Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 1 - OTTOBRE 1990



NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Piero Antonelli
La situazione legislativa parlamentare è stata caratterizzata in questi ultimi mesi da una serie di indicazioni di segno opposto. Sul versante positivo si possono ascrivere l'approvazione da parte del Senato della Repubblica di due fondamentali disegni di legge (che passeranno ora all'esame della Camera dei Deputati): uno sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e l'altro in materia di espropriazioni per pubblica utilità; mentre di segno opposto sono i segnali provenienti dalla Commissione Ambiente della Camera dove la legge quadro in materia di parchi e riserve naturali (nella sua ultima stesura del Comitato ristretto del 18 aprile scorso) si trova ferma in attesa dell'assunzione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
Il nuovo testo-base, sempre a firma del relatore on. Franco Ciliberti, pur avendo coaugulato intomo a sé un certo grado di consenso, presenta ancora notevoli aspetti che in sede di esame da parte della Commissione Ambiente ci si augura che vengano sia approfonditi che risolti. Certamente, problemi di rapporti istituzionali ancora esistono soprattutto in riferimento al principio della pari dignità tra Stato, Regioni ed Enti locali che deve inequivocabilmente ispirare una legge di principio come quella sulle aree protette, la quale persegue l'obiettivo di cercare un sistema unitario per la istituzione, gestione e finanziamento dei parchi e delle riserve naturali.
Ulteriori nodi che in sede parlamentare sono stati evidenziati riguardano l'elenco delle aree protette, il rapporto tra gli strumenti di pianificazione (piano per il parco e piano di bacino), la sorveglianza delle aree protette (rispetto alla quale alcuni gruppi propongono di demandarla al corpo nazionale forestale) ed, infine, la nomina del Presidente del parco.
Su questi ed altri punti sia la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome che le associazioni degli enti locali hanno apportato al dibattito un notevole contributo di proposte tutte tendenti a riaffermare, da un lato, l'inesistenza di una distinzione tra parchi nazionali e regionali basata su una differenza dei valori da tutelare e, dall'altro, il forte riconoscimento dell'indispensabile ruolo degli enti territoriali nella individuazione e gestione delle aree naturali protette.
Passando ora all'esame dei pareri espressi dalle varie Commissioni competenti e analizzando il dibattito precedente, particolare importanza assumono quello della Commissione Affari costituzionali datato 17 luglio e la discussione che c'è stata in Commissione Bilancio il 6 giugno scorso, sfociata con la richiesta al Governo della relazione tecnica ai sensi dell'art. 11 ter, co. 3 della legge n. 468. Infatti, inspiegabile può essere definito l'intervento del Sottosegretario di Stato per il Tesoro, on. Mauro Bubbico, il quale nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio ha dichiarato che "il Governo è contrario all'ulteriore corso del provvedimento sui parchi e le riserve naturali affermando la necessità di predisporre una relazione tecnica per favorire ulteriori provvedimenti".
Queste affermazioni sono state ritenute sconcertanti dall'altro rappresentante del Governo in Commissione, l'on. Piero Mario Angelini, Sottosegretario all'Ambiente, il quale ha riaffermato come "il provvedimento costituisce un obiettivo centrale del programma di Governo" e che "ferma restando l'esigenza di rispettare rigorosamente le regole di contabilità circa i profili finanziari del provvedimento, non si può in ogni caso rinviare sine die l'esame".
Pertanto, la richiesta di relazione tecnica è stata motivata dall'esistenza di alcuni articoli del testo unificato che comportano oneri non quantificati e non coperti e che nell'articolo di copertura non è fatta alcuna distinzione tra le spese di parte corrente e quelle di parte capitale.
Per contro un utile contributo alla definizione
urgente di una legge sui parchi e le aree naturali protette è, certamente, il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, il quale è ispirato ad un giusto equilibrio tra l'interesse nazionale alla tutela ambientale e la gestione in concreto di tali beni. A fondamento del parere vi è una volontà ispirata al rispetto del principio costituzionalmente rilevante della tutela delle Autonomie regionali e locali.
In Commissione si è sostenuto, infatti, che l'individuazione di un territorio come parco di interesse nazionale non lo colloca al di fuori del territorio delle Regioni a statuto speciale e ordinario sicché la Repubblica, nelle sue varie istituzioni, dallo Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali deve essere coinvolto in tale materia.
Il parere prevede, invero, che per l'individuazione, la delimitazione e la gestione dei parchi di interesse nazionale si debba prevedere "l'intesa" con le Regioni a statuto speciale e "l'obbligo di parere" per le Regioni a statuto ordinario. Ulteriormente il parere sottolinea l'esigenza che la disciplina delle aree naturali di interesse regionale sia rimessa a normative regionali per
l'individuazione e la definizione degli organi di gestione.
Infine, non può essere dimenticato l'esplicito riferimento che la Commissione AA.CC. fa alla legge di riforma delle Autonomie locali per quanto riguarda le forme di cooperazione e di intesa tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per la gestione delle aree naturali protette. Come prima accennato, il Senato della Repubblica ha approvato in prima istanza due importanti disegni di legge. Il primo, "disposizioni sulla gestione produttiva sui beni immobili dello Stato", si propone di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato rispetto ai quali sono consentiti atti di cessione e una diversa utilizzazione nel caso in cui essi non soddisfino più gli interessi pubblici generali o non sia più possibile gestirli con criteri di massima efficacia ed efficienza in relazione alla loro natura e specifica destinazione.
Dalla disciplina generale sono esclusi il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, i boschi, le foreste e le aree destinate a parco o riserva appartenenti allo Stato. E' compito del Governo di procedere alla ricognizione generale dei beni immobili allo scopo di individuare quelli atti al soddisfacimento delle finalità degli interessi pubblici e quelli atti a rendere disponibili le procedure di alienazione o permuta o per gli altri atti di utilizzazione. Entro il 31 ottobre di ogni anno si procede poi con decreto all'indicazione dei beni per i quali si intende procedere nel triennio successivo alla cessione.
L'altro fondamentale provvedimento, approvato dall'Aula di Palazzo Madama il 31 luglio scorso, riguarda le "norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità", con le quali si tenta di attuare una corretta disciplina della pianificazione urbanistica e del governo del territorio.
Il disegno di legge, che ci si augura venga approvato definitivamente nel più breve tempo possibile, colma una grave lacuna dell'ordinamento più volte segnalata dalla Corte Costituzionale e cioè il rapporto tra diritto di proprietà del singolo e interesse della collettività.
Tra le finalità del provvedimento merita di essere accennata quella costituita dalla definizione dcl calcolo dell'indennità di esproprio che è mirata al miglioramento delle scelte degli Enti locali oggi impegnati in lunghi contenziosi. Comunque l'innovazione principale è senz'altro rappresentata da una netta separazione tra aree edificabili ed aree non edificabili, attuata individuando queste ultime in maniera generale ed oggettiva.
E' auspicabile, infine, che la nuova legge sul regime giuridico dei suoli rappresenti lo strumento per avviare quell'essenziale processo innovativo della disciplina urbanistica.