IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gargano – Regolamento per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gargano
(Deliberazione presidenziale n. 51 del 3 settembre 2002 che sostituisce i regolamenti approvati con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 30 del 15 marzo 1999 e n. 6 del 14 marzo 2002)



Il presente disciplinare nelle more di approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della Legge 394/91, regola ai sensi dell'art 15, comma 4, della stessa legge le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco, cosi come perimetrato dal D.P.R. 18.05.2001.

TITOLO I - Modalità per l'indennizzo dei danni

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell'art. 15, comma 3, 4 e 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole dei fondi ricadenti all'interno dell'area protetta, adotta il presente regolamento, e contemporaneamente abroga quello precedente, approvato con delibera del C. D. n. 6 del 14.03.2002, circa le modalità per la richiesta di sopralluoghi, il controllo e la stima dei danni subiti, la prevenzione degli stessi, e le condizioni per la concessione degli indennizzi.

Art. 2 - Hanno diritto all'indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo, dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco.

Art. 3 - Sono indennizzabili i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole (frutto pendente o pianta), praticate nei terreni che ricadono all'interno del territorio del Parco; in particolare, sono indennizzabili i danni alle seguenti colture agrarie: frutteti, oliveti, vigneti regolarmente dichiarati, castagneti da frutto, noccioleti, orti e seminativi regolarmente coltivati.

Art. 4 - Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad Euro 51,65 (£ 100.000). L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito e non potrà in ogni caso essere superiore ad un tetto massimo di Euro 103,29 (£ 2.000.000). Non saranno inoltre indennizzati danni alle produzioni agricole di particolare pregio per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell'Ente, non vengano accettate e rese operative le opportune misure di protezione previste dal Titolo Il del presente regolamento.

Art. 5 - I soggetti beneficiari che intendono richiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovranno presentare o inviare a mezzo raccomandata A.R. presso l'Ufficio Protocollo del Parco Nazionale del Gargano, entro e non oltre i 3 giorni successivi alla scoperta del danno stesso, l'apposito modello di denuncia e di richiesta di indennizzo, reperibile presso lo stesso Ufficio Protocollo, ovvero presso le sedi dei comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, ovvero presso le sedi delle organizzazioni professionali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), compilato in ogni sua parte ed unito agli allegati in esso specificati.
L'Ufficio Protocollo rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite raccomandata farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 6 – I soggetti beneficiari dovranno produrre fotocopia autenticata da un pubblico ufficiale del titolo in cui risulti la proprietà, il possesso o la detenzione del bene; in particolare i conduttori di fondo dovranno dimostrare, in base alla legge 203/82 e successiva deroga, di essere in possesso di contratto di affitto regolarmente registrato.
I suddetti documenti potranno essere temporaneamente sostituiti da apposita autocertificazione, ma dovranno in ogni caso essere prodotti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della denuncia e richiesta di indennizzo. La mancata produzione di tali titoli entro il termine suddetto, o anche uno solo di tutti gli allegati obbligatori previsti dall'apposito modello di richiesta, comporterà il non accoglimento della stessa.

Art. 7 - Entro dieci giorni dall'acquisizione al Protocollo delle richieste complete di tutti gli elementi ed allegati, l'Ente Parco provvederà ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il soggetto beneficiario, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, dovrà consentire l'accesso al fondo, assistere e fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta dagli incaricati dell'accertamento.
La mancata presenza del soggetto beneficiario, o del suo delegato, al sopralluogo, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto del predetto alla eventuale corresponsione dell'indennizzo.
Prima dell'accertamento del danno da parte dell'Ente non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture; se il prodotto danneggiato viene raccolto o la coltura sostituita prima dell'accertamento tecnico, non si darà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 8 - L'Ente Parco, per le operazioni di accertamento del danno, si avvarrà del personale tecnico in organico e/o del personale forestale del C.T.A.; in casi particolari dovuti all'indisponibilità del personale a disposizione o in presenza di situazioni tali da richiedere particolari conoscenze e professionalità, potrà avvalersi, previa convenzione, di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Si darà priorità agli accertamenti del danno alle colture pronte o prossime alla raccolta.

Art. 9 - Gli indennizzi regolarmente riconosciuti dall'Ente saranno calcolati in base agli effettivi danni subiti, stimati in funzione dei prezzi medi ottenuti dal prezzario regionale e dai prezzi dei prodotti in azienda riportati dal predetto prezzario e/o da quelli stabiliti dalla Camera di Commercio di Foggia (mercuriali), decurtati dei costi non sostenuti per la raccolta, confezionamento, trasporto e commercializzazione del prodotto, e successivamente rapportati alle cifre indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 10 - L'ammontare definitivo degli indennizzi regolarmente riconosciuti dall'Ente saranno sottoscritti dal Direttore dell'Ente, il quale predisporrà gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto entro novanta giorni dalla data di presentazione delle richieste complete di tutta la documentazione prevista, compatibilmente e nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio approvato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, entro il 30 novembre di ogni anno sarà prevista una variazione di bilancio per consentire la liquidazione delle richieste di indennizzo pervenute all'Ente entro il 31 ottobre. Le richieste pervenute all'Ente dal 1 novembre al 31 dicembre, complete di tutti gli allegati, potranno essere liquidate, in caso di accoglimento, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, compatibilmente con le disponibilità residue dell'anno in corso, oppure con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio successivo.

Art. 11 - L'Ente Parco pubblicherà nell'Albo dell'Ente l'elenco dei soggetti indennizzati e degli importi erogati.

Art. 12 - Con il presente regolamento vengono adottati il fac-simile della denuncia e relativa richiesta di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, e la tabella di calcolo degli indennizzi, che costituiscono parte integrante dello stesso.


TITOLO II - Modalità per la prevenzione dei danni

Art. 13 - L'Ente Parco, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, in base al comma 7 dell'art. 15 della legge 394/91, inserisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture ricadenti all'interno del perimetro del Parco.

Art. 14 - La prevenzione è basata sull'impianto di protezioni individuali alle singole pianticelle nell'intero appezzamento in cui sia avvenuto il danno, ad opera di personale individuato dall'Ente. Tali protezioni, pur consentendo la libera circolazione della fauna selvatica all'interno della coltivazione, impediscono l'accesso alle piante o alle parti di piante che sono protette.

Art. 15 - Le protezioni individuali sono costituite da manicotti in rete metallica, preventivamente acquistati dall'Ente e messi a disposizione dei soggetti beneficiari dell'indennizzo che abbiano subito un danno accertato dall'Ente stesso, e che siano in regola con le modalità di segnalazione del danno stesso. In particolare la tempestività di segnalazione è necessaria per consentire all'Ente Parco di accertare i danni subiti e di adottare le idonee misure di protezione dei fondi.

Art. 16 - L'impianto dei manicotti sarà effettuato in ordine a:
1) data di ricevimento della denuncia;
2) età dei frutteti;
3) disponibilità del personale addetto all'impianto.

Art. 17 - Il presente regolamento ed i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno dell'affissione all'Albo dell'Ente.


ALLEGATO 1


TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI INDENNIZZI

Quantificazione monetaria del danno Indennizzo corrisposto
Euro
Da Euro 51,65 a Euro 103,29 25,82
Da Euro 103,29 a Euro 206,58 51,65
Da Euro 206,58 a Euro 309,87 77,47
Da Euro 309,87 a Euro 413,17 103,29
Da Euro 413,17 a Euro 516,46 206,58
Da Euro 516,46 a Euro 774,69 309,87
Da Euro 774,69 a Euro 1032,91 413,17
Da Euro1032,91 a Euro 1549,37 516,46
Da Euro1549,37 a Euro 2065,83 619,75
Da Euro 2065,83 a Euro 3098,74 723,04
Da Euro 3098,74 a Euro 4131,66 826,33
Da Euro 4131,66 a Euro 5164,57 929,62
Oltre a Euro 5164,57 1032,91




pagina home