IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – Convenzione tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino italiano.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 28 giugno 2001 - All. A)



L'anno duemilauno (2001) il giorno………..…………del mese di………………………… presso la sede legale del
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA in Pratovecchio, Via Brocchi 7,

FRA

(omissis) il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con sede legale in Pratovecchio (AR) - e che di seguito verrà denominato "PARCO";

E

(omissis) il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Presidente del SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA - SAER, con sede legale in Modena, Piazza Manzoni n. 4 e che di seguito verrà per brevità denominato "SAER"

PREMESSO

che il PARCO:
- è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993 con finalità previste dalla legge 394/91 “legge quadro sulle aree protette”;
- tra le finalità previste dalla citata Legge al comma c) dell'art.1 troviamo "Promozione di attività di educazione, di formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili"

che il SAER:
- è l'articolazione territoriale regionale del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO del Club Alpino Italiano cui lo Stato ha demandato in via primaria con proprie leggi 24.12.1985 n. 776 e 18.02.1992 n. 225 la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in ambiente montano ;
- ha acquisito in questa regione "personalità giuridica" con Decreti n. 18 del 13 gennaio 1994 e n. 31 del 23 gennaio 1995 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna come in materia previsto dall'art.16 del Codice Civile;
- è associazione di volontariato senza fini di lucro e che è regolarmente iscritto al Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive deliberazioni del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 801 del 16 gennaio 1992;
- è logisticamente organizzato con 159 volontari soccorritori, suddivisi in stazioni provinciali (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Forlì) che si avvalgono anche di propri medici alpinisti. La Direzione Regionale ha sede in Modena, Via Emilia Est, 72 presso la Centrale Operativa Sanitaria 18 di MODENA SOCCORSO e risponde al NUMERO VERDE 1678-48088

TUTTO CIO'CONSIDERATO E PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa - La premessa sopra riportata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto - Entrambe le parti attribuiscono primaria importanza alla prevenzione ed alla sicurezza di tutte le attività umane lavorative, ricreative, escursionistiche, sportive, alpinistiche, equestri, cicloturistiche, sciistiche, speleologiche svolte all'interno del territorio del Parco. Viene inoltre riconosciuta l’importanza primaria di poter portare soccorso e organizzare il salvataggio di coloro che avessero a rischio la propria vita nel territorio del Parco.
Le parti intendono quindi concorrere alla progettazione e creazione di un sistema integrato e completo di sicurezza e prevenzione, di protocolli operativi di ricerca dispersi, salvataggio e soccorso che andremo a definire “PARCO SICURO”.
Art. 3 – Territorio - Il territorio su cui si esprime il contenuto della presente convenzione è costituito da quanto compreso nei confini del Parco e ricadente nella Regione Emilia Romagna. Su richiesta del PARCO, in via estemporanea ed in considerazione della primarietà ed inderogabilità della salvaguardia della vita umana, sarà peraltro possibile estendere quanto regolato dal successivo art. 4 all'intero territorio del PARCO.
Art. 4 – Impegni e disponibilità del SAER – Il SAER accetta la parte tecnico operativa che compete all'attuazione del progetto “PARCO SICURO" così come verrà comunemente definito e si impegna con questa convenzione a:
- mantenere sul territorio del PARCO (nei confini regionali Emilia Romagna cosi come oggi definiti) una stazione di Soccorso Alpino, permanente e identificata nel proprio organigramma come "Stazione Appennino Romagnolo" efficiente ed in grado di espletare i servizi qui previsti ;
- mettere a disposizione il NUMERO VERDE di chiamata, attivo 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, che risponde al 1678-48088, in grado di veicolare chiamate di soccorso ed attivare prontamente le operazioni;
- effettuare, gestire e coordinare ricerche di dispersi sul territorio del PARCO;
- effettuare, gestire e coordinare salvataggi e soccorsi alle persone infortunate o in pericolo di vita sul territorio del PARCO secondo le norme operative internazionali "CISA-IKAR" previste per il soccorso in montagna;
- dotare la propria Stazione di materiali, tecnologie, sistemi di comunicazione e protocolli d'intervento capaci di risolvere, con ogni tempo e continuamente, le necessità afferenti i compiti istituzionali;
- impegnare, per eventi straordinari e laddove necessario, l'intera struttura regionale del SAER in favore di soccorsi, salvataggi o ricerche sul territorio del PARCO;
- estendere, per gli interventi qui previsti sul territorio del PARCO, le proprie prerogative di pronta disponibilità di mezzi aerei dello Stato convenzionalmente godute per il diretto tramite dell'Aeronautica Militare;
- estendere al territorio del PARCO quanto previsto nelle convenzioni e nei protocolli regionalmente predisposti con il sistema sanitario regionale delle centrali operative del 118;
- concorrere alla formazione di iniziative e progetti che arricchiscano i presidi ed i supporti alla sicurezza dei frequentatori e delle persone residenti sul territorio del PARCO ;
- prestare al PARCO le proprie conoscenze tecniche ed operative per quanto afferente la materia della prevenzione degli incidenti in ambiente montano ;
- fornire al PARCO suggerimenti e riscontri di quanto appreso o mediato in altre realtà italiane ed estere in cui operino strutture di soccorso alpino ;
- assistere il PARCO, per la materia specificatamente riconosciuta al SAER, con le proprie migliori competenze tecniche ed operative nella formulazione e sviluppo di progetti di valorizzazione del territorio ;
- impegnare il contributo annuo erogato dal PARCO nella realizzazione di quanto sopra descritto, dandone rendicontazione annuale ;
- istruire, addestrare ed aggiornare il personale e le guide del PARCO sulle tecniche elementari di sicurezza, soccorso e utilizzo delle attrezzature basilari con almeno due sedute all'anno;
- segnalare al personale di vigilanza del PARCO possibili violazioni in materia naturalistico-ambientale rilevate durante l'espletamento della propria normale attività;
- procedere ad una verifica annuale (primaverile), dello stato e della pericolosità dei sentieri costituenti la rete escursionistica ufficiale del PARCO;
- disponibilità su iniziative divulgative riferite alla sicurezza del PARCO: conferenze, dimostrazioni, lezioni.
Art. 5 – Impegni e disponibilità del Parco - Il PARCO, nell'ambito della collaborazione con il SAER per la realizzazione del progetto “PARCO SICURO”, si impegna a:
- assicurare un contributo annuo finanziario di £. 2.500.000 per concorrere all'ordinario mantenimento della Stazione SAER "Appennino Romagnolo";
- concedere l'uso dei mezzi, delle strutture e delle proprie dotazioni coadiuvate dal proprio personale a supporto delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio condotto dal SAER;
- comunicare con tempestività l'eventuale chiusura o ostruzione della rete viaria forestale interna al PARCO;
- comunicare l'eventuale ostruzione o inagibilità delle piazzuole per atterraggio elicotteri individuate e codificate dal SAER;
- comunicare con tempestività l'eventuale installazione, anche se temporanea, di teleferiche cavi o qualsiasi altro ostacolo al volo radente sul territorio del PARCO;
- concedere l'uso, in caso di necessità operative, di propri apparecchi radio, telefoni, telefax ed altre dotazioni che si rivelassero utili ad affrontare necessità di soccorso;
- concedere, per quanto di propria possibilità, supporto ed accoglienza (pernottamento e pasti) nelle proprie strutture agli operatori SAER impegnati in operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio che si protraessero oltre le 12 ore;
- assistere e sostenere le istanze che il SAER avesse ad inoltrare a Comuni, Province, Comunità Montane e Regione per progetti e piani, comunemente condivisi, afferenti la prevenzione, il soccorso ed salvataggio nelle aree del PARCO al fine di migliorare le dotazioni presenti sul territorio ;
- consegnare il materiale a disposizione dell'Ente utile al Soccorso Alpino e più precisamente:
n. 1 argano Vanini completo ;
n. 4 sacche materiali PVC Steinberg
n. 6 maniglie Dressler Pelz complete
n. 8 carrucole Pelz;
n. 1 motofaro;
n. 1 barella Kong spalleggiabile;
n. 1 zaino medico Camp;
n. 50 moschettoni via forma d con ghiera.
Art. 6 – Operatività nella ricerca, soccorso e salvataggio – Il SAER predispone propri piani operativi specifici per affrontare le esigenze di ricerca e soccorso sul territorio del PARCO.
Le operazioni verranno codificate e condotte in rispetto degli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti Della materia SAER si rende pienamente responsabile a condizione che vengano correttamente eseguiti quanto previsto in materia di “attivazione dei soccorsi”. Fatti salvi protocolli aggiuntivi afferenti le “modalità di attivazione dei soccorsi” che dovranno comunque avere forma scritta e firmati dal Presidente e dal Responsabile della Stazione “Appennino Romagnolo" del SAER, la corretta attivazione dei soccorsi viene soddisfatta dall'inoltro di circostanza richiesta d'intervento al NUMERO VERDE 1678-48088 rispondente alla Centrale Operativa Regionale del SAER.
Il SAER opera direttamente e circolarmente coordinato con i seguenti Enti:
- AERONAUTICA MILITARE ITALIANA per l'utilizzo di qualunque mezzo aereo ritenuto a propria discrezione idoneo a facilitare i soccorsi ;
- Centrali Operative Sanitarie Regionali per il tramite MODENA SOCCORSO quale coordinatore regionale che si riferirà alla struttura sanitaria dell’"emergenza/urgenza" competente per territorio ;
- PREFETTURA territorialmente competente per ogni altra interrelazione con gli Enti e Corpi dello Stato in grado di contribuire con uomini o mezzi ritenuti utili al buon conseguimento delle operazioni.
Nella conduzione delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio il SAER si avvarrà delle prerogative di legge accordategli in materia di titolarità e coordinamento nella conduzione delle operazioni necessarie.
Art. 7 – Strumenti applicativi - Si intendono strumenti della convenzione i seguenti supporti:
- Schema organizzativo regionale SAER e sue unità operative
- elenco responsabili della Stazione SAER denominata "Appennino Romagnolo" e loro recapiti telefonici
- elenco dei volontari SAER a ruolo nella Stazione "Appennino Romagnolo"
- elenco responsabili del PARCO e loro recapiti telefonici
- censimento punti visita e strutture del PARCO con accessi e recapiti telefonici
- censimento barriere d'accesso alla viabilità interna del PARCO
- materiali forniti in concessione ed elencato nell'art. 5.
Le parti manterranno rispettivamente aggiornati tali dati e provvederanno a darne tempestiva comunicazione scritta per ogni variazione che dovesse intervenire.
Art. 8 – Responsabilità della gestione della convenzione - Le parti provvedono a mantenere correnti contatti operativi tesi a verificare la fluente e corretta applicazione di quanto convenuto per il tramite:
- del responsabile (Capo Stazione) della Stazione “Appennino Romagnolo" del SAER pro tempore in carica o, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, del suo vice;
- del Direttore del PARCO o, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, di un proprio collaboratore all'uopo designato;
- del Coordinatore del Corpo Forestale dello Stato responsabile della sorveglianza del PARCO.
Le parti riconoscono comunque, dato l'alto livello dei propri rappresentanti qui definiti, ampia capacità discrezionale e di decisione che verrà portata per la necessaria ratifica, quando non incompatibile con quanto regolato convenzionalmente, ai rappresentanti legali delle parti.
Art. 9 – Durata della convenzione - La durata della presente convenzione è di 24 mesi, a decorrere dalla data di stipula.
Art. 10 – Controversie - Tutte le controversie che potranno sorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono, su richiesta di una delle parti, deferite al Consiglio Direttivo del Parco o, in mancanza di accordo, ad un Collegio Arbitrale che giudicherà secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri. Questi saranno nominati uno da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che fungerà da Presidente, verrà prescelto di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.
Ad integrazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica il Codice di Procedura Civile.
Il Collegio si riunirà in Pratovecchio, nella sede del Parco: le spese necessarie all'arbitrato saranno anticipate dalla parte che ha presentato domanda per l'arbitrato stesso e verranno ripartite tra le parti nel lodo arbitrale secondo il criterio stabilito dagli arbitri.
Art. 11 – Le spese contrattuali - Le spese di copia, stampa, carta bollata, eventuale registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del SAER.