IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Approvazione in via d’urgenza di uno schema di convenzione tra l’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi e il Ministero delle politiche agricole e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. per l’assegnazione di una quota del finanziamento concesso all’Ente parco ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Legge finanziaria 2001) – Scheda denominata “Recupero di sei edifici da destinare a punto di appoggio logistico/foresteria per attività escursionistica e di sorveglianza”.
(Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5 del 28 marzo 2002)



LA GIUNTA ESECUTIVA
(omissis)
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in ordine alla legittimità amministrativa e alla regolarità contabile dell’atto.
Con voti unanimi favorevoli dei presenti;
delibera
per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la convenzione approvata;
3. di dare atto che al trasferimento delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla scheda in oggetto provvederà il Direttore nei modi e con i tempi previsti nell’allegata convenzione;
4. di escludere dal novero degli interventi inseriti nella scheda citata, per i quali è stato richiesto il finanziamento in oggetto, il risanamento conservativo della casa colonica di Salet, in comune di Sedico;
5. di ridurre conseguentemente a lire 570 milioni l’ammontare del finanziamento concesso a favore della ex ASFD per gli interventi sugli edifici affidati alla sua gestione;
6. di incaricare il Direttore di richiedere al Ministero dell’ambiente la possibilità di riorientare, per la somma di lire 130 milioni, il finanziamento inizialmente destinato al recupero della casa colonica verso la realizzazione, sempre a Salet, del percorso faunistico descritto in motivazione;
7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ambiente.
Per le medesime ragioni che hanno determinato il pronunciamento d’urgenza della Giunta esecutiva, la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli dei presenti, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Allegato
schema di convenzione tra l’ente parco nazionale Dolomiti bellunesi e il Ministero delle politiche agricole e forestali, corpo forestale dello stato – gestione ex a.s.f.d. per la realizzazione di interventi finanziati con i fondi messi a disposizione dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) – scheda denominata “recupero di sei edifici da destinare a punto di appoggio logistico/foresteria per attività escursionistica e di sorveglianza”.

TRA
l’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato concedente), con sede in Feltre (BL), piazzale A. e L. Zancanaro, 1, C.F. 91005860258, rappresentato dal Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione d’urgenza della Giunta esecutiva n.________ del ________________, ratificata con deliberazione del Consiglio direttivo n._________ del ______________
E
il Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. (di seguito denominato concessionario), con sede in Roma, via G. Carducci, 5, C.F. 00819910589, rappresentato dal Capo Ufficio Reggente dell’Ufficio Amministrazione di Belluno, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. ___________ del_________________

PREMESSO
&Mac183; che ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è stato istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di detta norma, nonché la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi medesimi;
&Mac183; che, in attuazione della norma sopra richiamata, è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente 9 maggio 2001, il quale ha fissato i criteri di ripartizione tra i vari parchi nazionali del fondo istituito dalla legge 388, ha rinviato alla delibera CIPE del 6 maggio 1998 la determinazione delle modalità per l’erogazione e l’eventuale revoca del finanziamento, nonché per il monitoraggio ed il controllo sull’attuazione degli interventi, ed ha affidato al Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del medesimo Ministero il compito di definire le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli Enti parco ed i criteri di ammissibilità e priorità degli interventi per i quali detto finanziamento è richiesto;
&Mac183; che con circolare prot. n. SCN/DG/14991 del 10 agosto 2001 il Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura ha dato attuazione al decreto ministeriale sopra citato, da un lato invitando gli Enti parco interessati a trasmettere entro il 15 ottobre 2001 un documento di programma, contestualmente inviato all’Amministrazione regionale competente per territorio, contenente le proposte di interventi per i quali è richiesto il finanziamento a valere sul predetto fondo istituito dalla finanziaria per il 2001, fissandone al contempo i criteri di ammissibilità e di priorità, e dall’altro lato provvedendo a ripartire tra i diversi Enti parco, sulla base delle indicazioni del decreto ministeriale, lo stanziamento per l’anno 2001;
&Mac183; che con note del 15 ottobre 2001, prot. n. 5140 e 5141, l’Ente parco ha provveduto ad inviare al Ministero dell’ambiente, e contestualmente alla Regione Veneto, il prescritto documento di programma corredato di sette schede identificative degli interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento;
&Mac183; che, delle sette schede presentate, quella di cui alla presente convenzione concerne una serie di interventi di ristrutturazione da eseguire su edifici di interesse storico culturale, attualmente in stato di avanzato degrado, di proprietà demaniale, ricadenti all’interno di Riserve Naturali Biogenetiche e affidate in gestione al Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, al fine di trasformarle in punti di appoggio strategico sia per le finalità istituzionali dell’Ente parco (leggasi miglioramento delle strutture per la sorveglianza) che per l’ospitalità dell’escursionismo in quota, inserendosi tali edifici in un circuito di percorsi di rilevante valenza naturalistica, che ne consentirà lo sfruttamento anche in termini di animazione economica e creazione di posti di lavoro (ogni edificio ristrutturato dovrà, infatti, comprendere una zona riservata alle attività istituzionali dell’ente ed una zona destinata alla fruizione del pubblico);
&Mac183; che il finanziamento concesso dal Ministero dell’ambiente per la realizzazione degli interventi di cui alla scheda citata, già previsti dal Piano per il Parco e per i quali è stata predisposta dal Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., con la condivisione dell’Ente parco, la relativa progettazione esecutiva, ammonta a lire 700.000.000, a fronte di una richiesta dell’Ente parco di lire 770.000.000 e di una spesa complessiva ipotizzata di lire 1.460.000.000;
&Mac183; che l’esecuzione degli interventi in questione deve essere affidata al Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., trattandosi, come detto, di interventi concernenti edifici che insistono su proprietà demaniali date in gestione a detto Corpo, il quale, tra l’altro, da un lato concorre, tramite il Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui fa parte, alla copertura dei costi eccedenti il finanziamento erogato dall’Ente parco, e, dall’altro lato, in quanto organismo pubblico ai sensi della normativa comunitaria in materia di opere pubbliche, rientra appieno tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento predetto, secondo le indicazioni della circolare del 10 agosto 2001 sopra richiamata;
&Mac183; che la minor somma riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, a fronte di quella sollecitata dall’Ente parco (700 milioni in luogo dei 770 richiesti), rende necessaria una scelta circa la ridistribuzione del finanziamento tra i vari interventi proposti;
&Mac183; che è allora opportuno escludere dagli interventi predetti il risanamento conservativo della casa rurale di Salet, in comune di Sedico, posto che, alla luce, tra l’altro, del minor finanziamento concesso, i fondi a disposizione permetterebbero una semplice messa in sicurezza dell’edificio non funzionale alle finalità perseguite, che sono quelle di consentire una fruizione immediata dello stesso per iniziative di promozione economica;
&Mac183; che l’intervento su Salet avrebbe inciso per un importo di 200 milioni sui 770 inizialmente richiesti al Ministero dell’ambiente, sicché la sua esclusione libera un importo di 130 milioni sui 700 effettivamente concessi dal Ministero medesimo;
&Mac183; che, pertanto, va ridotto a lire 570 milioni l’ammontare del finanziamento concesso a favore del Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex ASFD per gli interventi sugli edifici affidati alla sua gestione, con l’esclusione di Salet;
&Mac183; che si tratta ora di definire, tramite convenzione tra le Amministrazioni interessate ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità e i tempi con cui l’Ente parco provvede a trasferire le destinate risorse in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il loro successivo accreditamento in favore del funzionario delegato del Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., nonché le modalità e i tempi con cui detto organismo si impegna, sotto la propria responsabilità, a realizzare gli interventi progettati.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione e disciplina applicabile
1. Con la presente convenzione l’Ente parco concedente si impegna a trasferire al concessionario, con le modalità di seguito indicate, una quota parte del finanziamento ottenuto dal Ministero dell’ambiente a valere sul capitolo 7449 – U.P.B. 3.2.1.1 dello stato di previsione dello stesso Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).
2. A fronte del finanziamento erogato, il concessionario si impegna a realizzare, contribuendo con fondi propri alla copertura dei costi ulteriori, i seguenti interventi, per i quali è già stata approvata la relativa progettazione esecutiva:
a) manutenzione straordinaria del bivacco libero di Campotorondo in comune di Gosaldo dell’imprto totale di L. 199.000.000 pari a _ 102.774,92;
b) ristrutturazione di Casera Vescovà in comune di Sedico dell’importo totale di L. 300.000.000 pari a _ 154.937,07;
c) ricostruzione del rifugio Le Mandre in comune di Rivamonte Agordino dell’importo totale di L. 155.000.000 pari a _ 80.050,82;
d) ristrutturazione del bivacco di Malga Tavernazzo in comune di Sovramonte dell’importo totale di L.315.000.000 pari a _ 162.683,92;
e) completamento della ristrutturazione del rifugio Vette Piccole in comune di Sovramonte dell’importo totale di L. 90.000.000 pari a _ 46.481,12.
3. Il finanziamento che il concedente si impegna ad erogare ammonta a lire 570 milioni, pari a euro 294.380,43, a copertura dei costi di materiali, noli e IVA, così ripartiti:
&Mac183; lire 108.000.000, pari a euro 55.777,35, per la manutenzione straordinaria del bivacco libero di Campotorondo;
&Mac183; lire 157.000.000, pari a euro 81.083,73, per la ristrutturazione di Casera Vescovà;
&Mac183; lire 89.000.000, pari a euro 45.964,66, per la ricostruzione del rifugio Le Mandre;
&Mac183; lire 167.000.000, pari a euro 86.248,30, per la ristrutturazione del bivacco di Malga Tavernazzo;
&Mac183; lire 49.000.000, pari a euro 25.306,39, per il completamento della ristrutturazione del rifugio Vette Piccole.
4. La presente convenzione ricade sotto la previsione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetta alla disciplina da detta norma richiamata.

Art. 3 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. L’importo di cui all’articolo precedente verrà erogato dal concedente, fino alla concorrenza dello stesso, per la realizzazione degli interventi descritti nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati e per i quali è stato rilasciato il prescritto nulla osta dell’Ente parco, nonché per il sostenimento di ogni onere conseguente o connesso alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. Detto importo verrà messo a disposizione sul capitolo 3590 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche agricole e forestali” del Capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva imputazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvederà ad accreditarlo al funzionario delegato individuato quale responsabile del procedimento.
3. L’importo in questione verrà corrisposto nel seguente modo:
&Mac183; una quota pari al 50% del totale stabilito per ciascuno degli interventi sopra descritti sarà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
&Mac183; le risorse ulteriori, fino alla concorrenza del 90% dell’importo da erogare per ciascuno degli interventi che formano oggetto della presente convenzione, saranno trasferite sulla base di certificati di avanzamento dei lavori comunicati dal concessionario attestanti, per ciascuno di detti interventi, l’utilizzo di almeno l’80% del trasferimento precedente;
&Mac183; il rimanente 10% sarà corrisposto all’atto della chiusura della presente convenzione, una volta acquisito da parte del concedente, per ciascuno dei predetti interventi, il rendiconto finale delle spese, unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
4. Nelle more della corresponsione dei fondi di cui al comma 3, il concessionario provvede ad anticipare le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori.
5. L’impegno del concedente è limitato alla somma stabilita all’articolo 2, comma 3; il reperimento degli ulteriori fondi necessari alla realizzazione degli interventi resta a carico del concessionario, come pure ogni eventuale maggiore onere, comunque determinato, rispetto al quadro economico di progetto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi
1. Spetta al concessionario ogni decisione concernente le modalità di esecuzione degli interventi progettati, le quali dovranno comunque rispettare le previsioni e i limiti stabiliti dalla normativa in materia di lavori pubblici, anche per ciò che riguarda il profilo della sicurezza dei lavoratori impiegati.
2. Il concedente rimane estraneo ad ogni rapporto, anche di tipo risarcitorio, nascente tra il concessionario ed eventuali terzi per effetto della esecuzione dei lavori; le eventuali verifiche che il concedente si riserva di compiere si limiteranno a valutare il rispetto da parte del concessionario degli obblighi nascenti dalla presente convenzione in ordine alla utilizzazione del finanziamento erogato.
3. Il concessionario è altresì responsabile del rispetto di tutte le normative in materia edilizia e di tutela delle bellezze naturali che possono venire in considerazione in sede di realizzazione degli interventi in questione.
4. Qualora per la esecuzione di determinati lavori, il cui importo ecceda quello fissato dalla normativa applicabile, il concessionario non possa agire in amministrazione diretta, ma debba fare ricorso a procedure d’appalto o di cottimo, le eventuali economie realizzate rispetto al quadro economico di progetto sono fatte oggetto, per la quota percentuale corrispondente all’importo erogato dal concedente, di riprogrammazione nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera C.I.P.E. 6 maggio 1998, par. 4.1.
5. A pena di revoca del finanziamento, il concessionario deve procedere all’apertura dei cantieri entro e non oltre il 31 luglio 2002 e comunque non oltre 2 mesi dalla stipula della presente convenzione.

Art. 5 - Rapporti tra concedente e concessionario
1. Il concessionario è tenuto a fornire al concedente, su sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della rendicontazione al Ministero finanziatore dello stato di attuazione degli interventi.
2. Il concessionario si impegna a garantire la fruibilità al pubblico della parte degli edifici ristrutturati non direttamente destinata all’attività istituzionale di sorveglianza e a condividerne con il concedente le modalità di gestione.
3. Il concessionario è tenuto a dare adeguata pubblicità, sia in costanza di esecuzione tramite indicazione sui cartelli di cantiere che a lavori ultimati tramite esposizione di apposita targa di giusta proporzione all’ingresso degli edifici ristrutturati, al fatto che detti lavori sono stati realizzati con il concorso finanziario dell’Ente parco e del Ministero dell’ambiente.
4. Qualora il concessionario incorra in violazioni di legge, in qualsiasi modo accertate, o in negligenze che compromettano l’utilizzo delle risorse trasferite con la presente convenzione in relazione alle finalità di detto trasferimento, il concedente, previe opportune verifiche, si riserva la facoltà di revocare il finanziamento deliberato con conseguente risoluzione della presente convezione e restituzione da parte del concessionario delle somme già erogate e non legittimamente impiegate.