo produttivo;
e) Modalità di erogazione del servizio;
f) Modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.)
g) Condizioni igieniche generali;
h) Eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
i) Eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
j) Rispetto dei requisiti di legge;
k) Rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto.

Al termine della verifica ispettiva il Lachimer notifica al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente regolamento e richiede l'effettuazione di azioni correttive atte ad eliminare tali non conformità; inoltre il Lachimer predispone apposito verbale di verifica ispettiva, nel quale vengono riportate le non conformità eventualmente riscontrate ed un giudizio sul richiedente.
In caso di assenza di non conformità o di presenza di non conformità non particolarmente gravi, per le quali il richiedente stabilisce e si impegna a realizzare in tempi definiti idonee azioni correttive, il Lachimer esprime giudizio positivo e se il beneficiario è una azienda di produzione provvede, al termine della verifica ispettiva, al prelievo dei prodotti oggetto della concessione del Marchio secondo le modalità riportate all'art.11.
In caso di presenza di non conformità particolarmente gravi ed ostative in relazione all'uso del Marchio del Parco, rispetto alle quali il richiedente non è in condizione di definire delle idonee azioni correttive, il Lachimer appone giudizio negativo.
Il verbale formulato dal Lachimer, unitamente a tutta la documentazione eventualmente prodotta durante la verifica ispettiva, viene trasmessa al terzo settore dell'Ente Parco.

Art. 11 - Prelievo campioni di prodotto ed esecuzione delle analisi
Nel caso il richiedente svolga attività produttiva nei settori agroalimentare ed artigianale, come specificato all'art.6, il Lachimer procede al prelievo di campioni rappresentativi per tutti quei prodotti per i quali viene richiesta la concessione all'uso del Marchio del Parco, al fine di eseguire su di essi le necessarie analisi chimiche, organolettiche e funzionali.
Il prelievo dei campioni avviene a cura del personale tecnico del Lachimer, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche in vigore relative alle modalità di prelievo delle varie tipologie di prodotto; il campione prelevato deve essere rappresentativo dell'intera partita di prodotto a cui il richiedente è intenzionato ad apporre il Marchio del Parco.
Il prelievo dei campioni avviene in triplice aliquota, delle quali una viene lasciata a disposizione del richiedente, una viene utilizzata dal Lachimer per l'esecuzione delle analisi ed una terza custodita dal Lachimer, in condizioni tali da evitarne, se possibile, il deterioramento, per eventuali controanalisi.
Le operazioni di prelievo, incluse le modalità operative, le quantità prelevate e di riferimento, l'eventuale identificazione dei lotti e quant'altro necessario alla identificazione accurata dei prodotti a cui apporre il marchio, vengono registrate a cura del Lachimer su apposito verbale di prelievo.
Il trasporto dei campioni prelevati presso il laboratorio avviene a cura del Lachimer, utilizzando gli accorgimenti necessari, onde evitare qualsiasi deterioramento del prodotto stesso.
Le analisi a cui vengono sottoposti i prodotti variano a seconda della loro tipologia e sono formalmente comunicate dal Lachimer al richiedente al momento dell'effettuazione del prelievo.
Lo scopo delle analisi effettuate sui prodotti è quello di verificare il soddisfacimento dei requisiti e dei limiti di legge relativi allo specifico prodotto, la tipicità del gusto, per i prodotti agroalimentari, e la funzionalità, per i prodotti artigianali.
Pertanto le analisi a cui verranno sottoposti i prodotti saranno di tipo chimico, relativamente alla verifica della conformità dei requisiti e dei limiti stabiliti per legge, di tipo organolettico, relativamente alla verifica della tipicità del gusto, e di tipo funzionale, relativamente alla verifica del funzionamento, dell'efficacia e dell'aspetto del manufatto.
Per ognuno dei prodotti analizzati, il Lachimer, secondo i requisiti del proprio sistema di gestione per la qualità, emetterà un Rapporto di Prova, nel quale verranno riportati i risultati analitici ed un giudizio di conformità del prodotto analizzato.
I rapporti di prova, unitamente ai verbali di prelievo, verranno trasmessi al terzo settore dell'Ente Parco.

Art. 12 - Requisiti richiesti e prescrizioni per i prodotti ed i servizi
I prodotti e i servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio del Parco devono soddisfare, oltre ai requisiti ed i limiti stabiliti per legge, relativamente a composizione, etichettatura, imballaggio, modalità di presentazione, data di scadenza e quant'altro espressamente previsto, anche le seguenti disposizioni :

A) settore agroalimentare:
l. Le materie prime utilizzate nella produzione agroalimentare (elencate al successivo punto Al) devono essere prodotte all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano;
2. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento devono essere svolte in siti ricadenti nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale del Gargano, così come specificato all'art.5

B) settore artigianale:
le attività di lavorazione, produzione, confezionamento e commercializzazione, devono essere svolte in siti ricadenti nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale del Gargano, cosi come specificato all'art.5.

Al) elenco dei prodotti e materie prime del settore agroalimentare:
a) Olio extra vergine di oliva;
b) Produzioni lattiero-casearie ottenute da latte bovino, ovino, caprino ed ovicaprino;
c) Prodotti ortofrutticoli e piccoli frutti confezionati freschi o conservati o trasformati;
d) Prodotti del sottobosco confezionati freschi o conservati o trasformati;
e) Carni fresche di ogni tipo;
f) Prodotti vitivinicoli.

Si demanda alla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco aggiornare il presente elenco, con motivato atto, qualora vi fossero istanze richiedenti l'uso del Marchio del Parco per prodotti o materie prime non inserite nello stesso.
I requisiti specifici relativi ai servizi di cui alle lettere da a) ad f) dell'art.6 sono i seguenti:
a) Editoriali: deve trattarsi di servizio di attività promozionale ed educativa svolto nel territorio del Parco, così come specificato all'art.5.
b) Assistenza, accoglienza ed animazione turistica: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco, così come specificato all'art.5 e deve essere finalizzato a promuovere la diffusione turistica del Parco.
c) Attività alberghiera, turismo rurale: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco, così come specificato all'art.5 e deve essere finalizzato a promuovere la diffusione turistica del Parco.
d) Agriturismo: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco, cosi come specificato all'art.5; l'azienda deve essere iscritta all'albo regionale delle imprese agrituristiche; l'azienda deve utilizzare e/o acquistare prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, secondo i requisiti specificati.
e) Attività di ristorazione: l'attività deve essere svolta nel territorio del Parco così come specificato all'art.5; l'azienda deve utilizzare e/o acquistare prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo, secondo i requisiti specificati.
f) Patrocinio: l'attività deve essere svolte all'interno del territorio del Parco, così come specificato all’art.5 e deve essere finalizzata alla diffusione della conoscenza e della cultura del Parco.

Il richiedente deve dare evidenza della attenzione posta al problema ambientale attraverso una corretta gestione dei rifiuti degli scarichi, delle emissioni e di tutto quanto abbia impatto sull'ambiente.
Inoltre il richiedente deve dare evidenza dell'attenzione posta nella realizzazione del processo produttivo e/o nelle modalità di espletamento del servizio, tenendo conto dei principi della qualità e dell'orientamento al miglioramento continuo.

Art. 13 - Rilascio del Marchio del Parco
La valutazione dell'iter di concessione del Marchio del Parco viene effettuata dal Direttore dell'Ente.
Compito del Direttore del Parco è quello di valutare e approvare le relazioni predisposte per ogni domanda dal Terzo Settore e le risultanze delle verifiche ispettive e delle analisi di prodotto effettuate dal Lachimer.
Tale valutazione può consistere in una approvazione alla concessione del Marchio del Parco, in una richiesta di azioni correttive al richiedente e concessione dell'uso del Marchio solo dopo verifica della loro effettuazione, in una non concessione dell'uso del Marchio.
In caso di sospensione della concessione o non concessione della stessa, il Direttore del Parco motiva esaurientemente le proprie decisioni.
Il giudizio del Direttore del Parco è insindacabile.
Le decisioni prese vengono riportate sempre sul "registro delle richieste di assegnazione del Marchio del Parco".

Art.14 - Uso del Marchio del Parco
L'emblema e la denominazione del Parco Nazionale del Gargano possono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal beneficiario dell'uso del Marchio del Parco.
Il beneficiario è tenuto e corrispondere all'Ente Parco un corrispettivo stabilito secondo i criteri fissati dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 15 - Convenzione
L'uso della denominazione e dell'emblema è regolato tramite specifica convenzione tra il Parco ed il soggetto richiedente, di cui una bozza è riportata all'allegato 3.
Nella convenzione deve essere prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente regolamento e di quelli specifici stabiliti dalla convenzione stessa.
In caso di risoluzione il beneficiario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, depliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando la denominazione e l'emblema del Parco.
La convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario: una declaratoria delle caratteristiche del prodotto (trattasi di prodotto tipico e tradizionale) o del servizio e del processo produttivo; il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema e quello, eventuale, per l'inserimento nel circuito promozionale del Parco; le modalità di utilizzazione grafica dell'emblema e della denominazione anche ai fini della promozione del Parco; l'impegno ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio; l'impegno di operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo possibile l'impatto ambientale della propria attività; l'impegno di non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori; l'impegno di promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta europea per il turismo sostenibile che il Parco si è impegnato ad attuare.

Art. 16 - Corrispettivo
L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso in via generale dietro corrispettivo.
La misura di tale corrispettivo è stabilito dalla Giunta esecutiva con cadenza annuale. Essa viene stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:
a) Volume del fatturato del richiedente;
b) Tipologia di attività (produzione o servizio) del richiedente;
c) Tipologia della verifica svolta (verifica ispettiva o analisi di prodotto).

La misura di tale corrispettivo è fissata nella tabella di cui all'allegato 4.
Esso è suddiviso in una aliquota destinata all'Ente Parco (omissis), ed in una aliquota destinata al Lachimer (omissis).
Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene contestualmente alla presentazione della domanda di concessione dell'uso del Marchio.
Il corrispettivo dovuto all'Ente Parco è da intendersi, nella misura riportata all'allegato 4, per singolo richiedente.
Il corrispettivo dovuto al Lachimer, nella misura riportata all'allegato 4 per le verifiche ispettive, è da intendersi per singola verifica ispettiva; la frequenza delle verifiche ispettive è annuale.
Il corrispettivo dovuto al Lachimer, nella misura riportata all'allegato 4 per l'effettuazione delle analisi dei prodotti, è da intendersi per singolo prodotto per il quale viene richiesto l'uso del marchio; la frequenza delle analisi sui prodotti è annuale.
Gli importi riportati nell'Allegato 4 sono da intendersi al netto di IVA (20%).
Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di particolare debolezza economica o di forte tipicità, l'Ente Parco può concedere l'uso della denominazione e dell’emblema anche senza corrispettivo, cosi come sancito dall'art. 17.
Le entrate derivanti dalla concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione sono destinate preferibilmente alla tutela e alla promozione dei prodotti e dei servizi tipici del Parco nonché alla promozione dell'occupazione.

Art. 17 - Contributi
L'Ente Parco si riserva la possibilità si stabilire delle forme di contributo ai beneficiari dell'uso del Marchio del Parco, a parziale copertura delle spese sostenute per il rilascio del Marchio stesso.
Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite dell'Ente Parco, secondo i propri indirizzi politici e gestionali, attraverso apposito Regolamento attuativo.

Art. 18 - Patrocini
In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità dell'Ente Parco Nazionale del Gargano (art. 3 Legge 394/91), in deroga all'art.16 del presente regolamento, la Giunta esecutiva, può concedere in uso il Marchio del Parco in modo gratuito purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.
La Giunta esecutiva può concedere il Patrocinio sotto forma di uso gratuito del Marchio del Parco e qualora lo ritenesse opportuno potrebbe partecipare alle spese dell'iniziativa nella misura in cui lo ritenga opportuno.

Art. 19 - Attività promozionale dei Prodotti del Parco
Tutti i Prodotti del Parco che hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio del Parco, saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma dell'Ente Parco. Lo stesso Ente Parco in una o più occasioni potrebbe organizzare iniziative locali per la divulgazione dei Prodotti del Parco.
L'elenco dei Prodotti del Parco sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante.

Art. 20 - Merchandising
Fermi restando il rispetto delle finalità statutarie e la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere le richieste presentate, il Parco può affidare l'attività di merchandising dell'uso della denominazione e dell'emblema, anche per singoli prodotti e servizi, a soggetti che garantiscono il rispetto del presente regolamento nonché un efficace servizio d'informazione e sensibilizzazione del pubblico.

Art. 21 - Franchaising
La giunta esecutiva, su preventiva istruttoria del direttore del Parco, può concedere in uso il marchio del parco per i punti vendita ”I prodotti del Parco".
I punti vendita “I prodotti del Parco" potranno vendere esclusivamente i prodotti inseriti nell'albo ufficiale dei prodotti del parco, di cui all'art.19.

Art. 22 - Uso non autorizzato del Marchio del Parco
Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e dell'emblema del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell’uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un'immediata azione legale.
Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, usano per i propri prodotti o servizi la denominazione o l'emblema del Parco devono presentare, entro 30 giorni, la domanda di concessione dell'uso del Marchio, secondo le modalità di cui all'art.8. In caso contrario si applica la disposizione di cui al precedente comma.
In caso di uso non autorizzato l'interessato non potrà comunque ottenere la concessione prima che sia trascorso un triennio dall'intimazione di cui al primo comma.

Art. 23 - Controversie
La convenzione di cui all'art.15 può prevedere il deferimento delle controversie eventualmente insorte alla decisione di un collegio arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuno delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
In tal caso gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.).

Art. 24 - Norma transitoria
Il Parco Nazionale del Gargano, nelle more della completa operatività del presente regolamento, si riserva, a suo giudizio, di selezionare aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del Marchio del Parco, secondo la logica e le modalità prescritte del regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.
Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune comunicazioni e divulgazioni da parte del Parco del Gargano.







SCHEMA DI CONVENZIONE




CONVENZIONE
TRA IL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
e
………………………….
per la concessione all’uso del Marchio del Parco e le modalità di utilizzo


Art. 1 - Introduzione
Tra il Parco Nazionale del Gargano, rappresentato dal Direttore e …………..rappresentato dal Legale rappresentante nella persona del dr/sig…………………………………. si conviene quanto segue.

Art. 2 - Oggetto della convenzione
Il Parco Nazionale del Gargano concede al beneficiario l'uso del Marchio del Parco alle condizioni previste nel seguito.

Art.3 - Identificazione del beneficiario
Il beneficiario è identificato con il numero che identifica anche la presente convenzione.
Per beneficiario si intende l'entità così come indicato nella domanda di concessione del Marchio inviata al Parco Nazionale del Gargano e confermata nel corso della verifica ispettiva.
Il nominativo del legale rappresentante del beneficiario è quello riportato nella suddetta domanda.

Art. 4 - Impegni del Parco Nazionale del Gargano
Il Parco Nazionale del Gargano verifica e garantisce che la concessione del Marchio del Parco avvenga secondo le modalità descritte nell'apposito regolamento ed autorizza il beneficiario ad utilizzare il Marchio del Parco, nei limiti stabiliti della presente convenzione, sui prodotti indicati nella domanda di concessione e ritenuti idonei dalla procedura di valutazione. L'elenco dettagliato dei prodotti e/o dei servizi del beneficiario sui quali è concessa l'apposizione del Marchio del Parco è riportato nell'allegato 1 alla convenzione, di cui costituisce parte integrante.
Il Parco Nazionale del Gargano può programmare le necessarie ispezioni periodiche per verificare la continuità della conformità alle prescrizioni del regolamento da parte del beneficiario.
Il Parco Nazionale del Gargano istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l'uso del Marchio del Parco, nel quale per ogni prodotto viene riportato anche il beneficiario.
Il Parco Nazionale del Gargano si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il beneficiario.
Il Parco Nazionale del Gargano si impegna a mantenere aggiornato il beneficiario con la necessaria tempestività su tutte le modifiche che dovessero intervenire nei propri regolamenti inerenti la concessione e l'uso del Marchio del Parco.
Il Parco Nazionale del Gargano si impegna alla massima divulgazione del Marchio del Parco e dei suoi contenuti, attraverso specifiche attività di promozione ed informazione.
Il Parco Nazionale del Gargano si impegna e tutelare i beneficiari dell'uso del Marchio da eventuali usi non consentiti dello stesso da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 5 - Impegni del Beneficiario
Il beneficiario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante che, in particolare, garantisce che l'uso del Marchio del Parco avvenga secondo quanto stabilito nella presente convenzione.
Il beneficiario si impegna a fornire una declaratoria dettagliata delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi per i quali è stato concesso l'uso del marchio, nonché del processo produttivo o di realizzazione del servizio (allegato 2 alla convenzione).
Il beneficiario si impegna ad utilizzare il marchio del Parco secondo le modalità e le restrizioni previste della presente convenzione.
Il beneficiario si impegna ad adottare, nello svolgimento della propria attività, la logica del continuo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio.
Il beneficiario si impegna ad operare nel rispetto dell'ambiente, attuando ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo l'impatto ambientale della propria attività.
Il beneficiario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gargano o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
Il beneficiario si impegna a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco, in particolare alla luce della carta europea per il turismo sostenibile che il Parco si è impegnato ad attuare.
Il beneficiario acconsente a che il Parco Nazionale del Gargano effettui visite ispettive di valutazione allo scopo di verificare il mantenimento della conformità del beneficiario alle prescrizioni sull'uso del Marchio del Parco. In questi casi mette a disposizione la necessaria assistenza.
Il beneficiario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gargano dell'eventuale:
a) Interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
b) Variazione del legale rappresentante;
c) Variazione della ragione sociale.

Nel caso di variazione della ragione sociale del beneficiario è necessario presentare una nuova domanda di concessione dell'uso del Marchio.

Art. 6 - Modalità per l'utilizzo del Marchio del Parco
Il Marchio del Parco può essere riportato esclusivamente sui prodotti e/o servizi di cui all'Allegato 1 alla presente convenzione.
Il Marchio del Parco può essere riportato solo quando:
a) siano apposti anche il marchio (ragione sociale) e/o l'intestazione del beneficiario;
b) non abbia rilevanza maggiore rispetto al marchio e all'intestazione del beneficiario;
c) non venga riportato più di una volta su ogni prodotto/servizio.

Il Marchio del Parco deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colore riportati nell'allegato 3 alla presente convenzione.
Inoltre il beneficiario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il Marchio del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto della concessione del Marchio.
L'utilizzo del Marchio del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il beneficiario non riceva esplicita autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gargano.

Art.7 - Sospensione e annullamento della convenzione
La convenzione può essere sospesa o annullato in qualsiasi momento, previo accordo tra le due parti. Naturalmente in caso di sospensione o annullamento della convenzione decadono tutti gli impegni del Parco Nazionale del Gargano e del beneficiario in esso contenuti.
La convenzione può essere sospesa unilateralmente dal Parco Nazionale del Gargano nei seguenti casi:
a) fallimento del beneficiario;
b) comportamento del beneficiario non conforme alle prescrizioni del Regolamento di concessione del Marchio del Parco ed alla presente convenzione;
oppure quando il Parco Nazionale del Gargano venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipulazione della convenzione stessa.
La sospensione e l'annullamento della convenzione avvengono in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R.
In seguito a sospensione il beneficiario perde il diritto all'utilizzo del Marchio del Parco e deve provvedere alla distruzione di ogni documento o etichetta che riporti il marchio stesso.
Il Parco Nazionale del Gargano si riserva, a garanzia degli altri beneficiari, di rendere noti, nelle sedi e con le modalità più opportune, i provvedimenti di sospensione e annullamento.

Art. 8 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, di volta in volta, per uguali periodi, qualora una delle parti non manifesti, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, la propria volontà di recesso.
Annualmente comunque il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di concessione al Parco Nazionale del Gargano, il quale provvederà, secondo le modalità riportate nel regolamento, all'espletamento dell'istruttoria ed al rilascio, se del caso, di una nuova concessione all'uso del Marchio, senza che però debba essere modificata o rinnovata la convenzione. In caso di variazione dei prodotti/servizi oggetto della concessione del Marchio del Parco verrà modificato l'allegato 1 alla convenzione.
Nel caso di cambiamento del nominativo del rappresentante legale del beneficiario alla convenzione vengono allegati la notifica del beneficiario ed il nulla osta del Parco Nazionale del Gargano.

Art. 9 - Condizioni economiche
Il beneficiario si impegna a riconoscere al Parco Nazionale del Gargano, in conseguenza dell'espletamento dei termini della presente convenzione, il corrispettivo previsto dal regolamento per la concessione del Marchio del Parco.

Art. 10 - Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia. Gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.). Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art.11 - Conservazione e riproduzione
Copia della presente convenzione deve essere conservata, completa di tutti i suoi allegati e dei successivi eventuali aggiornamenti, dal beneficiario.
E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente convenzione; ogni riproduzione parziale deve essere autorizzata dal Parco Nazionale del Gargano.

Art. 12 - Dichiarazione
Il rappresentante legale del beneficiario, presa visione dei diritti e dei doveri del beneficiario descritti nella presente convenzione, si impegna affinché il beneficiario operi in maniera conforme ai doveri derivanti della convenzione.
Corrispettivi per l’Ente Parco per la concessione del Marchio del Parco



SETTORE DI ATTIVITA’ DEL RICHIEDENTE: PRODUZIONE

FATTURATO ANNUO (in lire)
ATTIVITA’ Da 40 a 70 milioni (lire) Da 70 a 150 milioni (lire) Da 150 a 300 milioni (lire) Oltre 300 milioni (lire)
Concessione del Marchio del Parco 300.000 lire
154,94 euro 400.000 lire
206,58 euro 600.000 lire
309,87 euro 800.000 lire
413,18 euro


SETTORE DI ATTIVITA’ DEL RICHIEDENTE: SERVIZI

FATTURATO ANNUO (in lire)
ATTIVITA’ Da 40 a 70 milioni (lire) Da 70 a 150 milioni (lire) Da 150 a 300 milioni (lire) Oltre 300 milioni (lire)
Concessione del Marchio del Parco 300.000 lire
154,94 euro 500.000 lire
258,23 euro 700.000 lire
361,52 euro 800.000 lire
413,18 euro


PICCOLISSIME AZIENDE DI PRODUZIONE O SERVIZIO
(fino a 40 milioni annui in lire di fatturato)

ATTIVITA’
Concessione del Marchio del Parco 200.000 lire
103,29 euro


Il corrispettivo dovuto all’Ente Parco è da intendersi, nella misura sopra riportata, per singolo richiedente.

N.B. Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di IVA (20%)

Corrispettivi per il Lachimer per la concessione del Marchio del Parco


SETTORE DI ATTIVITA’ DEL RICHIEDENTE: PRODUZIONE

FATTURATO ANNUO (in lire)
ATTIVITA’ Da 40 a 70 milioni (lire) Da 70 a 150 milioni (lire) Da 150 a 300 milioni (lire) Oltre 300 milioni (lire)
Verifica ispettiva 300.000 lire
154,94 euro 350.000 lire
180,76 euro 450.000 lire
232,41 500.00 lire
258,23 euro
Analisi del prodotto 150.000 lire
77,47 euro 200.000 lire
103,29 euro 300.000 lire
154,94 euro 350.000 lire
180,76 euro


SETTORE DI ATTIVITA’ DEL RICHIEDENTE: SERVIZI

FATTURATO ANNUO (in lire)
ATTIVITA’ Da 40 a 70 milioni (lire) Da 70 a 150 milioni (lire) Da 150 a 300 milioni (lire) Oltre 300 milioni (lire)
Verifica ispettiva 500.0000 lire
258,23 euro 600.000 lire
309,87 euro 700.000 lire
361,52 euro 800.000 lire
413,17euro


PICCOLISSIME AZIENDE DI PRODUZIONE O SERVIZIO
(fino a 40 milioni annui in lire di fatturato)

ATTIVITA’
Verifica ispettiva e Analisi di prodotto 200.000 lire
103,29 euro

Il corrispettivo dovuto al Lachimer, nella misura sopra riportata per le verifiche ispettive, è da intendersi per singola verifica ispettiva; la frequenza delle verifiche ispettive è annuale.
Il corrispettivo dovuto al Lachimer, nella misura sopra riportata per l’effettuazione delle analisi dei prodotti, è da intendersi per il singolo prodotto per il quale viene richiesto l’uso del Marchio; la frequenza delle analisi sui prodotti è annuale.

N.B. Tutti gli importi riportati sono da intendersi al netto di IVA (20%)