IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Aspromonte - Accordo di collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 95 del 12 luglio 2000)



TRA

L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria(C.F. 8O0076908Q5) con sede in Reggio Calabria Via XXV Luglio 1943 n°1O in persona del Direttore autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 713 adottata nella seduta del 06/03/2000
e
il Parco Nazionale dell’Aspromonte (C.F. e P.IVA 920142250804) con sede in Gambarie di S. Stefano in Aspromonte, Via Aurora in persona ____________________________, autorizzato nella stipula del presente atto


PREMESSO

- che l’Ente Parco dell’Aspromonte (d’ora in poi Ente Parco) e l’Accademia di Reggio Calabria (d’ora in poi Accademia) riconoscono l’importanza della reciproca collaborazione ai fini dell’organizzazione dei servizi da esso prestati, della migliore fruizione dei beni ambientali, ricompresi entro in territorio aspromontano, e dello studio delle caratteristiche peculiari del Parco;
- che nell’ambito del presente accordo, l’Accademia, in attuazione dei suoi fini istituzionali, potrà stipulare con l’Ente Parco specifici accordi o convenzioni per lo svolgimento di varie attività;
- che l’Accademia è altresì interessata a contribuire alla valorizzazione del territorio del Parco offrendo prodotti, contributi, studi, ricerche quali: studi del colore, riqualificazione estetica dei siti naturali ed urbani dell’Aspromonte, restauro dei beni artistici ed architettonici, studi ed ambientazioni di arredi per le strutture di fruizione e promozione del Parco, studi grafici per gadget del Parco, CD. Rom dei siti del Parco. Il tutto realizzato facendo ricorso alle competenze professionali dei docenti e degli allievi.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Le parti definiranno programmi relativi alle attività delineate in premessa e concorderanno i temi e le condizioni ad essi relative, inclusi eventuali diritti di proprietà e connessi diritti di utilizzazione. Le convenzioni attuative regoleranno, altresì gli eventuali rapporti finanziari.

Art. 2 L'Ente Parco e l'Accademia si impegneranno a prevedere le opportune forme di comunicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti in loro possesso, con particolare riguardo alle notizie di carattere storico-artistico, antropologico, geografico, topografico cd ambientale e quant’altro possa essere utile,

Art, 3 – L’Ente Parco e l’Accademia provvederanno alla realizzazione di ricerche comuni, prestando la disponibilità dei propri mezzi e delle rispettive competenze professionali. Particolare attenzione sarà data ai progetti di ricerca che prevedono lo studio finalizzato delle risorse ambientali del territorio aspromontano. L'Ente Parco sosterrà i progetti di ricerca e le relative attività, volte alla valorizzazione artistica ed estetica del territorio aspromontano nonché alla sua promozione, anche attraverso l'organizzazione di stage formativi destinati agli allievi meritevoli., l'erogazione di borse di studio. All'Accademia è. riconosciuta piena autonomia scientifica ed organizzativa nella conduzione delle ricerche e nella valutazione dei risultati per le attività finanziate dall'Ente. i risultati delle ricerche condotte, saranno resi tempestivamente disponibili all'Ente Parco, che sui singoli progetti dovrà comunque preventivamente pronunciarsi la Giunta Esecutiva.

Art. 4 – L’accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di 3 (tre) anni; successivamente le parti si incontreranno per valutare l'opportunità o meno della prosecuzione dell'Accordo tenendo conto della necessità di portare a termine i programmi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5 -- Ciascuna delle Parti in fase di attuazione delle singole convenzioni avrà l'obbligo di informare tempestivamente, e per iscritto, l'altra parte di qualunque evento di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti a suo carico dell'Accordo, ai fini di concordare le soluzioni più opportune.