Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 3 - GIUGNO 1991



DOCUMENTI
La nuova legge-quadro sulle aree protette

CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la Vlll Commissione permanente della Camera dei Deputati (amhiente, territorio e lavori pubblici)ha approvato, in sede legislativa, il 31 luglio l991, il disegno di legge e le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta, Calvanese, D'Amhrosio, Nardone e Bellocchio; Boselli, Angeloni, Alborghetti, Toma, Sta fanini, Binelli, Bargone, Barzanti, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Brescia, Bulleri, Ciconte Conti, Felissari, Lorenzetti, Pasquale, Monello, Montecchi, Poli,Sapio,SerclfiniMassimo,Stlumendo,Testa Enrico,Auleta e Cicerone; Boselli, Alborghetti, Bassolino, Brescia, Ciconte, De Julio, Lavol ato, Samà, Schettini e Angeloni; Ceruti, Mattioli, Travaglir1i, Biondi, Cederna, Manfredi, D'Addario, Levi Baldini, Angelini Piero, Castagnetti Guglielmo, Bassanini, Caria, De Lorenzo, Ronchi, Lusetti,Galli, D 'Angelo, Martuscelli, Aglietta, Andreis, Bassi Montanari, Boato, Cima, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Procacci, Savoldi, Scalia, Radi, Rutelli, Testa Enrico, Piro, Galasso, Zevi, Auleta e Cerutti; La Malfa, Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Bogi, Bruni Giovanni Battista, Dutto, Firpo, Calasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucarcl, Pellicance Santoro; Savino e Principe; Serafini Anna Maria, Barzanti, Seppia, Monaci, Di Prisco, Minucci, Nerli, Nicolini, Pintor, Soaveshada, Testa Enrico e Levi Baldini; D Adda zio-Capria-Ferrazini-Di Donato-Piermartini-Cristoni, Seppia, Butfoni-Colucci, Diglio, Cerutti, Conte, Savino, Cellini, Vazzoler, Curci, Capacci, Cavicchioli, D'Amato Carlo, Cerztòlini, Mazza, Alagna, Fincato, Del Bue, Orciari, Pavoni, Rais, Zavettie7-i, Rotiroti, Principe, Milani, De Carli, Noci, Pietrini e Sanguineti; Barzanti, Polidori, Minuc c i, Quer(ini, Borghini, Garavini, Fagni, Cherchi, Mac c iotta, Nerli, Tiezzi, Cederna, Serafrni Anna Maria, Soave, Nicolini, Testa Enrico, Bulleri, Fellissari, Montecchi e Taddei; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino, Servello, Rallo, Nania, Sospiri e Massano nel se uente testo unificato:
Legge-quadro sulle aree protette

TITOLI PRINCIPI GENERALI

ART. I .
(Finalità e amhito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

  • a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo paleontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;
  • b) I'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
  • c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
  • d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili .

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell 'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 2.
(Classifìcazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geo morfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della t`auna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1985, di attuazione del protocollo di Ginevra per le istituzioni di aree protette nel Mediterraneo, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato nazionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora ricadenti sul territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d' intesa con le Regioni e le Province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Val le d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. Alla classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale provvedono direttamente le Regioni interessate.

8. L'istituzione e la classificazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali di rilievo nazionale sono effettuate, qualora ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le stesse.

9. L'istituzione e la classificazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle Regioni.

10. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

ART. 3.
(Comitato per le aree naturali protette e consulta tecnica per le aree naturali protette)

1. E istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", e costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei Presidenti di Regione o Provincia autonoma, o Assessori delegati designati, per ciascun triennio, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i Presidenti, o gli Assessori delegati, delle Regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. II Comitato identifica, sulla base della Carta della natura,le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici dello Stato di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992,5 miliardi nel 1993 e 10 miliardi nel 1994.

4. II Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

  • a) integra la classificazione delle aree protette, di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7;
  • b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7, non ché le relative direttive per fattuazione e le modifiche che si rendano necessarle;
  • c) approva l'elenco ulficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente trasmette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. E istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata Consulta, costituita da nove esperti, particolarmente qualificata per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per ciascun triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi, rispettivamente presentate dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana; e tre indicati dal CNR. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991 .

8. La Consulta esprime pareri per i profili
tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte nelI'ambito del servizio conservazione della naturadel Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabile entro il limite complessivo di 50 unità con decreto del Ministro del I ' ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, di Amministrazioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché del personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

ART. 4.
(Programma triennale per le aree naturali protette di rilie internazionale e nazionale)

I . Il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, di seguito denominato programma, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dei dati della Carta della natura, individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo internazionale o nazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti .

2. Il programma prevede altresì contributi in conto capitale per l'attività nelle aree protette istituite da parte delle Regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle Regioni relativi all'istituzione di dette aree.

3. Il programma inoltre:

  • a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compresi contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;
  • b) individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro prevedendo contributi a carico dello Stato, a valere sulle disponibilità esistenti e provvedendo altresì alla classificazione,ai sensi dell'articolo 2, dell'area recuperata;
  • c ) fissa criteri di massima per la creazione o I'ampliamento di altre aree naturali protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, lettere /~) e e), avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente, tra Regioni ed Enti locali sulla base di specifici metodi e criteri, indicati nel programma triennale delI 'azione pubblica per la tutela dell 'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della
presente legge.

5. Proposte relative al programma delle aree protette possono essere presentate al Consiglio da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri e da Regioni non facenti parte del Comitato, dagli Enti locali, ivi comprese le Comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n . 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato, il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di prima attuazione della presente legge, il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare presso i Servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonché le Regioni e finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9 per I 'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali, nonchè per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 8,13,15 e 16.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto nel comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e 12 miliardi per il 1992, per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 13, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui alI'articolo 15, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 16 nonchè per interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, 110 miliardi per il 1993 e 92 miliardi per il 1994.

ART. 5.
(Attuazione del programma; poteri sostitutivi)

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie da adottare e fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2.Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato I 'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le Regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenute ad informare il Ministro dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

ART. 6.
(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'am
biente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso. Si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 8.

3. Sono vietate fuori dei centri, di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell' utilizzazione dei terreni fuorchè la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idro geotecnici e sulle finalità istitutive dell ' area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro delI'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro delI'ambiente e alla Regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1,2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostruzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910. n. 639.

ART. 7.
(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di interesse internazionale e nazionale, è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale é esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per I'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Mini stro dell ' ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno individuate le strutture ed il personale
del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Con il medesimo decreto saranno altresì determinati i sistemi e le modalità di reclutamento e ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto, alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalle Capitanerie di porto ai sensi delI'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

ART. 8.
(Misure di incentivazione)

1. Ai Comuni ed alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui rispettivamente agli articoli 13 e 25:

  • a) restauro dei centri storici ed edifici di paricolare valore storico e culturale;
  • b) recupero dei nuclei abitati rurali;
  • c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  • d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
  • e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
  • f) agriturismo escursionistico e naturalistico; g) attività sportive compatibili;
  • h) strutture per la utilizzazioni di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma I è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II
AREE NATURALI PROTETTE DI RILIEVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

ART. 9.
(Istituzione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale)

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell 'ambiente, sentita la Regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell ' ambiente, sentita la Regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o Provincia autonoma, deve essere comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino all'entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, commi I e 2, e dall'articolo 34, commi I e 2, alla istituzione di Enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

ART. I 0.
(Ente parco)

l. L'Ente parco, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

  • a) il Presidente;
  • b) il Consiglio direttivo;
  • c) la Giunta esecutiva;
  • d) il Collegio dei revisori dei conti;
  • e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte in territorio delle medesime. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione o le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

  • a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; in caso di indicazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro delI'ambiente;
  • b) due, su indicazione delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
  • c) due, su indicazione dell'Accademia dei Lincei, della Società botanica italiana, delI'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle Province nei cui territori ricade il parco; in caso di indicazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro delI 'ambiente;
  • d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  • e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno uno o più Vice presidenti ed eventualmente una Giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco; esprime parere vincolante sul programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 15; elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione.

9 Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro. E' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero da iscritti nell'Albo nazionale dei revisori dei conti, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate. Il Presidente del Consiglio dei revisori è designato dal Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti dell'Ente approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.

10. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del
ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro delI'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

11. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12.Gli Enti parco sono inseriti nella tabella lV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; ad essi si applicano le norme contenute in detta legge.

13. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito I 'impiego di personale e di manodopera, con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo e forestale.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi Comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

ART. 1 1.
(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco è costituita dai Presidenti delle Regioni e delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane nei cui terriori sono comprese le aree del parco.

2. La Comunità designa, mediante elezione con voto limitato, cinque dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

3. La Comunità è altresì organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare è sentita:

  • a) sul regolamento del parco;
  • b) sul piano per il parco;
  • c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

4. La Comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 15 e vigila sulla sua attuazione, nonché il proprio regolamento.

5. La Comunità elegge al suo interno il Presidente. E convocata dal Presidente dell'Ente parco o dal suo Presidente, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

ART. 12.
(Regolamento del parco)

1.Il regolamento del parco disciplina I 'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ed è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all ' articolo 13, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il per seguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

  • a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  • b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali,di servizi o e agro-silvo-pastorali;
  • c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
  • d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
  • e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
  • f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
  • g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile alternativo;
  • h) l'accessibilità nel territorio del parco, attraverso percorsi e strutture idonee per disabili portatori di handicap e anziani.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l ' uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali: la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; b) I'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco; e) I'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) I'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; g) I'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4.Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco e da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministero dell'ambiente sentita la Consulta previo parere obbligatorio delle Regioni e degli Enti locali interessati ad esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome interessate; il regolamento produce i suoi effetti dopo novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale . Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

ART. 13.
(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato piano, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

  • a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
  • b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
  • c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
  • d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
  • e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

  • a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
  • b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; ma possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi
    di gestione delle risorse naturali a cura delI'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi dell'articolo 31, lettere a) e b) della legge n. 457/78;
  • c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall 'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 6 agosto 1978, n.457, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
  • d) aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. II piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla Regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli Enti locali.

4. Il piano adottato è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e delle Regioni interessate: chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regioni si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa anche con i Comuni interessati pel quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvatc entro 24 mesi dalla costituzione del parco alla Regione si sostituisce il Ministro dell ' ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ART. 14.
(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere alI'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. ll nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco el'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidata con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito Comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinati dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro i 60 giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare per una sola volta di ulteriori 30 giorni i termini di espressione del nulla osta.

ART. 15.
(Iniziative per la promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante dell'Ente parco ed è approvato dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate. In caso di contrasto tra Ente parco, Comunità del parco e Regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. In particolare, il piano di cui al comma 2 PUO prevedere: la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali: la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; I'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, I 'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

ART. 16.
(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

1. L 'Ente parco può affittare immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di princìpi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili, temporanei o parziali, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro no-
vanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all ' interno delle zone A, B e C previste dal piano, salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, I'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

7. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell' atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

8. L'Ente parco provvede ad istituire, nel proprio bilancio, un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

ART. 17.
(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

  • a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  • b) i contributi delle Regioni e degli enti pubblici;
  • c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
  • d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n.512, e successive modificazioni e integrazioni;
  • e) gli eventuali redditi patrimoniali;
  • f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
  • g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
  • h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  • i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni suddette sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori dl cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

ART. 18 .
(Riserve naturali statali)

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 9 comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui deve conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le Regioni ordinarie e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

ART. 19.
(Istituzione di aree protette marine)

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento
definito dal programma medesimo. L ' istruttoria preliminare è in ogni caso svolta ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi di cui alI'articolo 20.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Uficiale della Repubblica.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, l993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire I miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

ART. 20.
(Gestione delle aree protette marine)

1. La gestione delle aree protette marine è disciplinata da un regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate la attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell ' ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

  • a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
  • b) l ' alterazione dell ' ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
  • c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
  • e) la navigazione a motore;
  • f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 12, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concesse in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno delI'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

ART. 21.
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n.979 non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

TITOLO III
AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

ART. 22.
(Norme quadro)

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

  • a) la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze per la redazione di un documento
    di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all 'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
  • b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
  • c) la partecipazione degli Enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
  • d) I'adozione, secondo criteri stabiliti con leggi regionali in conformità con i principi di cui all'articolo 12, di regolamenti delle aree protette.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli Enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le Regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più Regioni sono istituite dalle Regioni interessate, previa intesa tra le stesse, ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve regionali l'attività venatoria è vietata. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità delle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

ART. 23.
(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 22, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra Comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

ART. 24.
(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. Lo statuto del parco naturale regionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del Consiglio direttivo, la designazione del Presidente e del Direttore, i poteri del Consiglio, del Presidente e del Direttore, la composizione e i poteri del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, I'eventuale costituzione della Comunità del parco.

2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli Enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

ART. 25.
(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla Regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli Enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli Enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Regione, e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del programma di cui al comma 3 possono concorrere lo Stato, le Regioni, le Province, gli Enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

ART. 26.
(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonchè dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 12 giugno1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali aventi ad
oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della Regione, degli Enti locali, ed eventualmente di terzi, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

ART. 27
(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni e con gli altri Enti locali per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell ' ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.
( Poteri dell'organismo di gestione delI'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dispone I'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell ' impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine il legale rappresentante dell 'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell ' articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale delI'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 29.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 14 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 è punito con I 'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell ' area protetta, per evitare I ' aggravamento o la continuazione del reato, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre nei casi di particolare gravità la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 869, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

ART. 30.
(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18maggio 1989,n.183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali dello Stato indicate nel programma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n.183, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delI'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge continuano a valere le norme di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un riequilibrio, con particolare riguardo alla Regione Veneto e alla Regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell 'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve
parziali destinati ad attività produttive sono cui territorio è situata la maggior parte de l'affidati alla gestione del Corpo forestale dello l'area naturale protetta. Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della del ministro legge 8 luglio 1986, n. 340.

ART. 31.
(Aree contigue)

1. Le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area naturale protetta e con gli Enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue delle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell ' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.968, soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei Comuni del parco e dell ' area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell ' area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna Regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d' intesa con le altre Regioni, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1987, n. 616. L'intesa è promossa dalla Regione nel 6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 5 il Ministro dell ' ambiente convoca una conferenza all'esito dellaquale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio

 

ART. 32.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell ' ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per I ' ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

ART. 33.
(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

  • a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria);
  • b) Gargano;
  • c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella;
  • e) Val Grande; f) Vesuvio.

2. E' istituito, d'intesa con la Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la Regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dall 'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4, si provvede alla istituzione di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui alI'articolo 9, comma 6.

3. Entro 180 giorni dall 'entrata in vigore delle presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici e le amministrazioni dello Stato, nonchè le Regioni, e, sentiti le Regioni e gli Enti locali interessati,
adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 10.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi Enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

5. Il primo programma delle aree protette, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

  • a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
  • b) Brenta-Adamello;
  • c) Etna;
  • d) Monte Bianco;
  • e) Picentino (Arnuini e Cervalto);
  • f) Tarvisiano;
  • g) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini Viaggiano, Siriano, Raporo);
  • h) Monti dell'Uccellina;
  • i) Partenio;
  • l) Parco- museo delle miniere dell'Amiata;
  • m) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis).

6. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

7. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le Regioni e gli Enti locali interessati.

8. Per I 'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

9. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

ART. 34.
(Norme transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all ' adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la Regione a statuto speciale Val D'Aosta e la Regione Piemonte, del Parco Nazionale dello Stelvio, previa intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano e con la Regione Lombardia, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.

2. Ai parchi nazionali previsti dall 'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

3. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonchè della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali, ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria, sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica, nonchè di carattere didattico, formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

5. Dove non diversamente previsto il termine per I ' espressione di pareri da parte delle Regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

6. Per l'attuazione del comma I è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

7. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, 17,5 miliardi per il 1992 e 21 miliardi a decorrere dal 1993.

ART. 35.
(Aree di reperimento)

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

  • a) Isola di Gallinara;
  • b) Monte di Portofino;
  • c ) Cinque Terre;
  • d) Isola di Montecristo - Arcipelago Toscano;
  • e) Monti dell'Uccellina- Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
  • f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
  • g) Secche di Torpaterno;
  • h) Monte Circeo - Isole Pontine;
  • i) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
  • l) Costa degli Infreschi;
  • m) Costa di Maratea;
  • n) Isola di Capo Rizzuto;
  • o) Porto Cesareo;
  • p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
  • q) Torre Quaceto;
  • r) Isole Tremiti;
  • s) Costa del Monte Conero;
  • t) Golfo di Trieste;
  • u) Isole Eolie;
  • v) Isole Egadi;
  • z) lsole Pelagie;
    • a) Isola di Pantelleria;
    • b) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
    • cc) Acicastello - Le Grotte;
    • dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
    • ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
    • ff) Capo Caccia - Isola Piana;
    • gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
    • hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;
    • ii) Capo Testa - Punta Falcone;
    • Il) Santa Maria di Castellabate;
    • mm) Monte di Scauri;
    • nn) Monte a Capo Gallo - lsola di Fuori o delle Femmine;
    • oo) Parco Marino del Piceno;
    • pp) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno".

ART. 36.
(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono altresì deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità
in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n.431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesi stico ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 11 e 21 dell'articolo l della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n.431".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutata in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all 'uopo parzialmente utilizzando I ' accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

3. E' inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente Soprintendenza, d'intesa con L'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato, ed ai soggetti pubblici e privati come precedentemente richiamati, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri l) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici di cui all'articolo 5 della stessa legge, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

4. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n.512, sono accordate nel caso di trasferimenti di questi beni effettuati dagli enti pubblici e privati come indicati ai punti 1) e 2) che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

5. Il mutamento di destinazione dei beni indicati alla lettera z) comma 3, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tribunali delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

6. Il Ministro dell'ambiente e la Regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis delI'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, effettuate a favore di enti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

ART. 37.
(Copertura finanziaria)

l . All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,400 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991 -1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19911993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, alI'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per I'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per I'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 9, pari a lire 10 miliardi per I'anno 1991,15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993, si provvede 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'armediante corrispondente riduzione dello ticolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per stanziamento iscritto, ai fini del bilancio l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno triennale dello Stato 1991 - 1993, al capitolo 1992, si provvede mediante corrispondente 6856 dello stato di previsione del Ministero del riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini tesoro per l'anno l 991, all'uopo parzialmente del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo utilizzando l'accantonamento "Norme generali 6856 dello stato di previsione del Ministero del sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 8, pari a lire 20 miliardi per I'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -
1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, alI'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione delI ' articolo 34, comma 6, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno l991, all'uopo parzialmente utilizzando I 'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 11. All'onere derivante dall'attuazione delI'articolo 34, comma 7, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e 21 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando I 'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE