IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Majella - Regolamento per la ricerca scientifica
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 30 maggio 1997)




Art. 1 - Il Parco Nazionale della Maiella, nell'ambito delle proprie finalità istitutive ed in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera c. della legge 6 dicembre 1991, n°394, promuove la "ricerca scientifica, anche interdisciplinare", effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche, private e singoli privati, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 - La ricerca scientifica all'interno del Parco Nazionale della Maiella e nella zona di area contigua, è sottoposta ad autorizzazione dell'Ente. Le ricerche in corso non in regola con il presente regolamento, vanno regolarizzate entro il termine massimo di novanta giorni.

Art. 3 - Gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta alla Direzione dell'Ente corredata da un analitico programma di ricerca in cui siano specificati i seguenti elementi fondamentali:

  1. oggetto della ricerca;
  2. durata;
  3. aree del Parco interessate;
  4. i prelievi di materiale naturale vivente o non vivente necessari ed eventuali interventi di qualsiasi genere sulle specie naturali viventi;
  5. l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
  6. finalità della ricerca;
  7. curriculum vitae del richiedente e degli eventuali collaboratori.

Art. 4 - Le richieste di autorizzazione alla ricerca verranno istruite dalla Direzione dell'Ente e sottoposte all'approvazione del Comitato scientifico del Parco Nazionale della Maiella.

Art. 5 - Le ricerche che comportano un onere finanziario ed organizzativo da parte dell'Ente Parco, saranno regolamentate da apposita Convenzione tra le parti interessate.

Art. 6 - Eventuali danni andranno integralmente risarciti da parte del titolare della autorizzazione alla ricerca.

Art. 7 - Il Parco si riserva di indicare un proprio responsabile organizzativo alla ricerca, anche al fine di un eventuale coordinamento di ricerche contemporanee.

Art. 8 - Il Disciplinare di Autorizzazione alla ricerca stabilirà le modalità di cessione all'Ente Parco del materiale raccolto e del materiale prodotto, che verranno utilizzati dall'Ente, con menzione degli autori della ricerca, per finalità didattiche e documentative.

Art. 9 - Al termine della ricerca, dovrà essere consegnata all'Ente Parco una copia del lavoro prodotto, unitamente a tutti i dati prodotti.

Art. 10 - In caso di pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco, che si riserva il diritto di stampare un numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 11 - Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, legge 394/91 e quelle previste dallo specifico regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative.




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