IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per studio e ricerca delle specie ittiche presenti nel territorio del Parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 51 del 20 giugno 2002 che modifica la propria deliberazione n. 5 del 7 febbraio 2001)



Art. 1 – Ambito oggettivo di applicazione
Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca sportiva esercitata esclusivamente per fini di studio e ricerca nei fiumi del Parco.
Art. 2 – Zonazione attività di pesca sperimentale
Nel territorio del Parco, ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca sportiva nelle acque interne, sono state istituite le seguenti zone a pesca regolamentata:
  • Zona di rispetto integrale;
  • Zona 1 No-kiIl;
  • Zona 2 No-kill;
  • Zona 3 No-kill.

Le modalità di pesca consentite in Zona 1 No-kiIl, Zona 2 No-kill e Zona 3 No-kill sono descritte nei successivi articoli 5, 6 e 7. L’ubicazione di tutte le Zone è descritta al successivo articolo 8. Per esercitare l’attività sperimentale di pesca è necessario munirsi di apposito permesso, come descritto nel successivo articolo 9.
Art. 3 – Zona di rispetto integrale
Nella Zona di rispetto integrale è assolutamente vietata ogni attività di pesca.
Art. 4 - Calendario di pesca.
L’attività di pesca sportiva in Zona 1 No-kill, Zona 2 No-kill e Zona 3 No-kill è consentita dall’alba dell’ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. L’attività di pesca è consentita solo nelle ore diurne (dall’alba al tramonto). In caso di periodi di straordinaria siccità, e di sopravvenute condizioni di incompatibilità con gli obiettivi dell’Ente Parco, quest’ultimo si riserva il diritto di vietare, con proprio provvedimento, per il tempo ritenuto necessario e in determinate zone/tratti di fiumi, l’attività di pesca al fine di tutelare la fauna ittica. Tali eventuali provvedimenti verranno comunicati ai comuni del Parco, alle associazioni sportive aventi competenza in materia ed al C.T.A. oltre che alle Stazioni Forestali competenti per territorio.
Art. 5 - Modalità di pesca in Zona 1 no kill.
Pesca consentita solo ed unicamente con tecnica di pesca a mosca (mosca artificiale lanciata con coda di topo). In tale zona è fatto obbligo di immediato rilascio in acqua di tutti i pesci catturati.
Il finale dovrà essere costituito da un’unica mosca artificiale (secca, sommersa, ninfa) montata su amo privo di ardiglione o, in alternativa, con ardiglione accuratamente schiacciato.
È espressamente vietato l’uso di code affondanti, finali appesantiti e/o l’uso di artificiali piombati (tipo ninfe appesantite).
Il pesce dovrà essere tempestivamente liberato in acqua con la massima cura e cautela possibili. È fatto obbligo di osservare le seguenti modalità:

  • bagnare e raffreddare in acqua la mano prima di afferrare il pesce, ciò al fine di evitare stress termici e/o danneggiamenti del muco che riveste il corpo del pesce;
  • sganciare l’amo dalla bocca del pesce senza torsione/strappi (in caso di difficoltà, è raccomandabile l’uso delle apposite pinzette di tipo chirurgico);
  • è assolutamente vietato il sollevamento del pesce dall’acqua tirandolo con la lenza;
  • in caso di prolungata lotta del pesce ed in presenza di sintomi di asfissia una volta che lo stesso è stato liberato in acqua, coadiuvare la ripresa del pesce sostenendolo delicatamente sotto la superficie dell’acqua e movendolo lentamente avanti e indietro, per ripristinare la funzionalità delle branchie fino alla completa rianimazione del pesce stesso.
  • È assolutamente vietato l’uso di retini e/o di guadini in quanto possono causare danni al muco protettivo che ricopre il corpo del pesce, in particolare delle trote.
  • È assolutamente vietata la detenzione di pesci in Zona 1 No-kill, anche se i pesci sono stati pescati in altra zona.

Art. 6 – Modalità di pesca in Zona 2 NO-KILL.
Tecniche di pesca consentite:

  • pesca a mosca con coda di topo con finale terminante con un’unica mosca artificiale (secca/sommerse/ninfa, con esclusione di ninfe piombate e finali appesantiti);
  • pesca con artificiale (pesca a cucchiaino, spinning).
    È vietata ogni altra tecnica di pesca (a fondo, con galleggiante ed esche naturali, ballerina moschera ecc.).
  • È fatto obbligo di usare ami senza ardiglione e/o con ardiglione schiacciato.
  • È fatto obbligo di usare cucchiaini/artificiali con ancorette private di due dei tre ami e con ardiglione schiacciato, per facilitare il rilascio in acqua delle trote.
    Il pesce dovrà essere tempestivamente liberato in acqua con la massima cura e cautela possibili. È fatto obbligo di osservare le stesse modalità di rilascio previste per la zona 1.
    È assolutamente vietata la detenzione di pesci in Zona 2 No-kill, anche se i pesci sono stati pescati in altra zona.

Art. 7 - Modalità di pesca in Zona 3 NO-KILL.
Tecniche di pesca consentite:

  • sono consentite tutte le tecniche di pesca sportiva, con una sola canna munita di non più di tre ami; in caso di innesco con esche naturali, utilizzare ami privi di ardiglione e/o con ardiglione schiacciato di misura non inferiore al n.10, o che comunque abbiano un’apertura ( distanza tra la punta ed il gambo dell’amo ) di almeno 10 mm;
  • in ogni caso è vietato l’innesco dell’amo con larva di mosca cartaria (bigattino) e/o con uova di salmone;
  • è assolutamente vietato ogni tipo di pasturazione;
  • È fatto obbligo di usare cucchiaini/artificiali con ancorette private di due dei tre ami e con ardiglione schiacciato, per facilitare il rilascio in acqua delle trote.
    Il pesce dovrà essere tempestivamente liberato in acqua con la massima cura e cautela possibili. È fatto obbligo di osservare le stesse modalità di rilascio previste per la zona 1.
    È assolutamente vietata la detenzione di pesci in Zona 3 No-kill, anche se i pesci sono stati pescati in altra zona.

Art. 8 – Individuazione delle diverse zone
Le zone di pesca a regolamento specifico nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono indicate sul territorio da apposite tabelle disposte lungo il corso dei fiumi in maniera visibile. Tali tabelle riportano l’indicazione della zona di pesca (Zona 1 No-kill, Zona 2 No-kill, Zona 3 No-kill, Zona di divieto assoluto). Sul fiume Bussento si individuano le seguenti zone di pesca sperimentale:

PESCA REGOLAMENTATA - ZONA 1 NO-KILL.
Il tratto di fiume a regolamento specifico per la pesca No-kill è quello compreso tra la centrale idroelettrica del Bussento (subito a monte del canale di restituzione dell’acqua) ed il ponte sul fiume della strada provinciale che collega Morigerati alla frazione Sicilì. Tale Zona ha uno sviluppo lineare di circa m 4.800. La Zona è delimitata da tabelle che ne indicano l’inizio e la fine, oltre alle tabelle che sono state ubicate lungo il corso del fiume sulle quali è riportata l’indicazione della Zona.

PESCA REGOLAMENTATA - ZONA 2 NO-KILL -.
Tale Zona è costituita dal tratto compreso tra la fine della Zona 3 NO-KILL (km 5,600 variante alla SS 517) e la centrale idroelettrica del Bussento, per uno sviluppo lineare complessivo di ml 3.100 circa, sino all’altezza del canale di restituzione dell’acqua al fiume, facendo sì che lo spazio antistante il canale di restituzione dell’acqua rimanga compreso nella Zona 2 NO-KILL. La Zona è delimitata da tabelle che ne indicano l’inizio e la fine, oltre alle tabelle che sono state ubicate lungo il corso del fiume sulle quali è riportata l’indicazione della Zona.

PESCA REGOLAMENTATA - ZONA 3 NO-KILL.
Tale Zona è costituita dal tratto di Bussento compreso tra il ponte della ferrovia e la località “Difesa” in corrispondenza del Km 5,600 della variante alla SS 517 per un sviluppo lineare di ml 4.100 circa. È inoltre compreso in Zona 3 NO-KILL anche il Lago Sabetta e il tratto di fiume a monte del Lago sino all’altezza della confluenza con il Bussento del Vallone “Cerritiello“; tale tratto di fiume ha uno sviluppo lineare di circa ml 1.500. Tutte le Zone 3 NO-KILL sono delimitate da tabelle che ne indicano l’inizio e la fine, oltre alle tabelle che sono state ubicate lungo il corso del fiume (o le sponde del Lago) sulle quali è riportata l’indicazione della Zona.

Art. 9 - Permessi
Per poter esercitare la pesca in Zona 1 No kill, Zona 2 No kill e Zona 3 No kill è necessario essere in possesso di regolare licenza di pesca nelle acque interne di tipo B ed acquistare un apposito permesso. Il permesso è rilasciato dall'Ente parco e/o dai Comuni il cui territorio ha competenza sul fiume e/o associazioni di pescatori sportivi all'uopo delegati dall’Ente Parco.
Limitatamente al primo anno di attività si rilascia un unico tipo di permesso destinato ai soli residenti nel territorio del parco e nelle aree contigue, avente validità annuale con riferimento all’anno 2002. Il costo per il rilascio del permesso è pari per il primo anno ad _ 10,00. I permessi annuali, una volta esaurite le 48 giornate di pesca, sono rinnovabili previo pagamento di nuova quota.
Il pescatore è obbligato a scrivere chiaramente e con inchiostro indelebile sugli appositi spazi del permesso stesso:

  • la data delle giornate di pesca prima di iniziare l’attività di pesca;
  • le catture totali dei pesci;
  • compilare per ciascun pesce catturato le schede di monitoraggio in tutte le loro parti;
    I permessi e le schede di monitoraggio dovranno essere restituiti agli enti e/o associazioni che li hanno rilasciati, la mancata restituzione comporterà il diniego del rilascio di altri permessi anche per gli anni successivi

Art. 10 - Norme Comportamentali
Ogni pescatore ed i suoi eventuali accompagnatori, hanno l’obbligo di mantenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, sono altresì tenuti a rispettare i diritti degli altri pescatori.
È assolutamente proibito:
a) recare danno alla vegetazione lungo le sponde e, dove presente, sul fondo del fiume;
b) accendere fuochi;
c) disturbare la fauna di superficie, in particolare in presenza di nidi occupati da volatili;
d) sommuovere il fondo o sollevare/spostare ciottoli e sassi sul fondo del fiume;
e) essere fonte di rumori/schiamazzi in grado di disturbare e/o spaventare la fauna selvatica;
f) lasciare esche e rifiuti di qualsiasi genere, a maggior ragione se di materiale plastico o altro materiale non biodegradabile (in particolare si raccomanda di non abbandonare lunghi spezzoni di filo da pesca che potrebbero essere letali se ingeriti accidentalmente da animali erbivori da pascolo o selvatici);
g) raggiungere le sponde dei fiumi con mezzi motorizzati.
Durante gli spostamenti il pescatore avrà cura di non disturbare e/o intralciare l’azione di pesca di altri pescatori, seguendo normali criteri di educazione e reciproca cortesia.
Nell’ipotesi in cui si sia testimoni di azioni da parte di altri pescatori/individui in netto contrasto con il presente regolamento (tipo bracconaggio, pesca con attrezzi illegali, trattenimento di pesci, comportamenti che arrecano disturbo alla fauna selvatica, abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ecc.) si raccomanda di segnalare con la maggiore tempestività possibile tali episodi alle Autorità e/o al personale addetto alla sorveglianza.
Ogni pescatore è tenuto a portare con sé il permesso di pesca e ad esibirlo in caso di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza (Autorità, Guardie del Parco Guardiani del fiume, guardapesca volontari appartenenti alle Associazioni di Pescatori Sportivi dei Comuni del Parco).
Art. 11- Gestione delle attività di sorveglianza
L’Ente Parco potrà affidare la gestione delle attività di promozione ed assistenza ad organismi ed associazioni no-profit dotati di apposito curriculum.
L’attività di sorveglianza è affidata al CTA del Corpo Forestale dello Stato.
I Comuni interessati possono nominare proprie guardie ittiche ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 - Sanzioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 10, lettere f) e g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00.
Per qualsiasi altra violazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 30 comma 1 della L. 394/91.
Coloro che trasgrediscono al presente regolamento verranno iscritti in apposito elenco compilato dai responsabili delle associazioni locali e ad essi verrà negato il rilascio di qualsiasi tipo di permesso su tutto il territorio del Parco e per un periodo minimo di almeno 2 anni.