IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Regolamento per l’affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel Parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 5 febbraio 2001)



Art.1 – Generalità

1. Ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157 la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. Il presente regolamento norma, in applicazione a quanto previsto dall’art.12 del Regio decreto 7 marzo 1935, n.1332 e dal comma 4 dell’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394 le modalità di affidamento e la destinazione dei reperti osteologici e faunistici rinvenuti o venuti nella disponibilità nel Parco Nazionale Gran Paradiso. La seguente regolamentazione consegue inoltre al parere del Consiglio di Stato n.1712/85 del 9 ottobre 1985.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art.2 comma 1, sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le specie faunistiche minacciate di estinzione di cui agli allegati della Convenzione di Washington, recepita con legge 7 febbraio 1992, n.150.
4. Per quanto concerne la preparazione tassidermica e l’imbalsamazione di spoglie di animali rinvenuti nel parco Nazionale Gran Paradiso, sono fatte salve le norme regionali esistenti in materia, impregiudicata la potestà del Parco di disporre delle spoglie.

Art.2 - Destinazione

1. Ogni spoglia di animale rinvenuto morto del Parco, prima di ogni altra operazione e destinazione, deve essere sottoposta a verifica sanitaria e valutazione scientifica.
2. Le spoglie di animali rinvenuti morti nel Parco Nazionale Gran Paradiso possono essere:
a) acquisite al patrimonio dell’Ente; in tal caso vengono inventariate secondo le norme in essere;
b) cedute, in rapporto ai propri fini istituzionali e per intrattenere pubbliche relazioni, a qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione quale il Parco derivano dal fatto di essere conosciuto, apprezzato e seguito nella sua azione a favore della collettività;
c) cedute per fini di esposizione museale presso Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
d) cedute per fini di studio e ricerca scientifica ad Enti ed istituzioni riconosciuti e qualificati;
e) alienate, al valore assegnato in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e morfometriche, individuate con sistema scientifico;
f) cedute in singolo esemplare al personale con almeno 10 anni di servizio attivo, che ne faccia richiesta.
3. Non possono essere cedute a singoli spoglie di animali al di fuori della sopracitata casistica.
4. Qualora a richiedere l’alienazione sia il rinvenitore del reperto osteologico o faunistico, questi potrà ottenere in affidamento il reperto stesso o analogo reperto, fatto salvo quanto sotto precisato, ad un prezzo di favore pari al 50% del valore individuato.
5. Non possono ottenere il rilascio di reperto osteologico o faunistico i contravvenuti per reati di caccia.
6. Non possono essere assegnati gli animali abbattuti illegalmente.


Art.3 - Individuazione e catalogazione dei reperti

1. Ogni reperto osteologico o faunistico viene individuato tramite applicazione di targhette o microchip o vernici indelebili che riportino il codice numerico o alfanumerico riferito agli estremi dell’animale registrato.

Art.4 - Registrazione

1. Per la registrazione dei dati di cui all’art.3 è istituito apposito registro.
2. Il registro di cui sopra deve contenere i seguenti elementi:
a) numerazione progressiva,
b) specie animale,
c) caratteristiche dell’animale (sesso, età, provenienza, data ritrovamento e luogo, segni caratteristici, punteggio),
d) numero attribuito in applicazione dell’art.3,
e) luogo in cui è custodito,
f) eventuale assegnatario,
g) scopo per cui è stato assegnato,
h) eventuale valore di vendita.
3. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica; almeno una volta l’anno ne deve essere stampata e conservata agli atti una copia cartacea, vidimata dalla Direzione.

Art.5 - Competenze

1. La verifica sanitaria, l’individuazione delle caratteristiche dell’animale, l’attribuzione della numerazione di cui all’art.3 e la stima del valore vengono effettuate dal responsabile del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica e comunicata al Servizio Affari generali.
2. La Direzione, su proposta del Servizio Sanitario e della Ricerca scientifica, propone alla Giunta esecutiva, per l’adozione di apposito atto deliberativo, il sistema scientifico di valutazione del valore di vendita dei reperti osteologici o faunistici.
3. Le altre competenze sono attribuite come precisato nei seguenti articoli.

Art.6 - Domanda di acquisizione

1. Chi abbia interesse e titolo, ai sensi dell’art.2, a richiedere l’assegnazione o l’alienazione di reperti osteologici o faunistici deve farne domanda all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Servizio Affari Generali, precisando il tipo di animale, le ragioni della richiesta, il luogo di collocazione o esposizione e dichiarando di non essere stato contravvenuto per reati di caccia .

Art.7 - Autorizzazione

1. Le autorizzazioni alla assegnazione o all’alienazione di reperti osteologici o faunistici sono rilasciate dal Direttore in applicazione delle norme previste dal presente regolamento.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al servizio Affari generali che, verificata la documentazione e le motivazioni addotte e, sentito il parere del Responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore.
3. In assenza o impedimento del Direttore il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio.
4. Ogni autorizzazione dovrà riportare:
a) specie animale,
b) caratteristiche dell’animale (sesso, età, segni caratteristici, punteggio),
c) numero attribuito con il sistema di cui all’art.3,
d) luogo in cui deve essere custodito,
e) assegnatario,
f) scopo per cui è stato assegnato,
g) eventuale valore di vendita,
h) la dizione che l’autorizzazione vale per i fini e per i dati in essa riportati, e che il reperto non può essere ceduto né alienato, configurandosi ogni variazione non autorizzata in elemento causa di revoca della stessa con quanto consegue penalmente a seguito della perdita del titolo legale del possesso;
i) spazio per datazione e sottoscrizione per accettazione di quanto sopra.
5. Copia delle autorizzazioni viene trasmessa al Servizio amministrativo per il recupero delle somme derivanti da eventuali vendite.

Art.8 - Revoca autorizzazione

1. In caso di cessione, alienazione, manomissione della numerazione o mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, l’Ente, con atto del Direttore, procede alla revoca della stessa ed alle azioni conseguenti in termini di recupero e, se del caso, denuncia all’Autorità giudiziaria.

Art.9 - Recupero corrispettivi

1. In caso di alienazione di reperti osteologici o faunistici all’atto della vendita l’Ente recupererà il rispettivo corrispettivo.
2. Il Servizio amministrativo propone alla Direzione, che provvede all’adozione di apposito atto determinativo, le norme tecniche di acquisizione delle suddette somme.
Le somme sono recuperate a cura del Servizio amministrativo e sono introitate al bilancio dell’Ente nelle forme di legge.