IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Val Grande - Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco nazionale Val grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)
(Deliberazione del Consiglio direttivo n 126 del 4 agosto 1995)




finalita'

Art. 1 - l. - Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i principi e le prescrizioni dell'art. 7, comma 1 e 2, e dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché del D.M. Ambiente 12 febbraio 1993, ed in analogia con la L.R. Piemonte 22.03.90 n. 12, vengono stabilite le procedure, i criteri e le modalità di concessione di contributi finalizzati al mantenimento, alla conservazione ed al ripristino delle tipologie edilizie tradizionali, ed in particolare dei tipici tetti in "piode".

Art. 2 - l. - Il Consiglio del Parco Nazionale della Val Grande delibera le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e associazioni, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini interessati.

interventi ammessi

Art. 3 - l. - Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi autorizzati ai sensi della vigente legislazione in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, ed in particolare della legge 394/91, del D.M. Ambiente 2 marzo 1992 e del D.P.R. 23 novembre 1993. Sono ammessi interventi di costruzione o ricostruzione, totale o parziale, del manto di copertura dei tetti delle strutture esistenti all'interno del Parco Nazionale della Val Grande.

2. - I manti di copertura dovranno essere realizzati con piode di tipo tradizionale a spacco e finitura manuale, con spessori e tipo di pietra uguali a quelli delle piode utilizzate tradizionalmente sul posto.

- I tetti per cui viene richcambiare destinazione d'uso dell'immobile, per un periodo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi, e di non cederne la proprietà per un periodo di almeno 10 anni; nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, punto c) e d) a non cedere la pscono strutture murarie tradizionali (pietra locale a vista o intonaci di tipo tradizionale).

soggetti ammessi

Art. 4 - l. - Ai sensi del presente regolamento possono accedere ai contributi prioritariamente soggetti pubblici, oppure privati appartenenti alle seguenti categorie, in ordine di priorità:

- a) operatori che svolgono attività produttive agricole, silvopastorali, artigianali e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per gli operatori residenti nei Comuni del Parco;

- b) operatori turistici che svolgono attività economiche e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività, site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per i residenti nei Comuni del Parco;

- c) associazioni, gruppi religiosi e simili;

- d) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, residenti nei Comuni del Parco;

- e) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, non residenti nei Comuni del Parco.

Ai soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), ed e) vengono richiesti inoltre i seguenti requisiti: non essere stati soggetti a condanne penali o per reati contro la Pubblica Amministrazione, e non avere procedimenti di tal genere in corso; rispondenza ai requisiti dell'attuale legislazione antimafia.

entita` del contributo

Art. 5 - l. - Per tutte le categorie di soggetti ammessi, così come individuate dall'art. 4, i contributi saranno destinati a coprire una percentuale fino al 50% della differenza tra il costo effettivo degli interventi di cui al precedente art. 3, ed il costo dei medesimi interventi eseguiti secondo le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato (tegole canadesi di tipo master), così come definiti con le procedure agli articoli successivi.

2. - L'importo massimo finanziabile per singolo intervento è di Lire 15.000.000.

procedure

Art. 6 - l. - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti da parte dell'Ente Parco.

2. - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 7 - l. - Il Consiglio stabilisce annualmente con propria deliberazione, e nel limite delle disponibilità finanziarie annue accertate, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare domanda. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

2. - Il Consiglio può rivedere o modificare, nel corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le disponibilità finanziarie o con il verificarsi di eventi imprevedibili.

3. - Con la deliberazione di cui al primo comma vengono stabiliti inoltre i costi del manto di copertura realizzato così come indicato all'art. 3, ed il costo del medesimo realizzato invece con le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato (tegole master canadesi), comprensivi del costo di trasporto, differenziati per aree e località.

4. - Al fine del conteggio di cui al comma precedente, per materiale disponibile sul mercato si deve intendere la tegola canadese (tipo master).

Art. 8 - l. - Le istanze per la concessione di contributi, su carta semplice e con firma autenticata, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'indicazione delle finalità dell'intervento per il quale si richiede il contributo.

2. - Le istanze devono essere redatte secondo i modelli allegati al presente regolamento e devono essere completi di documentazione fotografica, con perizia giurata, comprovante lo stato attuale delle strutture.

3. - Le istanze presentate dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

4. - Alle istanze dovrà essere allegata la documentazione necessaria a comprovare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate all'art. 4 del presente regolamento, nonché l'avvenuta autorizzazione degli interventi ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed ambientale.

5. - Nella fase istruttoria l'Ente si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine della valutazione delle domande di finanziamento.

Art. 9 - l. - Le istanze pervenute vengono istruite dal responsabile dell'ufficio competente e quindi rimesse al Consiglio, riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti ed in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. - Il Consiglio, sulla base degli obiettivi programmatici stabiliti annualmente, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, delibera il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti inclusi nel piano. Il Consiglio inoltre determina i soggetti esclusi dal piano.

3. - Nessun intervento può essere disposto dal Consiglio a favore di soggetti che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere per l'esclusione, può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti.

4. - Il Consiglio può stabilire, sulla base delle indicazioni programmatiche, delle risultanze dell'istruttoria, delle priorità definite annualmente, e delle disponibilità di bilancio, a suo insindacabile giudizio, il rinvio di alcune pratiche all'anno successivo o la loro esclusione dal piano.

5. - La presentazione di una domanda comporta l'accettazione delle procedure del presente regolamento.

Art. 10 - l. - I contributi verranno liquidati entro 90 giorni dopo la presentazione, da parte dell'interessato, della documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori, previa misurazione della superficie coperta realizzata e verifica della rispondenza della stessa alla tipologia ammessa.

2. - L'invio della documentazione suddetta deve avvenire entro 365 giorni dalla data dell'atto che concede il contributo, pena la decadenza dello stesso.

3. - L'attivazione di procedimenti amministrativi o penali in merito alla non conformità di realizzazione delle coperture ovvero degli interventi di cui queste fanno parte, nonché l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui all'art. 4, determina l'automatica sospensione del contributo e, nel caso di riconosciuta responsabilità del richiedente, l'esclusione dal piano di riparto e la conseguente perdita del contributo.

4. - Il responsabile dell'ufficio competente predispone, in conformità al piano di riparto ed alle verifiche effettuate, lo schema di deliberazione da adottarsi dal Consiglio per l'attribuzione definitiva di contributi.

5. - Il responsabile dell'istruttoria esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza in relazione alla conformità della proposta alle norme regolamentari.

Art. 11 - l. - In considerazione della limitata disponibilità di fondi e della sproporzione numerica delle potenziali categorie di richiedenti, vengono stabilite, per l'erogazione dei contributi, le seguenti priorità:

- vengono considerati assolutamente prioritari gli interventi attuati dai soggetti individuati al comma primo e al punto 1, lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento;

- seguono, in ordine di priorità gli interventi attuati dai soggetti individuati al punto 1 lettera b), c) e d) dell'art. 4 del presente regolamento;

- infine seguono i soggetti di cui al punto e) dell'art. 4.

A parità di requisiti la priorità verrà altresì determinata, in modo inversamente proporzionale, in base al reddito.

2. - Nel caso in cui le domande, nell'ambito delle priorità stabilite dal comma precedente, e a parità di valutazione secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, eccedano le disponibilità finanziarie, il criterio di erogazione dei contributi sarà costituito dalla data di ricevimento della domanda risultante dal protocollo dell'Ente. In questo caso le richieste ammissibili ma non evase per mancanza di fondi verranno rinviate a successivi finanziamenti.

3. - I soggetti ai quali venga concesso un contributo ai sensi del presente regolamento che intendano non avvalersene possono informare l'Ente Parco Nazionale Val Grande della rinuncia con una semplice comunicazione scritta.

4. - I soggetti ai quali sia stato concesso un contributo e che vi rinuncino o decadano dall'attribuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 2 e 3, e articolo 11, comma 3, non possono accedere a contributi assegnati dal presente regolamento per i cinque anni successivi.

impegni del richiedente

Art. 12 - l. - Nel caso di richiesta, concessione ed accettazione del contributo, il richiedente si impegna:

  • nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, punti a) e b), a non cedere l'attività a terzi, o a non cambiare destinazione d'uso dell'immobile, per un periodo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi, e di non cederne la proprietà per un periodo di almeno 10 anni;
  • nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, punto c) e d) a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 10 anni.

2. - La concessione del contributo avverrà attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione che regolerà gli impegni delle parti in base a quanto previsto dal presente regolamento.

ritenute sui contributi

Art. 13 - l. - In base al D.P.R. 29.09.1973, art. 28, secondo comma, e successivi aggiornamenti, l'Ente Parco opererà una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui contributi corrisposti ad imprese, compresi i soggetti passivi d'imposta che svolgono, anche occasionalmente, attività produttive di reddito d'impresa. In tale definizione sono compresi anche associazioni, comitati e simili che svolgono attività commerciale, anche occasionale, per i contributi assegnati per svolgere attività di tipo commerciale. In tale definizione rientrano in particolare i soggetti di cui all'art. 4, comma a) e b), ed anche c), e commi d) ed e) nel caso svolgano attività di tipo commerciale.

disposizioni finali e transitorie

Art. 14 - 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo, secondo le procedure previste dalla legge n. 70/1975 e n. 394/1991, art. 9.



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