| Alcune prime considerazioni sul disegno di legge n. 1798 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale; per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale) |
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La prevista delega riguarda anche le aree protette e quindi i parchi nazionali, i parchi regionali, le riserve naturali statali e regionali (articolo 1 lettera d, articolo 3 lettera d). A questo proposito, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, ritiene di poter esprimere alcune considerazioni, in pieno spirito collaborativo e con la massima disponibilità per ogni possibile cooperazione con il Ministero dell'Ambiente, con l'apposita Commissione istituita presso lo stesso Ministero dell'Ambiente e con ogni altra competente e interessata Istituzione, anche attraverso una necessaria corrente e utile interlocuzione nelle diverse fasi di elaborazione dei decreti legislativi e/o dei testi unici previsti dal disegno di legge di delega. L'intento di procedere a un riordino complessivo della normativa in materia ambientale è certamente da valutare in modo positivo. L'esigenza di tale riordino è comunque più sentita nei settori dei rifiuti e della tutela delle acque che non in quello delle aree protette, la cui normativa, molto meno estesa, presenta problemi sicuramente minori. Si tratta peraltro di una normativa di respiro europeo e internazionale che ha dato finora risultati molto positivi non soltanto per la crescita della superficie destinata ad aree protette, ma anche e soprattutto per il fatto che il nascente sistema dei parchi e delle riserve naturali ha dato un forte e definitivo impulso a quella leale collaborazione - da tutti sempre auspicata ma non facile da attuare nel concreto - tra Stato, regioni , enti e comunità locali, grazie alla quale è stato possibile istituire numerosi nuovi parchi nazionali e realizzare un innovativo modello di organizzazione e gestione ormai consolidato e funzionante. E' poi molto importante considerare il fatto che tutte le regioni hanno ormai recepito i principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. Ciò non significa ovviamente che nella applicazione della normativa sulle aree protette non ci siano problemi di interpretazione, funzionalità ed efficienza e perciò da affrontare e risolvere cogliendo l'occasione del riordino prospettato. La situazione appare però, con ogni evidenza, meno complessa che in altri settori. Il lavoro da fare dovrebbe soprattutto riguardare la rifinitura e l'affinamento della normativa vigente, rendendola se possibile più coerente e rafforzandone l'impianto complessivo - che ha dimostrato e sta dimostrando di reggere molto bene - già oggetto di modifiche e integrazioni che ne hanno esaltato, nonostante difficoltà e contraddizioni, i ricchi elementi federalistici. Entrando nel merito del meccanismo della delega e degli strumenti da essa previsti , si può constatare che il disegno di riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale si presenta molto impegnativo, anche alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione e alla sua interpretazione e applicazione. La complessa operazione programmata dovrà infatti svolgersi in un momento particolarmente delicato per i molti interrogativi che si pongono sulla normativa esistente e in formazione in materie ormai trasferite e che in alcuni casi come l'agricoltura, l'industria e il turismo sono di esclusiva competenza legislativa regionale. In queste situazioni risulta ovviamente determinante una stretta attiva e proficua collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, tra i quali gli enti parco. Un altro carattere molto impegnativo del disegno prospettato deriva dal tempo relativamente breve - un solo anno - previsto per il compimento dell'opera di riordino e integrazione, definita invece in termini molto ampi. E si tratta oltretutto di un anno in cui si discuteranno anche i problemi accennati di interpretazione e applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione, senza poter prevedere se questi problemi saranno sufficientemente chiariti. Volendosi soltanto come esempio riferire ad altre esperienze , basterebbe pensare che in Francia l'opera di compilazione del Codice ambientale è durata quasi dieci anni, mentre in Germania dalla fine degli anni ottanta il lavoro non è ancora terminato. Alcune difficoltà potrebbero anche nascere dalla previsione di un intervento che è insieme di riordino-coordinamento e integrazione della legislazione, peraltro affidato a due possibili diversi strumenti: decreti legislativi ed eventuali testi unici. Per le aree protette sarebbe opportuno individuare preventivamente lo strumento e i criteri della delega per procedere quindi verso una effettiva semplificazione e un chiarimento della normativa, evitando la nascita di veri e propri nuovi corpi normativi, suscettibili di creare in futuro ulteriori difficoltà di coordinamento e di interpretazione. Per le aree protette è di vitale importante che nel riordino, nel coordinamento e nella integrazione della normativa, si introducano quegli aggiustamenti che possono scaturire dall'esperienza fin qui compiuta nella applicazione delle varie disposizioni di legge concernenti gli enti pubblici. Dalla esperienza compiuta poi nella applicazione della normativa specifica si possono trarre utili indicazioni per migliorarla, mantenendo comunque l'integrità e la validità dell'impianto complessivo e tenendo in conto particolare la legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. In conclusione, per quanto concerne il merito della lettera dell'articolo 3 del disegno di legge, la Federazione - con riserva di presentare specifiche e dettagliate proposte nella successiva fase di discussione alla quale si auspica di essere attivamene coinvolta - ritiene di proporre alcune semplici considerazioni:
A questo proposito, per quanto in particolare considerato alle lettere b) e c), la Federazione ritiene di proporre rispettivamente i seguenti due emendamenti:
Roma, 15 gennaio 2002 |
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