IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Protocollo d’intesa per lo sportello unico della Provincia di Livorno – determinazioni
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 83 del 16 settembre 1999)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette, così come modificata e integrata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
VISTO il D.P.R. del 22/7/96 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
CONSIDERATO che gli artt. 23 – 24 del D.Lgs del 31 Marzo 1998 n. 112 e l’art. 3 del D.P.R. del 20 Ottobre 1998 n. 447 stabiliscono la possibilità per i comuni di istituire, singolarmente o in forma associata, uno sportello unico per le attività produttive;
ATTESO che allo sportello unico si rivolgono i cittadini interessati per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti per la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, per la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché per l’esecuzione di opere interne a fabbricati adibiti ad uso di impresa;
VISTO che la Provincia di Livorno ha trasmesso, con nota del 16 Giugno 1999, ns. Prot. n. 5995, una bozza di convenzione avente come titolo “Convenzione per il raccordo tra le Amministrazioni Comunali, il Circondario della Val di Cornia, la Comunità Montana dell’Elba e Capraia e la Prefettura di Livorno, la Provincia di Livorno, l’Azienda U.S.L. n. 6, le Autorità Portuali di Livorno e Piombino, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Soprintendenza B.B.A.A.A.S. di Pisa, l’ARPAT, per i procedimenti relativi allo Sportello unico per le attività produttive”;
VISTO che tale atto assume il carattere di una convenzione quadro tra i convenuti, da specificare, successivamente, con apposite intese bilaterali tra gli Enti titolari dello sportello unico per le attività produttive e gli altri Enti firmatari concorrenti allo stesso;
ESAMINATA la predetta Bozza di Convenzione trasmessa dalla Provincia di Livorno;
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione quadro coinvolge l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in qualità di “Ente firmatario”;
ATTESO che nella bozza di Convenzione è necessario inserire le disposizioni relative ai rapporti tra gli Enti Titolari e l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, in base ai principi contenuti nella Legge n. 394/91;
VALUTATO opportunamente il parere tecnico-amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti 8 );

DELIBERA

Di approvare la bozza di Convenzione sullo Sportello Unico per le attività Produttive, con le integrazioni di cui all’allegato a);

Di dare mandato al Presidente dell’Ente alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1);

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, nonché agli Enti Titolari e Firmatari indicati nella bozza di Convenzione in argomento.


ALLEGATO A

Integrazioni alla Convenzione per lo Sportello Unico della Provincia di Livorno

CAPO VI BIS - RAPPORTI TRA GLI ENTI TITOLARI E L’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO


Art. 17 bis - Procedimenti di competenza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
All’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano operano i divieti ed il regime autorizzativo di cui al D.P:R: 22.7.1996 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano” (G.U. 11.12.1996, n. 290), nonché le disposizioni applicabili ex legge 6.12.1991, n.394.
L’Ente Parco ha, altresì, competenza sulla la fascia di mare intorno all’Isola di Pianosa individuata come area naturale marina di interesse nazionale ai sensi della legge 6.12.1991, n.394 (G.U. 2.1.1998, n. 1).
Si applica ogni altra disposizione, esistente od eventualmente nuova, che contiene riferimenti in materia di aree naturali protette nazionali.
Art. 17 ter - Obblighi procedurali reciproci.
Per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, l’Ente Parco applica le disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Allegato A del predetto D.P.R. 22.7.1996. Occorre pertanto presentare progetti esecutivi completi (relazioni ed elaborati grafici) corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio o per materia, secondo normativa vigente.
I tempi dei procedimenti sono così sintetizzati:
- sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, completa in ogni sua parte
- ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria.
Si applica il principio del silenzio-assenso.
Il D.P.R. 22.7.1996, cui si rimanda nel merito, prevede una procedura specifica per l’approvazione di strumenti urbanistici, loro varianti, piani attuativi ed atti assimilabili.
L’Ente Parco s’impegna ad inviare agli SUAP l’elenco della documentazione (minima) da sottoporre per l’avvio del proprio procedimento autorizzativo.
Gli SUAP invieranno all’Ente Parco la documentazione completa in ogni sua parte, e comunque subito prima del rilascio della concessione edilizia (nei casi in cui il titolo concessorio è necessario).
Fermo restando che l’Ente Parco intende operare nella direzione indicata dall’articolo 2, comma 5, della presente convenzione, rimangono comunque validi per la eventuale interruzione/scadenza dei termini i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di parchi ed aree naturali protette.
L’adesione alla presente convenzione o il suo contenuto, in ordine ai procedimenti di competenza dell’Ente Parco, saranno sottoposti a verifica al momento dell’approvazione del Piano e del Regolamento del Parco di cui alla legge n. 394/91.