IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Convenzione per la costituzione di una banca di dati fotografica comune alle Aree Protette Alpine
(Deliberazione della Giunta esecutiva n. 106 del 26 novembre 1999)



Obiettivo: la presente convenzione viene conclusa per costituire una banca di immagini digitalizzata per la preparazione degli strumenti di comunicazione delle Aree Protette Alpine.

Tra i sottoscritti: Il Parco Nazionale degli Ecrins - - da una parte

E Il Parco Nazionale Gran Paradiso - - dall'altra parte

E' convenuto quanto segue:

Art. 1 - L'area protetta firmataria della presente convenzione s'impegna a fornire 50 diapositive originali in cambio delle quali il Parco Nazionale degli Ecrins s'impegna a restituire queste diapositive ed i CD-ROM d'archivio (immagini in due definizioni: 300 dpi e 72 dpi) di codeste entro 3 mesi dalla data di ricevimento degli originali.

Art. 2 - Le immagini fornite verranno utilizzate per la realizzazione di strumenti di comunicazione della Rete (in senso largo):

  • edizioni su carta (manifesti, bollettini della rete, ecc.)
  • allestimento di stand (fiere, ecc.)
  • sito Internet della Rete
  • diffusione per via stampa (solo se si tratta di un articolo riguardante la Rete)
  • prestito eventuale alle aree protette soci della rete.

Art. 3 - Una partecipazione alla spese che ammontano a 3000 FRF dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli originali e dei CD-ROM che contengono le fotografie scannerizzate dell'area protetta coinvolta.

Art. 4 - In tutti i casi di utilizzazione verranno indicati sul supporto di diffusione: il cognome dell'autore dell'immagine, la struttura, il paese di provenienza.

Art. 5 - Nessuna utilizzazione commerciale (attività mediatiche, giornali, ect.) sarà autorizzata senza l'accordo dell'autore e della struttura depositaria dell'immagine.

Art. 6 - Nessun prestito sarà autorizzato ad agenzie fotografiche professionistiche.

Art. 7 - Le immagini in prestito saranno vincolate da diritti d'autore per gli usi consentiti nell'articolo 2.

Si richiede dunque ad ogni area protetta di fornire un attestato che precisi le utilizzazioni autorizzate. Se tale attestato mancasse l'uso delle fotografie avverrebbe come descritto nella presente convenzione.

Art. 8 - Le immagini messe a disposizione dovranno essere degli originali (diapositive 24x36 cm) perché la qualità sia ottimale.

Sarà obbligatorio indicare: il nome dell'autore, la struttura, la data e la leggenda dell'immagine.

I temi saranno oggetto di uno scambio con ogni firmatario della presente convenzione.

Art. 9 - In caso la struttura volesse inviare direttamente gli schedari numerizzati delle immagini, questi dovranno avere le caratteristiche tecniche seguenti:

  • schedario TIFF RVB Mac o PC
  • misura dell'immagine: 15x21 cm come minimo
  • alta risoluzione: 300 DPI

Fornite su CD-ROM Mac/PC con indicazione del nome degli autori, la data della realizzazione dell'immagine, la leggenda per ogni immagine con il numero di riferimento sul CD.



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