IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – Convenzione con l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di tirocini formativi e di orientamento.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 26 marzo 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che l’art.1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, individua tra le finalità istituzionali degli organismi di gestione delle aree protette la “promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, …”;

VISTO l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il quale, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha delegato il Ministro del lavoro ad emanare, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, disposizioni che prevedessero, tra l’altro, la possibilità che enti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso degli specifici requisiti promuovessero iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, da prestare presso datori di lavoro pubblici e privati;

VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato in attuazione del predetto art. 18, il quale fissa finalità e modalità esecutive dei tirocini formative, allegando altresì uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti;

PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Padova, ha proposto la stipula di una convenzione per l’attuazione presso la sede del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di tirocini formativi e di orientamento da parte degli studenti dei diversi corsi didattici esistenti presso l’Ateneo;

VALUTATA l’importanza di sottoscrivere la convenzione quadro e l’opportunità di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con l’Università di Padova nell’ambito per lo svolgimento di iniziative di interesse comune;

DATO ATTO che tutte le convenzioni in essere con altre facoltà o con altri istituti scolastici hanno dato luogo ad interessanti e valide collaborazioni che hanno permesso di realizzare studi ed ottenere risultati importanti;

VISTO lo schema di convenzione quadro allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale;

PRESO ATTO che la presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico dell’Ente, se non il rimborso delle eventuali spese vive;

VISTI:
ß l’art. 1, comma 3, lett. c), della L. 394/91;
ß la Legge 24 giugno 1997, n.196;
ß il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
l’art. 3 del regolamento di organizzazione ex articolo 27 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in ordine alla legittimità amministrativa dell’atto;

Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti,

delibera

per le ragioni di cui in premessa,

1. di approvare lo schema di convenzione quadro di tirocinio, formazione ed orientamento tra l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e l’Università degli Studi di Padova, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;

2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la predetta convenzione;

3. di dare mandato al Direttore affinché provveda ad attivare le procedure necessarie per dare attuazione alla convenzione quadro sottoscrivendo i progetti formativi e di orientamento con i singoli tirocinanti;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente;

5. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’Ente.



CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 - 25.03.98)

TRA

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 - Padova, codice fiscale n. 80006480281, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata da (omissis)

E

l’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI con sede legale in piazzale Zancanaro n. 1 – 32032 – Feltre (BL), codice fiscale n. 91005860258/ P.IVA 00846670255, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Direttore


Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Ai sensi dell’art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero max. di n. 2 (due) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge 196/97.
Art. 2 - 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
o il nominativo del tirocinante;
o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3 - Durante Io svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
o rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
o mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4 - 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ( facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore ) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 5 - Tutte le informazioni di cui il tirocinante verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con l’Ente Parco non potranno essere divulgate o pubblicate senza l’autorizzazione scritta del rappresentante dell’Ente.
Art. 6 - La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto fra le parti da formalizzare almeno 6 (sei) mesi prima della sua naturale scadenza.
Art. 7 - Il soggetto promotore e l’Ente Parco sono liberi di utilizzare i risultati delle attività svolte per eventuali pubblicazioni o materiali didattici, fatta salva la citazione della convenzione nell’ambito della quale sono stati prodotti, nell’osservanza comunque di quanto previsto all’art. 5.
Art. 8 - Durante lo svolgimento del tirocinio/stage il tutore del promotore manterrà continui rapporti con il tutore dell’Ente al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo.
1. Il tirocinante non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate o strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi e professionali indicati nel progetto formativo.
2. Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte del tirocinante/stagista l’Ente ospitante, previa comunicazione al Coordinatore Responsabile del corso, può richiedere la sospensione del tirocinio/stage.
3. L’attività svolta dagli studenti che fruiscano o meno di borse di studio o di rimborsi spese, non costituisce ad alcun titolo presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con il soggetto ospitante.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.

Tutte le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell’Azienda.