IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Vesuvio - Regolamento per la concessione del marchio del parco
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 54 del 26 maggio 1998)




Ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo del Parco Nazionale del Vesuvio, dell'art.11 comma 2/b e 2/d e dell'art. 14 della Legge quadro sulle aree naturali protette N. 394/91, l'Ente Parco istituisce un regolamento per l'utilizzo del proprio marchio e della denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio".

Il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" sono stati registrati presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al N° NA98C000308 in data 26/05/98.

Art. 1 - A decorrere dalla data 26/05/1998 chiunque intenda utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovrà inoltrare una richiesta scritta all'Ente Parco specificando il tipo di uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intende attuare.

Art. 2 - La concessione di utilizzo è sottoposta alla stipula di apposite convenzioni. L'Ente Parco ha facoltà di verificare che il richiedente sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che il richiedente non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.

Art. 3 - A decorrere dalla data 02/06/1998 chiunque sarà autorizzato ad utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovrà corrispondere all'Ente il contributo finanziario previsto nel presente Regolamento.

Art. 4 - Coloro che esercitano attività con sede nei comuni il cui territorio è ricompreso nel Parco e che vorranno utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" dovranno ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'Ente e corrispondere un contributo finanziario annuo il cui valore minimo è stabilito dal seguente Regolamento.

Il contributo verrà determinato in relazione alle specifiche della richiesta di cui al precedente art. 1, nonché a:

* Categoria economica di appartenenza;

* Dimensione dell'iniziativa promozionale;

* Tipologia e caratteristica del contratto;

* Metodologie di lavoro.

Le attività in oggetto sono suddivise nelle seguenti categorie:

A. attività industriali;

B. complessi e impianti sportivi;

C. grandi esercizi commerciali;

D. alberghi, pensioni, locande a conduzione familiare, case e camere in affitto, campeggi, rifugi, ostelli, attività agrituristiche, case per ferie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie, bar;

E. botteghe artigiane e piccoli esercizi commerciali;

F. cooperative, agenzie turistiche, attività sociali di promozione turistica, guide naturalistiche, centri di educazione ambientale, attività sportive;

G. attività agricole, allevamenti animali;

H. altre.

Art. 5 - Il contributo finanziario annuo minimo per le categorie specificate è stabilito nella seguente misura:

a) 20 milioni;

b) 10 milioni;

c) 10 milioni;

d) 0,5 milioni;

e) 0,5 milioni;

f) 0,5 milioni;

g) 1 milione per i metodi di coltivazione tradizionale;

0,5 milioni per i metodi di coltivazione integrata;

0,3 milioni per i metodi di coltivazione biologica;

h) 0,5 milioni.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di derogare, su proposta della Direzione, quanto disposto dal presente articolo.

Art. 6 - Coloro che esercitano attività con sede in comuni non ricompresi nel territorio del Parco potranno utilizzare il marchio e la denominazione di collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio solo previa stipula di specifici contratti inerenti le singole iniziative, approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del marchio e della denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio" in caso di inosservanza delle clausole del seguente Regolamento, di quelle stabilite nelle apposite convenzioni e/o contratti, o per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto dell'Ente Parco o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Art. 8 - La concessione del marchio e della denominazione "Parco Nazionale del Vesuvio", nonché il relativo utilizzo sono disciplinati dalla Legislazione vigente.

Art. 9 - I Comuni, il cui territorio sia ricompreso all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente marchio e denominazione, previa esplicita dichiarazione dell'Ente.



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