IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Regolamento per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta alle colture e al patrimonio zootecnico - Modifiche e integrazioni
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 54 del 22 dicembre 1998)




Art. 1 - Finalità - Il presente regolamento nelle more di approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art.11 della L.394/91, disciplina, ai sensi dell'art.15, comma 4, della stessa Legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco, così come perimetrato dal D.P.R. del 5 giugno 1995.

- Alle spese relative all'indennizzo si fa fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Indennizzo - L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna protetta propria dell'ambiente del Parco.

- L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga secondo le modalità degli articoli che seguono.

- L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. L'indennizzo non è riconosciuto se l'allevatore non provvede alla custodia e sorveglianza - anche con l'ausilio di idonei cani da pastore delle greggi, ed il loro ricovero durante la notte negli stazzi, che devono essere parimenti sorvegliati da idonei cani da pastore.

Art. 3 - Compiti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente - Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione Forestali dipendenti, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla valutazione del danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di risarcimento.

- L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla denuncia e comunque entro il termine minimo consentito affinché i danni siano rilevabili.

- Il verbale di accertamento, la valutazione del danno e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 30 giorni dalla denuncia del danno.

La documentazione contiene anche delle indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

Art. 4 - Misure di prevenzione - L'Ente Parco può finanziare, fino al 100%, le spese per la realizzazione delle azioni secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture e del patrimonio zootecnico; la loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato una volta che il contributo richiesto sia stato accordato.

- L'effettiva erogazione dei fondi avverrà, se necessario, in parte con anticipazioni e il saldo ad approvazione, da parte dell'Ente Parco, del Consuntivo comprovato delle spese vistato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

- La mancata realizzazione nell'ambito del finanziamento non consentirà ulteriori indennizzi per danni successivi al termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori o per l'effettuazione delle spese.

- L'Ente Parco, non indennizza i danni al bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovava al pascolo fuori dei termini della monticazione, stabiliti per l'operatività del presente Regolamento, compresi tra il 15 novembre e il 15 marzo, al di sopra dei 1400 metri. Dalla presente prescrizione sono esclusi gli allevatori stanziali a tale quota. L'Ente Parco si riserva di compiere delle ispezioni e controlli negli stazzi, ovili, pascoli e colture, ai fini di accertare la buona tenuta e protezione degli animali e dei prodotti, in base alla normativa vigente, nonché di emettere prescrizioni per ogni miglioramento ritenuto indispensabile.

Art. 5 - Denuncia - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato al Comando Stazione Forestale competente territorialmente entro le 24 ore successive alla scoperta del danno.

- La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dal Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, oltre al certificato catastale indicante foglio e particella, ovvero autocertificazione riportante gli stessi dati.

- La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.

- La denuncia può essere fatta anche verbalmente purché siano indicati con precisione i dati essenziali all'effettuazione del sopralluogo.

- In tal caso la partecipazione del danneggiato alla visita sopralluogo è obbligatoria in quanto contestualmente riempirà e sottoscriverà il modulo di denuncia con tutti i dati necessari.

- In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

Art.6 - Accertamento - Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, mediante i Comandi Stazione Forestali dipendenti, redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art.5, l'accertamento del danno, la valutazione dell'indennizzo con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.

- Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata salvo eventuali correzioni da apportare nella fase successiva dell'istruttoria, che saranno comunicati all'interessato.

- Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato.

- Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati anche per un eventuale loro impiego per la campagna alimentare a favore della fauna protetta.

Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo e il verbale stilato in tale sede avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato abbia richiesto ulteriori notizie con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo fermo restando le eventuali correzioni in fase istruttoria.

Art.7 - Valutazione - I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

- La valutazione del danno deve essere eseguita di norma entro i cinque giorni successivi alla ricezione della denuncia.

- In caso di danni ad una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da un attestato di riconoscimento di tartufaia rilasciato dalla Regione competente.

In relazione alla impossibilità di accertare la produttività della tartufaia, il Parco finanzia solo azioni di prevenzione, non riconoscendo l'indennizzo dei danni.

Art.8 - Liquidazione - L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dall'evento dannoso, comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione relativa da parte del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

- In caso di carenze di fondi gli indennizzi sono liquidabili entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato è affidata la sorveglianza del Parco, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.



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