IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Arcipelago Toscano - Protocollo di intesa per la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree ex minerarie dell'Isola Elba
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 9 marzo 2000)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione

Ministero dell'Ambiente

Ministero dei Beni ed Attività Culturali

Ministero delle Finanze

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del Tesoro, del bilancio e della p.e.

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Rio Marina

Comune di Capoliveri

Comune di Porto Azzurro

Ente Parco Regionale dell'arcipelago Toscano

Società parco minerario dell'isola d'Elba Srl

Sofinpar Spa

Iritecna in liquidazione Spa

Premesso che il compendio minerario dell'Isola d'Elba, riguardante le aree ex minerarie poste nei comuni di Rio Marina (miniere di Rio e di Rio Albano), Capoliveri (miniere di Calamita, Ginevro e Sassineri) e Porto Azzurro (miniera di Terranera) si estende su 1.048 ettari di cui 710 ettari sottoposti a coltivazione;

Premesso che dette aree conservano tracce di attività estrattive di interesse storico e culturale, a partire dall'epoca etrusca, da accertare e da tenere in conto in termini di tutela e valorizzazione nel corso delle iniziative oggetto del presente protocollo;

Premesso inoltre che dette aree racchiudono emergenze e valori ambientali di rilievo e notorietà internazionale inserite nell'elenco provvisorio della World Heritage List of Geological Sites dell'Unesco;

Premesso che dette aree, dismesse da qualunque attività estrattiva già dal 1981, presentano gravi manifestazioni di dissesto idrogeologico, oltre che un generale degrado degli opifici e delle infrastrutture minerarie;

Premesso che nel 1987 il Tribunale di Livorno ha nominato la Società concessionaria per la coltivazione mineraria Ilva, ora confluita in Iritecna in liquidazione, custode giudiziario delle aree ex minerarie, e che le ultime 19 unità lavorative Iritecna sono attualmente impegnate a rotazione in attività di sorveglianza e manutenzione delle aree;

Considerato che la proroga del sostegno al reddito - la cui scadenza è prevista entro ottobre del 2000 - per dette unità lavorative è legata alla realizzazioni di iniziative produttive che possano garantire il reimpiego dei lavoratori stessi;

Considerato che sulle aree del compendio minerario operano l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (sotto la cui protezione ricade il 95% del compendio) istituito in base alla L. 394/91e al DPR 22/7/96 e la Società Parco Minerario Isola d'Elba s.r.l. a partecipazione pubblica e privata con compiti di promozione, realizzazione e gestione di iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione delle aree;

Visto il "Piano per la riconversione produttiva nelle aree della Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria" redatto dal Ministero dell'Industria d'intesa con la Regione Toscana e approvato nel marzo del 1996 dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede per il bacino terriero dell'Isola d'Elba una strategia d'intervento che - con iniziative di tutela ambientale e di nuove attività produttive sostitutive - favorisca lo sviluppo di un polo turistico qualificato e non stagionale;

Visto l'accordo di programma tra il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Toscana del 31/12/96 e il D.M del 31/12/96 che concede alla Società Parco Minerario dell'Elba, designata come soggetto attuatore dalla proponente Provincia di Livorno, un contributo di lire 2.012.859.970 quale 53% (con il restante 47% finanziato dalla U.E.) della spesa totale ammessa di 3.797 849.000 relativa a tre lotti funzionali per il recupero dei compendi immobiliari nelle aree minerarie dismesse nel comune di Rio Marina. In particolare i lavori, ricadenti in aree non ricomprese entro il perimetro del Parco, si riferiscono all'industrializzazione dell'edificio della ex Direzione della miniera, al recupero e trasformazione in teatro all'aperto del cantiere Bacino ed alla ristrutturazione della ex laveria per trasformazione della stessa in deposito e punto di ristoro e servizi;

Visti i Protocolli d'intesa tra la Giunta Regionale Toscana, la Provincia di Livorno, la Comunità Montana dell'Elba e Capraia, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e i Comuni interessati, sottoscritti l'11 ottobre 1997 e il 19 ottobre 1999 che hanno confermato gli impegni di tutti i soggetti per la. realizzazione del Parco Minerario dell'Isola d'Elba ed in particolare della Regione Toscana relativamente all'inserimento degli interventi tra quelli della misura 5.2 DOCUP obiettivo 5b e della Provincia di Livorno relativamente all'appalto degli ulteriori due lotti di lavori di cui la Società Parco Minerario è soggetto attuatore;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 febbraio 1998 tra il Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze e il Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano per la consegna in uso delle aree minerarie nelle more del perfezionamento degli atti per la loro concessione;

Considerata la successiva norma introdotta dalla legge Finanziaria n.488 del 23 dicembre l999 relativa all'affidamento dei terreni in concessione agli Enti Parco con i benefici di cui alla legge n. 390/86;

Considerata inoltre la improcrastinabile necessità di porre fine in tempi brevi all'affidamento della custodia del compendio minerario alla società Iritecna in liquidazione;

le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propri competenza

a dare seguito alla progettazione d'insieme dei diversi lotti dei lavori ed alla individuazione delle relative proprietà, nonché alla successiva realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree dell'ex compendio minerario dell'isola d'Elba, in funzione degli stanziamenti gradualmente disponibili, che dovranno prevedere:

  • opere di tutela e di messa in sicurezza dei cantieri minerari, specie di quelli che per il loro rilevante interesse devono essere conservati (opere per la transitabilità sui gradoni dei cantieri, messa in opera di recinzioni sui fondi a maggiore pericolosità, messa in opera di apposita segnaletica per l'ubicazione e descrizione dei cantieri, collocazione di piante ad alto fusto, delimitazione dei cantieri stessi, rimodellamento di scarpate e gradoni, rimodellamento delle scarpate);
  • opere per il miglioramento della viabilità stradale;
  • opere di manutenzione e mantenimento delle canalizzazioni di raccolta e scolo delle acque meteoriche;
  • opere di consolidamento per evitare, nel tempo, eventuali movimenti franosi.

L'area d'oggetto d'intesa e degli interventi è identificata nella planimetria allegata (allegato 1).

Al fine di realizzare le attività di recupero ambientale sulla base delle priorità e dei costi degli interventi valutati a seguito della progettazione d'insieme e per accelerare tutte le procedure attuative, i soggetti coinvolti convengono di fare ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma così come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi saranno applicate le norme del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 in materia di appalti pubblici di servizi, configurandosi - le attività da realizzare - essenzialmente come servizi di manutenzione e ripartizione ambientale e paesaggistica.

Tale decreto prevede infatti all'art. 3, commi 3 e 4, che "gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto" e che "gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto"; condizioni che si ritiene sussistano ambedue nel caso del progetto di recupero ambientale dell'Isola d'Elba.

Le norme previste dall'art. 7 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo, consentono inoltre all'Ente Parco di affidare in concessione alle Società Sofinpar Spa e Iritecna in liquidazione Spa il servizio di recupero ambientale e di prevenzione del rischio idrogeologico e franoso delle zone minerarie dell'Elba.

Le due società si configurano infatti quali soggetti imprenditoriali predeterminati, essendo a conoscenza delle attività industriali a suo tempo insediate sulle aree ed avendo già posto in atto attività propedeutiche alla realizzazione del progetto; in particolare:

1. Iritecna in liquidazione Spa, e per essa i suoi danti causa tra cui ultima l'IVA Spa in liquidazione da essa incorporata, era titolare della concessione mineraria del compendio sino alla sua scadenza e, successivamente, ha mantenuto il ruolo di sequestrataria del compendio stesso a seguito dell'apposito provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno; Iritecna è di conseguenza l'unica società in possesso di conoscenze esatte e specifiche circa le attività minerarie espletate nel compendio e delle relative problematiche, avendo da sempre predisposto e realizzato i piani di coltivazione delle miniere;

Sofinpar Spa, anch'essa di proprietà del gruppo IRI, è depositaria di conoscenze idonee per il recupero graduale, per lotti omogenei, dell'intero compendio minerario dell'Ente Paco.

Tra Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Sofinpar Spa e Iritecna in liquidazione Spa sarà sottoscritto un disciplinare di concessione del servizio di recupero ambientale e di prevenzione del rischio idrogeologico e franoso delle zone minerarie dell'Elba.

In questo quadro di impegni, in particolare:

Il Ministero dell'Ambiente si impegna a destinare finanziamenti aggiuntivi per il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per il risanamento ambientale nelle aree ex minerarie dell'isola d'Elba, con le disponibilità intervenute anche a seguito di mancata utilizzazione di risorse attribuite, in particolare nei fondi per le aree protette (L. 394/91) ed in quelli relativi al Programma Stralcio di Tutela Ambientale (Decreto Min. Ambiente del 28/5/98 - art. 7, L. 344/97), nonché con le disponibilità che interverranno a seguito della alienazione del patrimonio immobiliare esistente nel comprensorio minerario dell'Elba;

Il Ministero delle Finanze si impegna ad affidare in concessione dell'Ente Parco, con i benefici di cui alla legge n. 390/86 così come previsto nella Legge Finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, i terreni del comprensorio minerario, ad esclusione di tutti gli immobili siti nei centri abilitati, di quelli già in concessione o per i quali sono in fase di perfezionamento gli atti concessori, nonché di alcuni immobili ubicati in località prossime al mare di notevole pregio ambientale e per i quali possono essere esaminate ipotesi di vendita.

Si impegna altresì ad alienare i fabbricati disponibili nelle zone minerarie;

Il Ministero del Tesoro si impegna ad adottare i provvedimenti di competenza per l'attuazione del trasferimento al Ministero dell'Ambiente delle risorse finanziarie provenienti dall'alienazione dei beni disponibili nelle zone minerarie.

Il Ministero dell'Industria si impegna:

- a dare celermente corso, secondo le procedure previste dall'art. 58 della legge 27/12/97 n.449, alle erogazioni spettanti per il programma di recupero ambientale in Comune di Rio Marina di cui al citato D.M. del 31/12/96, sulla base delle richieste che verranno presentate da parte del soggetto attuatore ed in ragione dell'effettivo avanzamento dei lavori;

- ad esaminare la possibilità, in accordo con la Regione Toscana, di inserire ulteriori interventi di recupero ambientale dei compendi ex minerari dell'Isola d'Elba tra quelli agevolabili con le risorse finanziarie disponibili per la quota spettante alla Regione stessa;

Il Ministero dei Beni ed Attività culturali aderisce all'Intesa raccomandando che i previsti progetti di valorizzazione, qualora intervengano in aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi 1497/1939 e 431/1985, vengano sottoposti alle valutazioni dell'Amministrazione per i Beni ed Attività Culturali e che vengano altresì valutati, qualora intervengano competenze ex legge 1089/1939, sia per gli aspetti afferenti alla tutela monumentale che per quelli afferenti alla tutela archeologica;

La Regione Toscana e la Provincia di Livorno si impegnano, a fronte di progetti cantierabili, ad individuare gli interventi inseriti nella presente Intesa, nel quadro della programmazione pluriennale in materia di aree protette, turismo, occupazione, difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, come prioritari e ad accelerare le relative procedure amministrative;

L'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano si impegna ad affidare immediatamente alla Sofinpar Spa, Società del gruppo Iri, l'incarico per il completamento della progettazione per il recupero ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico e franoso nelle zone ex minerarie dell'Elba orientale. I progetti esecutivi saranno suddivisi in lotti funzionali, individuati secondo le varie miniere di Rio, Rio Albano, Calamita, Ginevro, Sassineri e Terranera e secondo la gravità dell'emergenza idrogeologica e franosa.

L'Ente Parco si impegna inoltre, a seguito della concessione delle aree da parte del Ministero delle Finanze, a garantire la loro gestione parallelamente alla realizzazione dei progetti di recupero ambientale in grado di prevenire il rischio idrogeologico e franoso. Tali recuperi potranno essere realizzati per lotti omogenei fino al completamento del progetto di recupero di tutte le aree minerarie, e prevederanno l'utilizzazione del personale ex minerario per quanto riguarda le opere di restauro ambientale con l'impegno di Iritecna Spa in liquidazione ad attivare tutte le procedure possibili per agevolarne l'esodo, ivi compreso l'uso degli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente legislazione, con particolare riferimento anche alla cosiddetta mobilità lunga.

L'Ente Parco provvederà inoltre, anche con risorse proprie, ad interventi per la fruizione turistico-culturale del compendio minerario di propria pertinenza.

La Società del parco minerario - soggetto a prevalente maggioranza pubblica che ha le caratteristiche di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90 e che in questa veste sta già curando in concessione il progetto di valorizzazione della parte del compendio minerario non ricompresa nella perimetrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - sarà individuata dall'Ente Parco Nazionale quale Ente gestore per la valorizzazione culturale e turistica del compendio minerario di sua pertinenza. Per lo svolgimento di tali attività (interventi propri, interventi per conto dell'Ente Parco Nazionale e interventi turistico - ricettivi dati in concessione) la Società del Parco assorbirà in primo luogo il personale Iritecna espulso dalle precedenti attività di lavorazione minerarie, nell'ambito del più generale impegno di ricollocazione del personale che non potrà usufruire degli strumenti di esodo di cui al punto precedente.



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