IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Disciplinare della procedura di prelievo selettivo del cinghiale e di destinazione della biomassa risultante. Modifiche e integrazioni
(Decreto del Presidente n. 32 del 20 luglio 1995)






IL PRESIDENTE
Considerato che il Consiglio direttivo ha più volte sottolineato la necessità di avviare con urgenza e decisione l'operazione prelievo selettivo del cinghiale;
Considerato che per avviare le operazioni di abbattimento occorre integrare e modificare il disciplinare della procedura di prelievo selettivo del cinghiale e di destinazione delle biomassa risultante, (cioè delle carcasse) approvato dal Consiglio direttivo con delibera n. 27 del 3.4.1995 e in particolare occorre:
a) determinare una destinazione alternativa delle carcasse poiché dalle ricerche condotte dal coordinatore è risultato assai disagevole o addirittura impossibile donarle a enti assistenziali, istituti religiosi, caserme, ecc. oppure destinarle al reintegro della rete alimentare
b) precisare come, quando ed entro quale periodo operano i Selezionatori e le loro unità;
c) determinare il rimborso delle spese per la collaborazione dei selezionatori;
Vista la lettera del prof. Bernardino Ragni, coordinatore del progetto cinghiale, in data 17 luglio 1995;
Considerato che l'operazione è entrata nella sua fase attuativa ed è opportuno che l'abbattimento possa iniziare entro la fine del mese di luglio come da intesa con le associazioni venatorie maggiormente rappresentative che hanno provveduto a indicare i selezionatori;
Visto l'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991

DELIBERA
1) il piano di prelievo selettivo di cui all'oggetto sarà attuato da unità operative di prelievo selettivo formate da un massimo di cinque selezionatori (cacciatori), almeno un agente del CFS, coordinate da un ricercatore del gruppo di lavoro dell'Università di Perugia, che opereranno contemporaneamente in 1-3 località preselezionate;
2) i capi prelevati saranno trasportati al mattatoio comunale di Norcia e ivi trattati dal punto di vista sanitario, biologico, merceologico;
3) ciascuna operazione di prelievo selettivo, attuata da ciascuna unità operativa, avrà un inizio e una fine temporali, inclusi nell'arco massimo di una giornata (1 ora prima dell'alba, 1 ora dopo il tramonto) sanciti dai coordinatori delle operazioni, sentiti gli agenti CFS e i selezionatori: ogni singola operazione può interessare più di un sito di prelievo selettivo;
4) per ciascuna operazione di prelievo i selezionatori riceveranno, a titolo di rimborso spese per la collaborazione, le carcasse di ogni capo abbattuto, dopo eviscerazione e decapitazione, contro un contributo di gestione faunistica pari a lire 5000 (cinquemila) per ogni Kg di peso del 30% delle carcasse anzidette, che verseranno all'Ente Parco; la collaborazione citata comprende: ricerca, selezione e abbattimento del capo, recupero e trasporto presso il centro di raccolta dei capi abbattuti, lavorazione dei capi per il trattamento sanitario, biologico e merceologico;
5) le carcasse di cui al precedente punto 4) saranno disponibili per i relativi selezionatori previa presentazione alla stazione CFS territorialmente competente, di certificazione sanitaria del servizio sanitario di Norcia, chiesta e ottenuta a proprio carico e del documento di versamento del predetto contributo all'Ente Parco;
6) il versamento del predetto contributo dovrà essere effettuato presso la Casa del Parco di Norcia.
7) la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica di Consiglio direttivo.




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