Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 0 - MAGGIO 1990


La posizione delle Regioni

1. Le Regioni e le province autonome ritengono necessario ed urgente l'approvazione di una organica legge quadro in materia di parchi e riserve naturali che definisca un effettivo coordinamento delle iniziative per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.
In questa ottica, prendono atto con soddisfazione che l'ultima bozza di nuovo testo del Comitato ristretto "Aree naturali protette", in data 6 dicembre 1989, comprende disposizioni di indirizzo per le regioni e le Provincie autonome, dopo che nei mesi precedenti alla questione dei parchi e delle riserve regionali in pratica neppure si accennava, finendo per ridurlo ad un progetto di legge-provvedimento teso esclusivamente ad istituire alcuni nuovi parchi nazionali.

2. Le Regioni e le Provincie autonome ritengono ineludibile il contributo al perfezionamento del progetto di legge che deriva dalla esperienza dell'istituzione e funzionamento dei parchi e delle riserve regionali, e più in generale della pianificazione territoriale ed urbanistica dei propri territori.
A questo fine propongono la costruzione di momenti continuativi di confronto diretto tra la Conferenza dei Presidenti, le compententi Commissioni parlamentari ed il Ministero dell'Ambiente per la definizione della legge quadro per le aree naturali protette.

3. Le Regioni e le Province autonome ritengono necessario indicare i punti fondamentali attorno ai quali strutturare questo importante testo legislativo.

3.1 La legge per le aree protette naturali dovrà configurarsi come una "Legge-quadro" che persegue l'obiettivo di strutturare un sistema coerente ed unitario di individuazione, istituzione, pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve naturali c che quindi fissa:

  • a) le finalità;
  • b) la definizione del ruolo dei Ministeri e delle Regioni come autorità che concorrono alla tutela ed alla gestione;
  • c) gli strumenti di individuazione ed istituzione;
  • d) gli strumenti di pianificazione e di attuazione;
  • e) gli strumenti di gestione;
  • f) la previsione di flussi finanziari pluriennali.

3.2 La legge deve basarsi sui principi della "cooperazione", della "collaborazione leale", delle pari dignità tra le amministrazioni centrali dello Stato e le Regioni e Province autonome, dando concreta attuazione a quanto previsto dalla Costituzione dal D.P.R. n.616, e da ultimo dalle recenti sentenze in materia, n. 1029/88, della Corte Costituzionale.
Ciò ha alcune immediate conseguenze:

  • a) In primo luogo, ad organismi cooperativi tra Amministrazione centrale dello Stato e Regioni vanno affidate le funzioni di programmazione generale (di cui l'individuazione delle aree protette è uno degli aspetti) e di eventuali poteri sostitutivi.
  • b) Definizione di una classificazione dei parchi nazionali e regionali non basata su improbabili ed ingiustificabili differenze dei valori da tutelare, ma, attivando al massimo le potenzialità di governo dei territori interessati, sulla base di una procedura che preveda capacità di iniziativa tanto da parte degli organi centrali dello Stato quanto da parte delle Regioni e delle Province autonome, e quindi la loro potestà di proporre l'istituzione di parchi e riserve nazionali.
  • c) Il riconoscimento dei parchi e delle riserve regionali quali elementi essenziali della tutela naturale, soprattutto per quanto concerne quelli già istituiti ed operanti (che possano essere riconosciuti di valenza nazionale senza modifiche di assetto organizzativo e funzionale) .
  • d) La coerenza di questa nuova normativa con le leggi già vigenti, ed in particolare con la legge n. 183/89 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo") che struttura la "cooperazione" tra livelli istituzionali in una materia che ha connessioni strutturali con la tutela naturalistica.

3.3 La legge deve superare la concezione, da tempo abbandonata nel dibattito e nella pratica internazionale ed anche nazionale, di "parco" quale realtà separata, e da separare, rispetto al territorio ed all'ambiente circostante, alle loro norme di gestione e di governo.
Ciò essenzialmente per 3 ragioni:
- perché il parco quale oasi protetta da una campana di vetro non è indifferente a ciò che gli succede attorno;
- perché le risorse ambientali sono parte essenziale di una pianificazione territoriale più ampia che incorpora i benefici prodotti dalI'esistenza di biotopi;
- perché i regimi vincolistici collegati alle aree da tutelare sono un necessario terreno di sperimentazione per un equilibrio non distruttivo fra risorse ambientali e .sviluppo economico.

3.4 La legge deve affermare con estrema nettezza l'unitarietà degli strumenti di pianificazione. La pianificazione deve essere, infatti, lo strumento del governo integrato del territorio e frutto della collaborazione tra differenti livelli istituzionali. A questo fine il Piano del Parco ed i suoi necessari strumenti attuativi, il regolamento, il piano pluriennale economico e sociale devono governare unitariamente, con le necessarie articolazioni, tutto il territorio interessato dal parco, ricoprendovi anche quelle che l'attuale testo definisce "aree contigue.
Le zonizzazioni previste dalla legge devono essere basate sulla omogeneità dei contenuti della zona individuata in termini naturali, ambientali, culturali, socio-economici e devono avere valore esemplificativo di riferimento per la pianificazione, in modo tale che esse possano essere articolate in rapporto alle specificità delle situazioni ambientali

Il piano del parco deve anche, tra l'altro:

  • a. individuare i fattori che hanno generato e che mantengono equilibri meritevoli di conservazione;
  • b. individuare Ie ulteriori eventuali necessità conoscitive e/o necessità di piani di settore o piani particolareggiati, su aree specifiche;
  • c. individuare Ie aree con attività, strutture o infrastrutture incompatibili con l'assetto e gli obiettivi del parco e gli interventi di riconversione e restauro necessari;
  • d. individuare le iniziative e gli interventi prioritari;
  • e. proporre una traccia fattibile di programmazione dei fabbisogni finanziari .

Inoltre le attività di pianificazione e di gestione del territorio devono essere supportate da un adeguato sistema informativo, sia a livello centrale che locale (riferito alle singole aree protette).

3.5 La legge deve inoltre nettamente definire l'unitarietà della gestione dei parchi su tutto il territorio interessato.
L'ente di gestione del parco deve essere innanzitutto un organismo di gestione, assumendo la responsabilità ordinaria di amministrare tutti gli aspetti connessi con la vita del parco (non solo redarre il piano e il regolamento, ma anche la vigilanza, i progetti, le iniziative connesse con la ricerca, la didattica, la promozione turistica, etc...).
L'Ente di gestione va quindi ripensato completamente alla luce di un approccio che non contrappone i diversi livelli istituzionali di governo del territorio, ma invece li rende responsabili, partecipi e protagonisti. A questo fine va affermato che gli organi dell'Ente di gestione devono essere rappresentativi delle istituzioni e degli Enti territoriali, i quali potranno essere, giustamente chiamati a nominare rappresentanze di associazioni protezionistiche. Preme qui sottolineare come sia indispensabile per un fattivo avvio di una politica dei parchi il ruolo degli Enti locali nella individuazione e gestione delle aree naturali protette (senza il quale si rischia di produrre momenti anche gravi di contrapposizione tra comunità locali e parchi).

3.6 Si sottolinea, inoltre, come il tema delle "riserve naturali", nazionali e regionali, merita di essere trattato in modo specifico della legge, definendo in particolare, le tipologie di riferimento, gli strumenti di pianificazione e gli enti di gestione. A tale riguardo va osservato che questa forma va ricondotto il tema del demanio naturalistico dello Stato, eliminando l'attuale incongrua previsione.

3.7 I finanziamenti, da prevedersi in via ordinaria nella legge, dovranno essere concepiti come un fondo nazionale a disposizione di tutti i parchi e le riserve, nazionali e regionali, in base a precisi criteri.

3.8 Gli sforzi per l'istituzione di nuovi parchi nazionali potranno essere concentrati, nella legge e nella pratica, sulle situazioni veramente "mature".

3.9 I parchi e le riserve, nazionali e regionali, devono essere sostenuti con uguale vigore normativo. Vanno quindi generalizzate le facilitazioni, i vantaggi, le applicazioni di diritti in materia fiscale e di acquisti espropriazioni e indennizzi.