IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Regolamento indennizzi per mancati tagli boschivi
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 20 giugno 2002)



CONSIDERATO CHE:
- la L. 394/91 all’art. 15 prevede che i vincoli derivanti dal Piano del Parco alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi;
- che il Regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione di detti indennizzi;
- che la Comunità del Parco con provvedimento n. 14 del 15.12.2001 ha approvato il documento di Piano del Parco;
- che il Consiglio Direttivo, con provvedimento n. 86 del 28.12.2001 ha approvato il Piano del Parco e ha deliberato la trasmissione del documento alla Regione Campania, attualmente in fase istruttoria;
- nelle more dell’attuazione del Piano del Parco, l’Ente opera ai sensi delle norme di salvaguardia transitoria previste dal D.P.R 5 giugno 1995, in base al quale può essere vietato nelle zone 1 il taglio di boschi se ritenuto incompatibile con le esigenze di conservazione della fauna, della flora, della vegetazione;

Art. 1
Il presente regolamento, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'indennizzo per il mancato taglio dei boschi nel territorio del Parco, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge citata.

Art. 2
L'Ente Parco, previa valutazione degli Uffici od organismi o commissioni preposte all’esame delle richieste di taglio boschivo riguardante fustaie in zona 1, può decidere di vietare l’intervento se ritenuto non in linea con corretti indirizzi di gestione relativi alle esigenze di conservazione della fauna, della flora e della vegetazione. I criteri da seguire per tale valutazione fanno riferimento al “Documento di Indirizzi per il taglio boschivo” redatto dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali per conto del Ministero Ambiente, e a quello redatto dalla stessa Accademia per conto dell’Ente Parco e acquisito nell’ambito del documento di Piano del Parco approvato del Consiglio Direttivo con provvedimento n. 86/2000.

Art. 3
In caso di diniego dell’autorizzazione al taglio, l’Ente Parco è tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 15, della legge 394/91, al proprietario o possessore del bosco, un indennizzo da determinare secondo la procedura individuata al successivo articolo 4.

Art. 4
L'Ente, contestualmente alla formulazione del diniego, comunica al richiedente la possibilità di avvalersi del citato art. 15 della legge 394/91: in tal caso il richiedente può decidere di concordare con l’Ente Parco forme e modalità di valorizzazione del bosco interessato al taglio, o ricorrere al citato indennizzo. In quest’ultimo caso il richiedente dovrà effettuare la stima del bosco e comunicare il periodo del ciclo colturale dello stesso, oltre alla certificazione autentica nelle forme di legge del prezzo/metro cubo di stima dei boschi tagliati negli ultimi dieci anni.
La stima verrà successivamente sottoposta al giudizio dell’Agenzia del Territorio o apposita commissione tecnica interna dell’Ente, per verificarne la congruità.

Art. 5
L'Ente Parco comunica la proposta di indennizzo al richiedente; l'accettazione, in caso di Ente pubblico, società o forme diverse di proprietà e gestione collettiva, deve essere formalizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione. In caso di soggetto privato individuale, la procedura è analoga, e l'accettazione viene resa con semplice dichiarazione dell'interessato. Con l'accettazione dell'indennizzo, il richiedente deve impegnarsi anche a non chiedere ulteriori tagli sulle particelle interessate, per un intervallo di tempo pari al periodo del ciclo colturale.
Il vincolo di divieto di taglio viene formalizzato attraverso scrittura privata tra l'Ente e il richiedente e registrata e trascritta a cura dell'Ente. La cancellazione della formalità alla scadenza, avviene a cura del proprietario del terreno. Formalizzata l'accettazione, l'Ente procede, nell'ambito della disponibilità finanziaria di bilancio, alla determinazione dell'indennizzo ed alla successiva liquidazione.

Art. 6
La riduzione percentuale da applicare alla stima del valore in base alla quale procedere agli indennizzi è fissata annualmente da un’apposita commissione interna all’Ente sulla base dei seguenti parametri:
- qualità colturale;
- localizzazione del bosco;
- funzionalità ecologica;
- vantaggi e svantaggi derivanti dall’attività dell’Ente Parco.
In sede di prima applicazione si adotta una riduzione prudenziale del 10%.



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