IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamentazione delle deroghe ai periodi di pascolamento
(Deliberazione del consiglio direttivo n 103 del 27 maggio 1997)




IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Richiamata la propria deliberazione n. 52 in data 04/03/1994 con cui vengono determinate le modalità di rilascio dei nulla osta di competenza dell'Ente ai sensi dell'art.l3 della L. 394/91;

Atteso che l'art.3, comma 3, del regolamento provvisorio approvato con la citata deliberazione prevede che in caso di urgenza il Presidente possa decidere con proprio atto il rilascio dei nulla osta anche senza sentire il parere delle competenti commissioni;

Considerato che le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nel territorio del Parco regolano l'esercizio del pascolo secondo modalità e con tempistiche diverse a seconda dei tre ambiti provinciali;

Atteso che ogni anno pervengono all'Ente richieste da parte di soggetti esercenti attività di pascolo tese ad ottenere deroghe ai limiti temporali previsti dalla normativa;

Considerato che con frequenza si verificano condizioni favorevoli per ammettere deroghe ai periodi di pascolamento senza arrecare pregiudizio alla stabilità dei pascoli e al loro equilibrio idrogeologico;

Dato atto tuttavia che l'esistenza di tali condizioni deve essere valutata caso per caso in relazione alle condizioni meteorologiche, stagionali e di carico effettivo di ciascun pascolo;

Rilevato che la decisione in merito al nulla osta alla deroga deve essere comunque assunta in tempi rapidi allo scopo di dare ai richiedenti l'effettiva possibilità di usufruire della eventuale concessione di proroga;

Ritenuto che nei casi in oggetto sussistano in generale le condizioni di urgenza al rilascio dei nulla osta previste dal comma 3 dell'art. 3 del regolamento approvato con la citata deliberazione n.52;

Ritenuto di dover adottare per i casi in questione la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, del citato regolamento;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Ente (omissis) in ordine alla legittimità e allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, all."B";

Omissis

DELIBERA

1. di prendere atto della discussione intervenuta sul presente punto posto all'ordine del giorno come succintamente riportata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le deroghe ai periodi di pascolamento vengano rilasciate secondo la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, del regolamento provvisorio per il rilascio dei nulla osta approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.52 in data 04/03/1994;

3. di trasmettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al C.T.A. del C.F.S. per quanto di competenza;

4. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Ente (omissis) in ordine alla legittimità e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."B".

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, (omissis), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



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