Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 4 - OTTOBRE 1991



NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Pietro Antonelli

Ormai imminente il varo della legge-quadro

In dirittura di arrivo la legge sulle aree protette. Così può essere sintetizzato I 'iter parlamentare di approvazione di questo disegno di legge dal fondamentale valore politico istituzionale e, ormai, lungamente atteso.
Dopo l'approvazione da parte della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati avvenuta il 3 luglio scorso, il testo unificato in esame è stato trasmesso al Senato della Repubblica, dove la 13A Commissione - anche per il fatto che la materia dei parchi e delle aree protette era già stata oggetto in Commissione di approfondita discussione in occasione dell'esame del piano triennale per la tutela dell'ambiente - in meno di un mese è riuscita a licenziare il provvedimento (ora di nuovo all'esame di Montecitorio).
La necessità di concludere rapidamente il lungo iter legislativo è stata riconosciuta da parte di tutti i gruppi parlamentari ed ha determinato tutta una serie di proposte emendative tese a migliorare aspetti particolari del testo approvato dalla Camera ma che non ne stravolgono l'impianto generale.
Il lavoro del Senato può essere, infatti, sintetizzato in modo preciso attraverso le parole del relatore al provvedimento, sen. Fabris, il quale nel corso della discussione si è così espresso: "La necessità di una celere approvazione del disegno di legge organico sui parchi condivisa da tutte le parti politiche presenti in Commissione, può essere propriamente soddisfatta solo condensando in pochi sostanziali emendamenti le proposte di modifica avanzata: in particolare, essenziale è il miglioramento dell'impianto istituzionale, superando un certo velleitarismo, dal quale - anche in materia di aree di reperimento - possono scaturire effetti pratici opposti a quelli voluti.
La maggiore responsabilizzazione degli Enti locali potrebbe evitare defatiganti procedure compromissorie; d'altro canto, un migliore assestamento normativo potrà essere compiuto soltanto con una sistematica opera di revisione della legislazione ambientale sedimentatasi in questa legislatura, secondo l'auspicio avanzato da diverse parti politiche in riferimento alla prossima legislatura."
Considerando, quindi, il testo-Camera come il punto di riferimento necessario per 1 ' intervento normativo organico in materia di parchi nazionali, l'aula di Palazzo Madama ha, nella seduta del 4 ottobre scorso, approvato la legge quadro sulle aree protette.
Passando ora ad esaminare le più importanti innovazioni introdotte dal Senato occorre iniziare preliminarmente dal Titolo I, "Principi generali" (che ricomprende gli articoli da 1 a 8) all'interno del quale le modifiche più rilevanti possono essere sintetizzate nelle seguenti:

art. 2. Classificazione delle aree naturali protette:
è stato soppresso, coerentemente con una chiara visione istituzionale, il comma 7 che prevedeva, a carico delle Regioni interessate, la classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale;

art. 3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette:
con due emendamenti al comma 7 di tale articolo si è provveduto da un lato, a far in modo che gli esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente, nella consulta tecnica per le aree naturali protette, durino in carica un quinquennio e non un triennio e, dall'altro, che entrino a far parte del Comitato due esperti scelti su una rosa di nomi proposta dai Presidenti dei parchi nazionali e regionali;

art. 4. Programma triennale per le aree naturali protette:
questo articolo è stato riformulato sia allo scopo di rendere meglio comprensibile il contenuto del programma triennale per le aree naturali, che, soprattutto, al fine di finalizzare non meno della metà delle
risorse disponibili per l'attuazione del programma (110 miliardi per il 1992, 110 miliardi per il 1993, 92 miliardi per il 1994) a favore di parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare.
Analizzando il Titolo II, "Aree naturali protette nazionali" (art. 8/21) e le modifiche ad esso apportate, si può senza dubbio affermare che la parte centrale del testo - certamente basilare nel contesto legislativo - è stata quella dove, più di ogni altra, si è incentrato il dibattito modificativo.

Art. 9. Enteparco:
le integrazioni più significative apportate a questo articolo riguardano da un lato la composizione degli organi dell'ente ed in particolare del Consiglio direttivo e dall'altro, lo statuto dell'ente parco. Sotto il primo aspetto si è cercato di limitare il potere di scelta conferito al Ministro per l'Ambiente per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo sia attraverso l'allargamento delle possibilità di scelta anche ai rappresentanti della Comunità del Parco, sia sopprimendo la discrezionalità di scelta del Ministro per l'Ambiente nel caso di designazione superiore a due da parte delle associazioni di protezione ambientale. Per lo statuto dell'ente parco la commissione ha ritenuto di delineare per linee generali il contenuto di tale atto di autonomia, specificando che esso deve definire in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Art. 10. Comunità del Parco:
alla quale, come organo consultivo e propositivo dell'ente parco, viene ora attribuito l'obbligo di espressione del parere tutte le volte in cui è richiesto e la convocazione almeno due volte l'anno.

Art. 11. Regolamento del Parco:
tra le modifiche approvate, quasi tutte di lieve entità, occorre citare quella secondo cui tale atto regolamentare - al quale spetta di disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco - può essere adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e, comunque, non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

Art. 12. Piano per il Parco:
strumento essenziale di tutela e di pianificazione generale, il piano per il parco assume, all'interno della disciplina per le aree naturali protette, le caratteristiche di vero e proprio elemento fondamentale. Proprio in considerazione di tale valore e nel caso in cui il piano predisposto dall'ente parco non venga approvato dalla Regione entro 24 mesi dall'istituzione dell 'ente parco, alla Regione non si sostituisce più il Ministero dell'Ambiente bensì un Comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle Regioni al fine di esperire i tentativi necessari al raggiungimento delle intese.

Art. 17. Riserve naturali statali:
le modifiche apportate a questo articolo riguardano: a) il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, il quale oltre a determinare i confini della riserva dovrà indicare anche il relativo organismo di gestione; b) il regolamento attuativo relativo al piano di gestione della riserva, il quale dovrà essere emanato secondo i principi fissati per il regolamento del parco (art.11): c) le riserve naturali statali all'interno delle quali sono vietati in particolare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi e l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Artt. 18 e 19. Istituzione e gestione delle aree protette marine:
le integrazioni intervenute in questi due articoli sono state dirette a colmare le lacune di tipo istituzionale riguardanti la competenza amministrativa di più Ministeri concorrenti sulla stessa materia. Spetta infatti al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile e d'intesa con quello per il Tesoro istituire le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento. Spetta, poi, all'Ispettorato centrale per la difesa del mare assicurare il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina, avvalendosi, inoltre, per l'eventuale gestione delle competenti Capitanerie di porto. E' stata prevista, infine, la possibilità che mediante apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro per l'Ambiente, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile,
la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
Anche dall'esame degli emendamenti approvati all'interno del Titolo III, "Aree naturali protette regionali", emerge in modo inequivocabile la ricerca di un corretto approccio istituzionale a cui tende la legge quadro sulle aree protette. Ciò si sostanzia attraverso il richiamo inserito nell'art. 22, "Norme quadro", alle disposizioni della legge 142/90 ed in particolare alle attribuzioni di funzioni amministrative delle Province (ex art.14, L.142/ 90) nonchè al ruolo regionale di coordinamento (ex art. 3 L. 142/90). L'esplicito riferimento alle competenze provinciali - l'art. 14 della legge 142/90 indica, infatti, tra i settori di precipuo interesse provinciale quello della tutela ambientale ricomprendendovi la materia dei parchi e delle riserve naturali - appare quindi conforme al valore ed alle caratteristiche di normative di principio che devono assolvere sia la legge-quadro sulle aree protette, sia quella sul nuovo ordinamento delle autonomie locali.
Per l'istituzione dei parchi naturali regionali l'art. 23, così come emendato nella versione del Senato, dispone che spetta alla legge regionale istitutiva definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia - oltre che indicare gli elementi del piano per il parco e i principi del regolamento del parco - nonchè individuare il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere, ora, istituiti a fianco ad appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra Enti locali anche organismi associativi ai sensi della legge di riforma delle autonomie locali.
Infine, con un articolo aggiuntivo (art. 28) la Commissione Ambiente del Senato ha imposto alle Regioni di adeguare la loro legislazione alle disposizione del Titolo III entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Analizzando il dibattito relativo al Titolo IV, "Disposizioni finali e transitorie", si può constatare come esso si è incentrato soprattutto
sull' articolo riguardante l ' istituzione di parchi ed aree di reperimento (art. 33 nella versione Camera e art. 34 Senato). Contro un aumento indiscriminato del numero dei parchi nazionali si è, però, schierato il Sottosegretario all'ambiente, on. Angelini, il quale ha avanzato il rischio di un'alterazione degli equilibri finanziari del provvedimento. Si è così ricompresa l'isola dell'Asinara all'interno del parco nazionale del Golfo Orosei-Gennargentu; sono state soppresse come aree di reperimento prioritarie quella del Brenta-Adamello e dei Monti dell'Uccellina e inserita l'alta Murgia; si è stabilito che il Ministro per l'Ambiente, d'intesa con le Regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.
Anche per quanto riguarda le Aree marine di reperimento (art. 35 Camera o art. 34 Senato) l ' elenco è stato modificato in modo sostanziale prevedendo, accanto alla soppressione di tutta una serie di aree, l'aggiunta di altrettante nuove aree (es. Capo Passero, Isola di San Pietro, Capo Carbonara, eccetera).
Valutando complessivamente ed unitariamente il lavoro compiuto dal Senato della Repubblica nell'esaminare il disegno di legge sulle aree protette la scelta operata è fondata sulla inalterabilità della struttura di base del provvedimento così come uscito dalla Camera dei Deputati.
Peraltro, le modifiche apportate, volte sia ad un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali sia ad una precisazione degli aspetti organizzativi e finanziari, hanno migliorato il testo normativo rendendolo certamente meno centralista e più rispettoso dei vari livelli istituzionali al fine di tendere, così come affermato dal Sottosegretario all'Ambiente, ad una "cooperazione tra Stato e Regioni come base della politica ambientale".