Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 3 - GIUGNO 1991



NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Piero Antonelli
La legge-quadro sulla caccia

La Camera dei Deputati, dopo vari mesi di discussione tra Commissione ed Aula, è riuscita ad approvare il 23 maggio scorso, in prima lettura, la nuova legge-quadro sulla caccia. Il testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge in argomento, tra cui uno di iniziativa popolare (ai sensi dell'art. 71 Cost.), è ora all'esame del Senato della Repubblica (rif. A.S. n. 2854).
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio": è questo il titolo del provvedimento che assume anche la veste di normativa di recepimento delle direttive comunitarie 79/409 e 85/411.
Passando all'esame dell'articolato occorre subito rilevare, come osservazione di carattere generale, che sorge più di un dubbio sulla configurazione di questa legge come normativa di principio capace di assolvere, accanto alla gestione dei rapporti internazionali propri dello Stato, al ruolo di normativa di indirizzo e coordinamento nei rapporti tra Stato e gli altri enti istituzionali (Regioni, Province, Comuni). Sembra quasi che il testo unificato diffidi della capacità delle Regioni e degli Enti locali di attuare una efficace politica di protezione della fauna, e per quanto riguarda le Province, questa considerazione assume una valenza del tutto particolare in quanto è quasi del tutto assente qualsiasi forma di raccordo tra la c.d. legge sulla caccia e la legge 142/90 di riforma delle autonomie locali. Non si può, infatti, non dare una lettura della normativa in esame alla luce dei principi ispiratori delle funzioni riconosciute dall'art. 14 della legge 142/90 il quale individua tra le materie di competenza provinciale la "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali nonchè "la caccia e la pesca nelle acque interne".
Anche se nessuna norma della legge-quadro sembra far riferimento esplicitamente all'art. 14 della legge 142/90 (ed invece in più di un'occasione l'articolato assume la veste di vero e proprio atto regolamentare) rendendo palese la mancanza di coordinamento, si deve rilevare l'importanza del ruolo provinciale all 'interno della pianificazione del territorio agrosilvo-pastorale. Infatti, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori e piani di miglioramento ambientale, nonchè piani di immissione della fauna selvatica.
Per quanto riguarda i piani faunistico-venatori essi comprendono: a) le oasi di protezione, b) le zone di ripopolamento e cattura, c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, d) le zone e i periodi per l'addestramento, I'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, e) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, f) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali, g) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
Entrando più specificamente nel merito della legge e dei principi che ne sono a fondamento, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Le Regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie anche istituendo, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, zone di protezione con il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi.
Il testo unificato prevede, inoltre, in caso di inerzia regionale un potere sostitutivo (sotto forma di controllo) esercitabile dal Ministro per l'agricoltura d'intesa con il Ministro per l'ambiente.
A tal fine il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per almeno il 25% a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 15%. Peraltro, in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
L'attività venatoria si svolge a seguito della concessione dello Stato rilasciata ai cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonchè di polizza assicurativa per infortuni.
A fronte di ciò ed in vista di particolari ed eccezionali necessità ambientali le Regioni possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Uno degli articoli più controversi e dibattuti del disegno di legge è stato quello riguardante i divieti all'esercizio venatorio. E' infatti vietato a chiunque l'esercizio venatorio tra gli altri nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportiva; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali, eccetera.
Per quanto concerne la vigilanza sulla legge, questa è affidata sia agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni, ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale. Le sanzioni alle violazioni della legge prevedono eccezionalmente l'arresto per l'abbattimento di specie particolarmente protette (sanzione penale), mentre di norma è prevista la sospensione o la revoca della licenza (sanzione amministrativa). Infine, ferma restando la possibilità di miglioramento che potrà avvenire a seguito della seconda lettura parlamentare, la legge-quadro cerca di rispondere alle esigenze, sempre più avvertite dalla popolazione, di predisporre una disciplina complessiva che affianchi alla necessità di razionalizzare la normativa sull'attività venatoria, quella della conservazione e della difesa del patrimonio di specie, degli ecosistemi e degli ambienti naturali.