IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Valorizzazione e riqualificazione dei tessuti edilizi dei centri storici ricompresi nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona, Campigna
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 203 del 5 novembre 1998 - All. A)





Relazione

Premessa

Il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna oltre ad essere caratterizzato da risorse paesaggistiche e naturali di straordinario pregio, nonché da importanti fattori di biodiversità, comprende anche un fitto sistema insediativo di formazione antica, costituito da case rurali sparse e aggregati minori, omogeneamente diffuso sui due versanti regionali.

L'appellativo di minori va riferito sicuramente alle dimensioni e non alla qualità architettonica che, anche mancando emergenze monumentali singole, è rappresentata dalla tipologia del costruito e dalla qualità e quantità degli elementi architettonici di finitura che formano un unico oggetto architettonico. Questi centri si integrano e contribuiscono a caratterizzare il paesaggio costruito essendo stati, in molti casi, elemento matrice dello stesso

L'istituzione del Parco sta contribuendo a favorire una inversione di tendenza rispetto al passato, rappresentata anche dalla richiesta di seconde case e di case in affitto.

Da qui la necessità di favorire interventi di recupero e riqualificazione per valorizzare e salvaguardare tipologie architettoniche e costruttive dei centri storici minori.

Con l'allegato regolamento-bando si intende pertanto favorire principalmente:

- Il recupero delle qualità estetiche e dei caratteri tipologici e costruttivi originari del patrimonio edilizio storicizzato, attraverso le opere previste dalla L. 457/78 e descritte nelle categorie della "manutenzione ordinaria", della "manutenzione straordinaria" e del "restauro e risanamento conservativo", includendo in tali interventi anche l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all'organismo edilizio.

- Il recupero del patrimonio abitativo anche ai fini residenziali e turistici, data la attuale carenza di strutture ricettive, e con l'obiettivo di creare una microricettività individuata nel concetto di "albergo diffuso" che potrebbe avere, tra l'altro, evidenti effetti di richiamo su un turismo "culturale", favorito dalla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche inserite in contesti ambientali rilevanti. E' infatti dimostrato che quando vengono a mancare le caratteristiche ambientali ed architettoniche a causa di interventi di manomissione del paesaggio e/o dei centri abitati diminuiscono fortemente i flussi turistici.

I riferimenti nella normativa vigente sono i seguenti:

  • la legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette - che all'art. 7 ( Misure di incentivazione ) comma 1, testualmente recita:" Ai comuni... il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, è, nell'ordine attribuita priorità alla concessione di finanziamenti... richiesti per la realizzazione, sul territorio ricompreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi...a) restauro dei centri storici... b) recupero dei nuclei abitati rurali";
  • La legge 97/94 - Legge sulla montagna.

Obiettivi

L'obiettivo fondamentale è quello di aumentare la qualità della vita e di contribuire a creare condizioni economico sociali tali da incrementare e mantenere presidi stabili in montagna favorendo tra i residenti, che dovranno essere i primi protagonisti del recupero, la riscoperta dei mestieri tradizionali e lo sviluppo della piccola imprenditoria locale.

Questo processo, una volta innescato, favorirà ed incrementerà un'offerta turistica diffusa sia in termini di ricettività che di qualità del costruito, estesa per tutti i periodi dell'anno. Offerta che può essere garantita solo dal modello che privilegia la salvaguardia dei valori storici e la salvaguardia dell'ambiente.

Modalità d'intervento

L'Ente Parco, per raggiungere gli obiettivi indicati, individua in un apposito capitolo di bilancio una somma idonea ad avviare la riqualificazione degli aggregati minori e del patrimonio edilizio storicizzato del territorio del Parco attraverso il recupero delle qualità estetiche e dei caratteri tipologici e costruttivi originari del patrimonio edilizio storicizzato, attraverso le opere previste dalla L. 457/78 e descritte nelle categorie della "manutenzione ordinaria", della "manutenzione straordinaria" e del "restauro e risanamento conservativo", includendo in tali interventi anche l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all'organismo edilizio in genere.

Potranno richiedere le agevolazioni previste tutti i soggetti residenti all'interno del Parco che ne facciano richiesta. Le domande saranno soddisfatte, fino ad esaurimento delle somme stanziate in bilancio, secondo l'ordine temporale di presentazione, previa verifica della ammissibilità. A tal fine, il bando verrà mantenuto "aperto" fino al 31 Dicembre 1999, fatta salva la chiusura anticipata per esaurimento dei fondi a bilancio. Le agevolazioni previste comprendono contributi in conto capitale a copertura del 50% della spesa effettuata per un contributo non superiore a £ 5.000.000, per interventi che ricadono tra quelli previsti nel regolamento.

Le modalità di erogazione delle agevolazioni, gli interventi ammessi a contributo, le modalità di presentazione delle domande, le modalità dei controlli e tutto quanto necessario per accedere ai benefici sono richiamate nello specifico regolamento.

 

Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Erogazione di provvidenze finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio storico del parco (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 203 del 5 novembre 1998 - All. B )

regolamento - bando

Art. 1 - Il presente regolamento, costituito da n. 15 articoli, regola i benefici per l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale da concedere ai proprietari di edifici che realizzano gli interventi di cui all'art.6.

Art. 2 - Il presente regolamento è finalizzato alla concessione di provvidenze per la realizzazione di opere tendenti alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio di antica formazione (aggregati minori e case rurali sparse) compreso entro il perimetro del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.

Le finalità che si intendono raggiungere sono:

  • Il recupero delle qualità estetiche e dei caratteri tipologici e costruttivi originari del patrimonio edilizio storicizzato, attraverso le opere previste dalla L. 457/78 e descritte nelle categorie della "manutenzione ordinaria", della "manutenzione straordinaria" e del "restauro e risanamento conservativo", includendo in tali interventi anche l'eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei all'organismo edilizio.
  • L'aumento della ricettività diffusa nei centri storici del tipo "a gestione familiare".

Art. 3 - Possono accedere alle provvidenze tutti i cittadini singoli od associati, proprietari di immobili situati entro i confini del Parco e ricadenti all'interno delle aree classificate zone A dai PRG comunali vigenti, o comunque realizzati anteriormente alla data del 1940 e presenti nel Catasto all'impianto (in tal caso l'epoca di costruzione dovrà essere documentata con estratto o certificato catastale storico), che intendono provvedere ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 4 - I benefici sono erogati per ogni unità immobiliare e/o ogni proprietà ricompresa nell'edificio, sotto forma di contributo in conto capitale a copertura del 50% della spesa effettuata per un ammontare non superiore a £.5.000.000. Il beneficio è assegnato al proprietario dell'edificio per il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di condominio, anche convenzionale, al soggetto delegato da apposita deliberazione condominiale.

Art. 5 - Sono ammessi alle agevolazione tutti gli interventi che rispondono alle seguenti indicazioni e modalità esecutive:

  • le opere devono essere progettate ed eseguite in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive proprie dei luoghi e della tradizione locale;
  • le opere, quando prevedono interventi di manutenzione straordinaria, dovranno ricomprendere gli interventi minimi di miglioramento previsti al punto C.9 del D.M 16.1.96 con particolare attenzione ai collegamenti tra le strutture orizzontali e verticali e tra le strutture verticali stesse. Sono da preferire interventi non invasivi come quelli eseguiti con catene e profili metallici. Le coperture, se interessate da interventi di sostituzione dell'orditura, dovranno essere rese non spingenti e collegate alle murature con vincoli in grado di trasferire le forze orizzontali;
  • gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Nel caso che nello stesso edificio siano presenti più unità immobiliari appartenenti a più proprietari, le agevolazioni spettano ad ogni proprietario. I proprietari dell'edificio, quando sono più di uno, si riuniscono in condominio convenzionale, eleggono il loro rappresentante ed adottano le deliberazioni necessarie per gli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni. Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del C.C.

Art. 6 - Per poter accedere ai benefici previsti i progetti devono ricomprendere una o più delle seguenti categorie di opere:

1) rifacimento completo delle coperture rispettando le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura preferibilmente in legno o legno ferro, sporti di gronda in legno o altra tecnica desunta dalla tradizione dei luoghi e manto di finitura in coppi tradizionali o lastre in pietra;

2) messa in opera di catene in acciaio e capi chiave in ghisa o acciaio;

3) eliminazione delle superfetazioni, ovvero dei volumi e degli elementi estranei all'organismo edilizio e realizzazione all'interno del fabbricato dei servizi igienici;

4) rifacimento del manto di copertura del tetto con manto in coppi tradizionali o lastre in pietra, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento;

5) rifacimento, recupero e/o ripristino di cornicioni e gronde con tecniche e materiali desunti dalla tradizione locale;

6) realizzazione o sostituzione degli infissi esterni con infissi in legno di disegno e foggia desunti dalla tradizione locale, escludendo l'apposizione di avvolgibili;

7) realizzazione o sostituzione di gronde e pluviali con manufatti in rame;

8) trattamento delle facciate con intonaci a base di calce colorati in pasta escludendo pigmenti non desunti da lavorazioni di materiali locali, trattamenti della muratura a faccia vista, stuccatura della pietra "in punta di mescola";

9) trattamento e pulitura di elementi decorativi (pietre, ferro lavorato, affreschi ecc.) escludendo la verniciatura;

10) sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne utilizzando esclusivamente pietra locale;

11) sostituzione o rifacimento di elementi in ferro utilizzando esclusivamente ferro battuto con forme desunte dalla tradizione locale;

12) sostituzione o rifacimento di cornici esterne, di porte e finestre (imbotti) utilizzando esclusivamente pietra locale;

13) rifacimento o restauro di camini storici esistenti utilizzando tecniche e materiali desunti dalla tradizione locale, sostituzione di comignoli e ciminiere moderne con manufatti che si riallaccino alla tradizione dei luoghi nella tipologia e nell'uso dei materiali;

14) operazioni di mitigazione della visibilità, tramite spostamenti, interramenti e verniciatura, di apparecchiature tecnologiche esistenti e indispensabili quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici;

15) opere di consolidamento e ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio da realizzarsi nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Art. 7 Per poter accedere ai benefici previsti dal presente regolamento i soggetti proprietari singoli o riuniti in condominio convenzionale, possono inoltrare domanda in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato "A", indirizzata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, via G.Brocchi 7, (52015) Pratovecchio (AR), corredata dalla seguente documentazione obbligatoria, pena l'esclusione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il titolo in base al quale è posta la domanda, con l'ubicazione dell'edificio, il numero di unità immobiliare ed i rispettivi proprietari;

b) copia autentica del verbale di costituzione di condominio convenzionale, quando non esistente, e delle deliberazioni condominiali di approvazione dell'iniziativa e di nomina del rappresentante di condominio;

c) relazione illustrativa dell'intervento che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato "B", firmata da un tecnico abilitato e corredata dalla documentazione cartografica richiesta;

d) computo tecnico economico di massima diviso per categorie di lavori corrispondenti alle categorie indicate all'art. 6;

e) certificazione di residenza o dichiarazione sostitutiva firmata in originale;

f) documentazione fotografica comprendente le facciate ed i particolari.

Le domande non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. Le domande potranno essere inviate a mezzo posta con raccomandata A/R o consegnate a mano presso la sede dell'Ente in Pratovecchio, Via G. Brocchi 7, 52015 (AR) oppure presso la sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, Via Nefetti n. 3, 47018 (FO). Per il termine di scadenza farà fede la data del timbro postale di invio della domanda. La data di scadenza della presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre 1999. Tale termine di scadenza potrà essere anticipato a seguito dell'esaurimento delle disponibilità di bilancio. In tal caso l'Ente Parco provvederà a rendere nota l'eventuale chiusura anticipata del bando dovuta ad esaurimento dei fondi a disposizione. tramite avviso pubblico. Le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle somme stanziate in bilancio, secondo l'ordine temporale di presentazione, previa verifica dell'ammissibilità.

Art. 8 - Al ricevimento delle domande l'Ente Parco provvederà ad istruire le pratiche valutando l'ammissibilità delle domande sulla base di quanto previsto da tale regolamento-bando e sulla base della congruità della documentazione allegata.

Art. 9 - Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici, inviata con raccomandata A/R, gli interessati dovranno sottoporre all'Ente Parco, il progetto definitivo in duplice copia nelle usuali modalità di richiesta dell'autorizzazione del Parco di cui all'allegato C, comprensivo di:

  • progetto esecutivo completo come da norme vigenti;
  • concessione edilizia o autorizzazione edilizia o asseveramento nei modi di legge;
  • ripartizione delle spese se trattasi di condominio;
  • nomina sottoscritta del Direttore dei Lavori, data di inizio dei lavori ed il tempo necessario all'esecuzione degli stessi;
  • coordinate bancarie dove effettuare i bonifici di trasferimento dei finanziamenti o estremi della persona a cui titolare i mandati di pagamento.

Art. 10 - L'Ente si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi in qualsiasi momento. Eventuali opere realizzate prima dell'inizio dei lavori non saranno computate tra quelle ammesse ai benefici.

Nel caso di gravi irregolarità o difformità l'Ente si riserva di revocare i benefici concessi.

Art. 11 - Il richiedente comunicherà la data di fine lavori inviando contestualmente la contabilità finale semplificata (computo metrico a consuntivo, disegni di contabilità, fotografie) ed il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori. L'Ente eseguirà controlli, anche a campione, atti a riscontrare la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 12 - L'Ente Parco procederà all'erogazione del contributo spettante, previa presentazione dei documenti di cui all'art.11, sulla base delle fatture a giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 13 - Le agevolazioni concesse dall'Ente Parco possono coesistere con altre forme di contributo statale o regionale purché i finanziamenti di altri Enti non coprano già lo stesso tipo di opere per cui si richiedono i benefici; a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 14 - I prezzi da utilizzare per la redazione del computo metrico estimativo sono quelli desunti dal prezzario regionale vigente per le opere edili; quando, per determinate categorie di lavori, non siano stati determinati i prezzi unitari nel prezziario regionale, si dovrà allegare un'idonea analisi dei prezzi o un adeguato numero di preventivi per forniture particolari.

Art. 15 - Tutti gli interventi ricompresi nelle agevolazioni di cui al presente regolamento rimangono in ogni caso soggetti alle norme generali vigenti in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare il presente bando per legittimi motivi.

Eventuali informazioni possono essere richieste, durante le ore d'ufficio, presso la Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia (Tel. 0543/971375) e presso la Sede Legale in Pratovecchio (Tel. 0575/50301).



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